Ordinanza n.22 del 1990

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ORDINANZA N.22

ANNO 1990

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Prof. Francesco SAJA Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 16 (recte: art. 26) del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429 (Norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria), convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1982, n. 516, promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 15 ottobre 1987 dalla Commissione tributaria di secondo grado di Udine sul ricorso proposto da Micoli Onorio contro l'Ufficio I.V.A. di Udine, iscritta al n. 439 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 40, prima serie speciale, dell'anno 1989;

2) ordinanza emessa il 16 novembre 1987 dalla Commissione tributa ria di secondo grado di Udine sul ricorso proposto da Micoli Onorio contro l'Ufficio I.V.A. di Udine, iscritta al n. 440 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 40, prima serie speciale, dell'anno 1989.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 13 dicembre 1989 il Giudice relatore Francesco Greco.

Ritenuto che, con ordinanza emessa il 15 ottobre 1987 (R.O. n. 439 del 1989), la Commissione tributaria di secondo grado di Udine, nel giudizio tra Micoli Onorio e l'Ufficio I.V.A. di Udine, avente ad oggetto la rettifica della dichiarazione annuale dei redditi relativa all'anno 1978, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 26 del decreto-legge 10 luglio 1982, n.429, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1982, n.516, nella parte in cui consente la notifica dell'avviso di accertamento o di rettifica da parte dell'Ufficio finanziario sino alla data di presentazione della dichiarazione integrativa anzichè sino a quella di entrata in vigore dello stesso decreto- legge n. 429 del 1982;

che, secondo la Commissione remittente, sarebbero violati gli artt. 3 e 97 della Costituzione, in quanto, conferendosi all'Ufficio finanziario la facoltà di notificare l'accertamento oltre la data di entrata in vigore del decreto-legge in esame, purchè anteriormente alla dichiarazione integrativa, lo si lascerebbe arbitro di determinare una situazione più o meno favorevole per il contribuente, consentendogli o no di godere della definizione agevolata, in contrasto con i principi costituzionali di uguaglianza e di corretto funzionamento della pubblica amministrazione;

che la stessa Commissione tributaria ha sollevato identica questione sempre nel giudizio tra Micoli Onorio e l'Ufficio I.V.A. di Udine relativamente alla dichiarazione per l'anno 1979 (R.O. n.440 del 1989);

che nei giudizi è intervenuta l'Avvocatura generale dello Stato, in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, concludendo per la inammissibilità o la manifesta infondatezza della questione.

Considerato che i due giudizi prospettano la stessa questione per cui, per la evidente connessione, possono essere riuniti e decisi con un unico provvedimento;

che la stessa questione è stata dichiarata non fondata (sentenza n. 575 del 1988) e successivamente manifestamente infondata (ordinanze nn. 1075 del 1988, 119, 121 e 518 del 1989); che non sono prospettati motivi nuovi per una diversa decisione.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

riunisce i giudizi;

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 26 del decreto-legge 10 luglio 1982, n.429 (Norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria), convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1982, n. 516, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, sollevata dalla Commissione tributaria di secondo grado di Udine con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18/01/90.

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Francesco GRECO, REDATTORE

Depositata in cancelleria il 23 Gennaio 1990.