Ordinanza n.57 del 1990

ORDINANZA N. 57

 ANNO 1990

 REPUBBLICA ITALIANA

 In nome del Popolo Italiano

 LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Dott. Francesco SAJA Presidente

 Prof. Giovanni CONSO

 Prof. Ettore GALLO

 Dott. Aldo CORASANITI

 Prof. Giuseppe BORZELLINO

 Dott. Francesco GRECO

 Prof. Renato DELL'ANDRO

 Prof. Gabriele PESCATORE

 Avv. Ugo SPAGNOLI

 Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

 Prof. Antonio BALDASSARRE

 Prof. Vincenzo CAIANIELLO

 Avv. Mauro FERRI

 Prof. Luigi MENGONI

 Prof. Enzo CHELI

 ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimitĂ  costituzionale dell'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27 (Provvidenze per il personale di magistratura), degli artt. 1 e 2 della legge 6 agosto 1984, n. 425 (Disposizioni relative al trattamento economico dei magistrati) e dell'art. 1 della legge 25 ottobre 1982, n. 795 (Aggiornamento delle indennitĂ  spettanti ai giudici popolari), promosso con ordinanza emessa il 14 luglio 1989 dal Giudice conciliatore di Genova nel procedimento civile vertente tra la Provincia di Genova e la S.r.l. Cooperativa Agricola Villa Fontana, iscritta al n. 457 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 41, prima serie speciale, dell'anno 1989.

 Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

 udito nella camera di consiglio del 18 gennaio 1990 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola.

 Ritenuto che, nel corso di un procedimento vertente tra Provincia di Genova e S.r.l. Cooperativa Agricola Villa Fontana, il Giudice conciliatore di Genova, con ordinanza del 14 luglio i989, ha sollevato, ritenendola pregiudiziale per la decisione della causa, la questione di legittimitĂ  costituzionale, in riferimento agli artt. 108, secondo comma, 3, primo comma, e 97, primo comma, della Costituzione, degli artt. 1 e 2 della legge 6 agosto 1984, n. 425, dell'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27 e dell'art. 1 della legge 25 ottobre 1982, n. 795, nella parte in cui non estendono ai giudici conciliatori la indennitĂ  c.d. di rischio o di funzione riconosciuta ai magistrati ordinari e successivamente estesa ai giudici delle giurisdizioni speciali nonchè ai giudici popolari;

 che il giudice a quo, in particolare, denuncia il contrasto delle norme impugnate con i parametri costituzionali invocati, in quanto il mancato riconoscimento economico non assicurerebbe l'indipendenza dei giudici conciliatori i quali, pur svolgendo < un'effettiva estesa funzione giurisdizionale> che interferisce con la personale attivitĂ  lavorativa e quindi sul reddito stesso specialmente allorchè svolgano libera attivitĂ  professionale, verrebbero discriminati, senza razionale giustificazione, rispetto alle altre categorie cui è riconosciuta detta indennitĂ ; che, quanto alla rilevanza della questione, il giudice rimettente ha ritenuto che essa incide sulla indipendenza del giudicante e quindi può influire sulla decisione che il giudice è chiamato a pronunciare, donde la sua pregiudizialitĂ ;

 che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, eccependo la inammissibilitĂ  della questione, che concerne norme estranee all'oggetto del giudizio a quo, e rilevandone nel merito la infondatezza in relazione ai parametri invocati.

 Considerato che la questione non è rilevante nel giudizio a quo, poichè, come in fattispecie analoghe ha affermato questa Corte (ordinanze nn. 594 del 1989 e 326 del 1987, sentenza n. 196 del 1982), le disposizioni denunciate non incidono sul rapporto che il giudice rimettente è chiamato a decidere, in quanto non so no direttamente attinenti alla titolaritĂ  della funzione giurisdizionale nè di esse deve farsi applicazione sul giudizio a quo;

 che, inoltre, l'attivitĂ  di giudice conciliatore, come ammette lo stesso giudice a quo, viene di norma esercitata in aggiunta all'esercizio della professione, lĂ  dove la corresponsione dell'indennitĂ  in argomento è collegata al servizio istituzionale svolto dai magistrati, per i quali opera il principio dell'omnicomprensivitĂ  della retribuzione;

 che infine l'estensione dell'indennitĂ  ai giudici popolari trova la sua ratio nella parificazione retributiva di questi agli altri membri del collegio, per il periodo di svolgimento delle funzioni ed in ragione della natura di munus propria delle stesse; che pertanto la proposta questione è manifestamente inammissibile.

 Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

 PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 dichiara la manifesta inammissibilitĂ  della questione di legittimitĂ  costituzionale, sollevata, in riferimento agli artt.108, secondo comma, 3, primo comma, e 97, primo comma, della Costituzione, degli artt. 1 e 2 della legge 6 agosto 1984, n. 425 (Disposizioni relative al trattamento economico dei magistrati), dell'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n.27 (Provvidenze per il personale di magistratura) e dell'art. 1 della legge 25 ottobre 1982, n. 795 (Aggiornamento delle indennitĂ  spettanti ai giudici popolari), dal Giudice conciliatore di Genova con l'ordinanza di cui in epigrafe.

 Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 31/01/90.

 Francesco SAJA, PRESIDENTE

 Francesco Paolo CASAVOLA, REDATTORE

 Depositata in cancelleria il 02 Febbraio 1990.