Sentenza n. 534 del 1989

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SENTENZA N.534

ANNO 1989

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Dott. Francesco SAJA, Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Prof. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 10, commi terzo e quarto, della legge 11 marzo 1988, n. 67 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 1988), promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 9 marzo 1989 dal Pretore di Roma nel procedimento civile vertente tra Lorusso Caputi Andrea e l'I.N.P.S. ed altro, iscritta al n. 304 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25, prima serie speciale, dell'anno 1989;

2) ordinanza emessa il 19 gennaio 1989 dal Pretore di Palermo nel procedimento civile vertente tra Amato Giuseppe ed altri iscritta al n. 369 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 35, prima serie speciale, dell'anno 1989.

Visti gli atti di costituzione di Sciumbata Domenico ed altri, di Raudi Andrea ed altri e dell'I.N.P.S. nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 24 ottobre 1989 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino;

uditi l'avv. Salvatore Orestano per Sciumbata Domenico ed altri e per Raudi Andrea ed altri e l'Avvocato dello Stato Antonio Bruno per il Presidente del Consiglio dei ministri.

 

Considerato in diritto

 

1.-Stante l'identità della questione proposta dai rimettenti, i giudizi vanno riuniti per essere decisi con un’unica pronuncia.

2.1 -I giudici a quibus, a fronte della norma che riduce l'aliquota di contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale a carico di talune categorie aventi titolo alle prestazioni medesime (legge 11 marzo 1988, n. 67, art. 10, nn. 3 e 4), dubitano della legittimità di essa, limitata a una mera riduzione quantitativa, senza incidenza, cioé, nella disciplina del sistema contributivo in atto, già oggetto di trascorse censure.

2.2-La genericità e l'indeterminatezza di prospettazione e di contenuto dell'ordinanza del Pretore di Roma non ne consentono l'esame, giusta quanto rilevato dall'Avvocatura dello Stato, con conseguente declaratoria di inammissibilità.

2.3 - Per quanto attiene all'ordinanza del Pretore di Palermo, va subito ricordato che l'art. 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, su cui continua a incentrarsi - come lo stesso rimettente esattamente considera-la disciplina contributiva, fu già oggetto di ampia disamina da parte di questa Corte. Se ne riconobbero (sentenza n. 431 del 1987) le manifeste incongruenze originate da una globale inadeguatezza del contenuto normativo tenuto conto della pregressa imponente trasformazione costituzionalmente protetta: non già più, in negativo, la mera cura delle malattie, bensì la tutela del bene intangibile della salute. Sicché, della disciplina medesima venne esclusa, nell'immediato, l’illegittimità, sol nella mera considerazione che il sistema, se così può essere denominata una congerie di disposizioni contingenti e disperse, veniva a costituire l'ultimo anello di congiunzione tra il ristretto campo mutualistico regolamentato nel passato (confr. sentenza n. 89 del 1984) e l'odierna realtà di civile solidarismo cui il servizio sanitario va indubbiamente adeguato.

3.-Per le considerazioni che qui precedono può ancora eccezionalmente consentirsi, se pure in via estremamente contingente, la vigenza della disposizione venuta ora all'esame: l'art. 10 della legge n. 67 del 1988, che alla disciplina del menzionato art. 31 legge del 1986 comunque attiene, ma rivela, ancorché su di un piano di stretta provvisorietà (cfr. ord. n. 403 del 1989), un tentativo, sia pur modesto, di rendere maggiormente uniforme il prelievo.

4.-La Corte, tuttavia, ribadisce fermamente, in coerenza con quanto rilevato, che tutta la normativa attuale sulla contribuzione sanitaria continua ad essere espressione d'interventi meramente episodici, non plausibili con riguardo specifico alle evidenti connotazioni d'ordine solidaristico cui deve sottostare la materia in discussione, nella sua regolamentazione paritaria per tutti i cittadini in ossequio ai fondamentali precetti contenuti nell'art. 32 Cost.

Conclusivamente, si impongono, in uno alla effettiva puntuale individuazione dei costi del servizio sanitario, la razionalizzazione, l'equilibrata distribuzione e l'effettivo incremento dell'efficienza di esso per l'intero territorio nazionale, obiettivi peraltro già previsti dalla legge 23 ottobre 1985, n. 595 (Norme per la programmazione sanitaria e per il piano sanitario triennale 1986-88) e sin qui non attuati.

Nel delineato senso di temporaneità estrema, la questione va dichiarata non fondata, con la specifica e ribadita avvertenza, tuttavia, che il protrarsi dell'inerzia ovvero il perpetuarsi dell'adozione di interventi disarmonici ed episodici, avulsi dalle garanzie costituzionali, non potrà non essere seguito, nell'immediato futuro, da un conseguente adeguato riesame della materia.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

riuniti i giudizi,

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, nn. 3 e 4, della legge 11 marzo 1988, n. 67 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 1988), in riferimento agli artt. 3, 35 e 53 Cost., sollevata dal Pretore di Roma, con l'ordinanza n. 304/1989;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, nn. 3 e 4, della legge 11 marzo 1988, n. 67 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 1988), in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., sollevata dal Pretore di Palermo, con l'ordinanza n. 369/1989.

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30/11/89.

 

Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Renato DELL'ANDRO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA - Antonio BALDASSARRE - Vincenzo CAIANIELLO - Mauro FERRI - Luigi MENGONI - Enzo CHELI.

 

Depositata in cancelleria il 11/12/89.

 

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Giuseppe BORZELLINO, REDATTORE