SENTENZA N.50
ANNO 1990
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Dott. Francesco SAJA Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge 2 aprile 1968, n. 482 (Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private), in relazione agli artt. 1, 2 e 3 della stessa legge, promossi con ordinanze emesse il 22 settembre e il 19 ottobre 1988 dal Tribunale di Milano, il 16 e il 24 febbraio 1989 dal Pretore di Bologna e il 1° marzo 1989 (nn. 2 ordinanze) dalla Corte di cassazione, iscritte rispettivamente ai nn. 236, 237, 313, 314, 484 e 485 del registro ordinanze 1989 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ai nn. 20, 21 e 43, prima serie speciale, dell'anno 1989.
Visti gli atti di costituzione della Ditta Marzocchi S.p.A., di Ricchi Alessandro, della S.r.l. Weber e della S.p.A. Società Generale Supermercati, nonchè gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 12 dicembre 1989 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino;
uditi l'Avv.to Franco Agostini per Ricchi Alessandro e l'Avvocato dello Stato Sergio La Porta per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
Con due ordinanze emesse il 22 settembre e il 19 ottobre 1988 (R.0. n. 236 e n. 237 del 1989) il Tribunale di Milano, nei procedimenti civili vertenti rispettivamente tra S.pa. Rohm e Haas Italia e Amodeo Massimo e tra S.r.I. Zenith e BrogIio Stefano, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 5 della legge 2 aprile 1968 n. 482 (Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private), nella parte in cui esclude gli invalidi civili psichici dalla propria tutela ove invece "si tengano presenti gli artt. 1, 2, 3, della stessa legge e le norme si leggano in connessione tra loro".
La disparità di trattamento dunque, e senza giustificato motivo, si verifica in quanto nessuna considerazione politica può valere a fondare razionalmente l'esclusione degli invalidi civili psichici dalla avviabilità al lavoro in presenza di un sistema legislativo che, in via generale, la ammette se trattasi di invalidi di guerra, del lavoro o di servizio.
Con altre due ordinanze emesse in data 16 e 24 febbraio 1989 (R.0. n. 313 e n. 314) il Pretore di Bologna, nei procedimenti civili vertenti rispettivamente tra Naldi Pietro e Ditta Marzocchi S.p.a. e tra Ricchi Alessandro e Ditta Weber s.rl., ha sollevato identica questione, in riferimento anche agli artt. 4 e 35 della Costituzione.
Con due ordinanze emesse entrambe il 1° marzo 1989 (R.0. n. 484 e n. 485) la Corte di cassazione, nei procedimenti civili vertenti rispettivamente tra Pirro Vittorio e S.p.a. Soc. Generale Supermercati e S.p.a. Borghi Trasporti Spedizioni e Paparella Vito, ha sollevato questione di legittimità del già citato art. 5, in riferimento agli artt. 3, 4, 35 e 38 della Costituzione, nella parte in cui, ravvisandosi invalidi civili, agli effetti della disciplina sulle assunzioni obbligatorie, soltanto coloro che sono affetti da minorazione fisica, esclude dall'ambito della sua applicazione gli invalidi affetti da minorazione di natura psichica, pur prevedendo (anche alla stregua delle leggi speciali che disciplinano diverse categorie di invalidi) l'avviamento obbligatorio di invalidi, affetti dalla stessa malattia psichica, ma appartenenti a categorie diverse (invalidi di guerra, per lavoro o per servizio).
Richiamate le argomentazioni di cui a precedenti sentenze della Corte costituzionale, le ordinanze della Cassazione rilevano che "s'impone la necessità di una tempestiva pronuncia risolutiva che ponga rimedio al "vuoto" legislativo riscontrato, non ancora colmato dall'intervento del legislatore, ai fini della predisposizione di una appropriata normativa che disciplini, in modo organico ed articolato, l'avviamento obbligatorio anche degli invalidi affetti da minorazione psichica, onde consentire a costoro un proficuo inserimento nel mondo del lavoro, osservate certe cautele ed in ambienti particolarmente protetti nell'esercizio di mansioni comunque compatibili con la natura e con il grado della loro minorazione".
Nel procedimento di cui all'ordinanza n. 313 si sono costituiti per la Ditta Marzocchi S.pa. gli avvocati Giuseppe Camorani Scarpa e Dante Fedeli chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile perchè già decisa, ovvero non fondata nel merito.
Nel procedimento di cui all'ordinanza n. 314 si é costituito per il sig. Ricchi l'avv. Franco Agostini, concludendo che la norma impugnata venga dichiarata illegittima, mentre per la società Weber si é costituito l'avv. Mattia Persiani, con richiesta di una declaratoria di infondatezza.
Nel procedimento di cui all'ordinanza n. 484 si é costituito l'avv. Giancarlo Pezzano sostenendo che la presunta disparità di trattamento fra diverse categorie di invalidi psichici non esiste in quanto il collocamento obbligatorio é escluso per tutti i portatori di handicap psichico, ancorchè appartenenti alle categorie di cui agli artt. 2, 3 e 4 della legge n. 482 del 1968. Chiede pertanto che venga dichiarata infondata la questione.
In tutti i giudizi é intervenuto il Presidente dei ministri rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo una declaratoria di inammissibilità ovvero, nel merito, di infondatezza.
Considerato in diritto
1.-Le ordinanze sollevano identica questione di legittimità costituzionale; i relativi giudizi vanno riuniti, pertanto, ai fini di un'unica pronuncia.
2. - L'art. 5 della legge 2 aprile 1968, n. 482 (Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private), considera invalidi civili, ai fini delle relative provvidenze, <coloro che siano affetti da minorazioni fisiche>, restando così esclusi dai benefici gli affetti da minorazioni di natura psichica.
Tale esclusione dall'ambito della normativa è contrastata dai giudici a quibus per assunto contrasto con gli artt. 3, 4, 35 e 38 della Costituzione.
3.1 - La questione è fondata.
Occorre premettere che la Corte, chiamata in passato a pronunciarsi in materia, ebbe già a riconoscere-le ordinanze di rimessione lo ricordano - come non siano ammissibili esclusioni e limitazioni confliggenti con l'art. 3 Cost., poichè determinano una posizione deteriore nei confronti degli affetti da minorazione psichica rispetto ai colpiti da invalidità fisica.
Tuttavia, fu considerato che le valutazioni che ne conseguono avrebbero richiesto, per la varietà degli insorgenti casi concreti, una serie di previsioni articolate: talchè a una siffatta normativa organica avrebbe dovuto provvedersi a cura del legislatore. Alla specifica attenzione del Parlamento veniva sottoposta pertanto e ripetutamente l'urgenza dello approntamento, nei descritti sensi, di una idonea compiuta disciplina.
In prosieguo, la Corte ebbe ancora a confermare le esigenze di cui trattasi, con esplicita avvertenza che gli eminenti valori in gioco non avrebbero potuto ulteriormente esimerla da una rigorosa diretta applicazione dei precetti costituzionali (sentenze n. 52 del 1985 e n. 1088 del 1988; ord. n. 951 del 1988).
3.2-Allo stato, è da confermarsi il pressante invito a che il Parlamento possa sollecitamente apprestare una completa normativa in tema di avviamento al lavoro dei soggetti invalidi, per la cui revisione risultano già prodotte alle Camere svariate proposte;
tuttavia, la Corte non può ulteriormente indugiare in quegli improcrastinabili interventi, atti-coerentemente alle sue pregresse affermazioni-ad assicurare nell'area, con immediatezza, il rispetto dei precetti e delle relative garanzie costituzionali.
Si è già rilevato, infatti, come sul piano proprio costituzionale, oltre che su quello morale, non sono ammissibili esclusioni e limitazioni volte a relegare in situazioni di isolamento e di assurda discriminazione soggetti che, particolarmente colpiti, hanno all'incontro pieno diritto di inserirsi capacemente nel mondo del lavoro, spettando alla Repubblica l'impegno di promuovere ogni prevedibile condizione organizzativa per rendere effettivo l'esercizio di un tale diritto.
4.-Quanto premesso impone, adunque, di fissare nei descritti sensi il dato normativo in esame (art. 5 legge n. 482).
Conseguentemente, sarà compito specifico degli accertamenti (previsti dal successivo art. 20) determinare in concreto, in base cioè al grado di percezione dei dati di realtà, l'idoneità o meno a proficuo impiego dei soggetti incisi da distorsioni della sfera psichica: le condizioni, cioè, di compatibilità delle mansioni, nel reciproco intreccio dei fattori soggettivi e oggettivi che allo svolgimento di una specifica attività lavorativa ineriscono. In tali termini va perciò modificato l'art. 20, prescrivendo, altresì, la integrazione del Collegio sanitario, ivi previsto, con uno specialista nelle discipline neurologiche o psichiatriche.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 5 della legge 2 aprile 1968, n. 482 (Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private) nella parte in cui non considera, ai fini della legge stessa, invalidi civili anche gli affetti da minorazione psichica, i quali abbiano una capacità lavorativa che ne consente il proficuo impiego in mansioni compatibili;
dichiara d'ufficio, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale dell'art. 20 della legge 2 aprile 1968, n. 482 (Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche Amministrazioni e le aziende private) nella parte in cui in ordine agli accertamenti medici non prevede anche i minorati psichici, agli effetti della valutazione concreta di compatibilità dello stato del soggetto con le mansioni a lui affidate all'atto dell'assunzione o successivamente, da disporsi a cura del Collegio sanitario ivi previsto ed integrato con un componente specialista nelle discipline neurologiche o psichiatriche.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 31/01/90.
Francesco SAJA, PRESIDENTE
Giuseppe BORZELLINO, REDATTORE
Depositata in cancelleria il 02 Febbraio 1990.