Ordinanza n. 525 del 1989

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ORDINANZA N.525

ANNO 1989

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. Giovanni CONSO, Presidente

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 52 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro), promosso con ordinanza emessa il 13 aprile 1987 dalla Commissione tributaria di secondo grado di Varese sul ricorso proposto da Rigolini Luigi ed altri contro l'Ufficio del registro di Busto Arsizio, iscritta al n. 228 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 19, prima serie speciale, dell'anno 1989.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 4 ottobre 1989 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino.

Ritenuto che con ordinanza emessa il 13 aprile 1987 (pervenuta il 22 aprile 1989) dalla Commissione tributaria di 2° grado di Varese sul ricorso proposto da Rigolini Luigi ed altri contro l'Ufficio del registro di Busto Arsizio, e stata sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 52 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro), nella parte in cui esclude dal beneficio della non sottoposizione a rettifica il valore degli immobili non iscritti in catasto con attribuzione di relativa rendita, per contrasto con gli artt. 3, 42, 53 e 97 della Costituzione;

che secondo i giudici rimettenti la norma impugnata determinerebbe una < diversa incidenza della pressione fiscale, rapportata non ad elementi obiettivi e sostanziali, ma alla fortuita ricorrenza dell'avvenuto accatastamento e dell'attribuzione della rendita>;

una disparità di trattamento, quindi, che sarebbe altresì acuita dall'< inattendibilità dei valori catastali> e dall'< impossibilita di un ammodernamento del catasto>;

che é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri il quale, a mezzo dell'Avvocatura generale dello Stato, ha concluso per l'inammissibilità ovvero per l'infondatezza della questione.

Considerato che la Corte ha già dichiarato, con ordinanze n. 586 del 1987 e n. 789 del 1988, manifestamente infondate analoghe questioni; che pertanto, non ravvisandosi validi motivi o nuove prospettazioni tali da indurre questa Corte a modificare il proprio orientamento, medesima pronuncia si impone nella fattispecie;

che va dato comunque atto che la disposizione impugnata risulta ora integrata dall'art. 12 decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito in legge 13 maggio 1988, n. 154, con modificazioni, il quale, con riferimento soltanto agli atti stipulati a decorrere dal 14 marzo 1988, consente al contribuente, anche con riguardo agli immobili non ancora iscritti in catasto, di avvalersi delle disposizioni ex comma quarto dell'art. 52 d.P.R. n. 131 del 1986 (mediante esplicita dichiarazione nell'atto di trasferimento ed allegando specifica istanza per l'attribuzione di rendita catastale).

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 52 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro), in riferimento agli artt. 3, 42, 53 e 97 della Costituzione, sollevata dalla Commissione tributaria di secondo grado di Varese con l'ordinanza in epigrafe.

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29/11/1989.

 

Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Renato DELL'ANDRO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA - Antonio BALDASSARRE - Vincenzo CAIANIELLO - Mauro FERRI - Luigi MENGONI - Enzo CHELI.

 

Depositata in cancelleria il 6/12/1989.

 

Giovanni CONSO, PRESIDENTE

Giuseppe BORZELLINO, REDATTORE