Ordinanza n. 384 del 1989

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ORDINANZA N.384

ANNO 1989

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Dott. Francesco SAJA, Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Prof. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 12, primo comma, del d.l. 10 luglio 1982, n. 429 (Norme per la repressione della evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria) convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 1982, n. 516 (Conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 10 luglio 1982, n. 429 recante norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria. Delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari), promossi con tre ordinanze emesse il 21 novembre 1987 dalla Commissione Tributaria di primo grado di Belluno, iscritte rispettivamente ai nn. 107, 108 e 109 del registro ordinanze 1989 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 11, prima serie speciale, dell'anno 1989.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 14 giugno 1989 il Giudice relatore Enzo Cheli.

Ritenuto che nel corso di tre distinti procedimenti tributari promossi dalla s.n.c. Manzoni avverso avvisi di accertamento dell'ufficio II.DD. di Belluno, relativi ai redditi dichiarati ai fini I.R.PE.F. e I.L.O.R. rispettivamente per gli anni 1982, 1983 e 1984, la Commissione tributaria di primo grado di Belluno, con tre ordinanze di analogo contenuto emesse in data 21 novembre 1987, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., dell'art. 12, primo comma, del decreto legge 10 luglio 1982 n. 429, convertito con modificazioni, nella legge 7 agosto 1982 n. 516, nella parte in cui vieta, in deroga all'art. 3 del codice di procedura penale, la sospensione del procedimento tributario in pendenza di un giudizio penale la cui decisione potrebbe influire sulla vertenza in atto;

che, secondo il giudice a quo, la norma impugnata - precludendo la sospensione dei procedimenti promossi dalla s.n.c. Manzoni avverso avvisi di accertamento dell'ufficio II.DD. contenenti la contestazione di acquisti effettuati senza fattura, con alterazione di bolle di accompagnamento, pur in pendenza di un processo penale per gli stessi fatti - ridurrebbe il giudizio tributario, il cui regime probatorio non consente di giungere all'accertamento del fatto materiale della falsificazione ed alla individuazione dei suoi autori, <alla scelta della parte cui credere "sulla parola", demandando a momento successivo alla formazione del giudicato penale, ove possibile, la correzione dell'eventuale errore del giudicato tributario>;

che, sempre secondo il giudice rimettente, tale situazione, da un lato, costituirebbe violazione del diritto di difesa, esponendo il contribuente a conseguenze dannose insuscettibili di essere sanate anche dopo la revoca delle eventuali sanzioni pecuniarie e, dall'altro, renderebbe praticamente inutile il giudizio tributario con violazione dell'art. 3 Cost.;

che il Presidente del Consiglio dei ministri, intervenuto in giudizio con il patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato, ha concluso per la manifesta infondatezza della questione.

Considerato che i giudizi vanno riuniti in quanto concernenti un'identica questione;

che la medesima questione é stata già dichiarata non fondata da questa Corte con la sentenza n. 349 del 1987 (confermata dalle ordinanze n. 432 e n. 988 del 1988 e n. 94 del 1989);

che non sono stati dedotti argomenti nuovi e diversi da quelli già presi in esame, né sotto il profilo dell'art. 3 Cost. (considerata l'autonoma funzione del processo tributario), né sotto il profilo dell'art. 24 Cost. (dal momento che la norma impugnata consente la possibilità di un'incidenza nel processo tributario della sentenza penale definitiva).

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953 n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 12, primo comma, del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429 (Norme per la repressione dell’evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria), convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1982, n. 516, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dalla Commissione tributaria di primo grado di Belluno con le ordinanze in epigrafe.

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 03/07/89.

 

Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Renato DELL'ANDRO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA - Antonio BALDASSARRE - Vincenzo CAIANIELLO - Mauro FERRI - Luigi MENGONI - Enzo CHELI.

 

Depositata in cancelleria il 06/07/89.

 

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Enzo CHELI, REDATTORE