Ordinanza n. 521 del 1989

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ORDINANZA N.521

ANNO 1989

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Dott. Francesco SAJA, Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9 (Elevazione dei trattamenti minimi di pensione e riordinamento delle norme in materia di previdenza dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri) e dell'art. 1, secondo comma, della legge 12 agosto 1962, n. 1339 (Disposizioni per il miglioramento dei trattamenti di pensione corrisposti dalla Gestione speciale per l'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti degli artigiani e loro familiari), promossi con tre ordinanze emesse il 24 novembre 1988 dal Pretore di Perugia, iscritte rispettivamente ai nn. 310, 311 e 312 del registro ordinanze 1989 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25, prima serie speciale, dell'anno 1989.

Udito nella camera di consiglio del 25 ottobre 1989 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola.

Ritenuto che nel corso di tre giudizi aventi ad oggetto l'integrazione al minimo di pensioni erogate, rispettivamente dalla Gestione speciale per i coltivatori diretti mezzadri e coloni e dalla Gestione speciale per gli artigiani, il Pretore di Perugia, con tre ordinanze emesse in data 24 novembre 1988 (pervenute a questa Corte il 6 giugno 1989) ha sollevato questione di legittimità costituzionale:

a) dell'art. 1, secondo comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9, nella parte in cui non consente l'integrazione al minimo della pensione di riversibilità a carico della Gestione speciale per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni per i titolari di pensione diretta a carico della medesima Gestione (R.O. n. 310 e n. 311);

b) dell'art. 1, secondo comma, della legge 12 agosto 1962, n. 1339, nella parte in cui non consente l'integrazione al minimo della pensione di riversibilità a carico della Gestione artigiani per i titolari di pensione diretta a carico della medesima Gestione (R.O. n. 312);

che nelle ordinanze di rimessione si rileva come le fattispecie esulino dall'ambito considerato nella sentenza n. 184 del 1988, alla cui motivazione viene fatto integrale richiamo.

Considerato che le questioni, per identità ed analogia dell'oggetto, possono essere esaminate congiuntamente;

che in tutte le ordinanze il giudice a quo ha omesso qualsivoglia indicazione circa le norme costituzionali che si assumono violate;

che anche la delibazione in ordine alla non manifesta infondatezza appare svolta per relationem attraverso l'apodittico richiamo alla sentenza n. 184 del 1988;

che quindi le questioni sono manifestamente inammissibili, tanto più che entrambe sono già state risolte da questa Corte con le declaratorie d'illegittimità costituzionale in parte qua contenute, rispettivamente, nelle sentenze n. 1144 del 1988 e n. 81 del 1989.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

riuniti i giudizi,

1) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9 (Elevazione dei trattamenti minimi di pensione e riordinamento delle norme in materia di previdenza dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri), sollevata dal Pretore di Perugia con l'ordinanza di cui in epigrafe;

2) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 12 agosto 1962, n. 1339 (Disposizioni per il miglioramento dei trattamenti di pensione corrisposti dalla Gestione speciale per l'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti degli artigiani e loro familiari), sollevata dal Pretore di Perugia con l'ordinanza di cui in epigrafe.

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15/11/89.

 

Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Renato DELL'ANDRO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA - Antonio BALDASSARRE - Vincenzo CAIANIELLO - Mauro FERRI - Luigi MENGONI - Enzo CHELI.

 

Depositata in cancelleria il 30/11/89.

 

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Francesco Paolo CASAVOLA, REDATTORE