Sentenza n.349 del 1987

 CONSULTA ONLINE 

SENTENZA N. 349

ANNO 1987

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici

Dott. Francesco SAJA , Presidente

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Prof. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco P. CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt.12 co.1 del d.l. 10 luglio 1982, n. 429, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 1982 n. 516 e 2, 4, 12, 13 e 13- bis del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 (Rrevisione della disciplina del processo tributario), modificato dal d.P.R. 3 novembre 1981, n. 739 (Norme integrative e correttive del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, concernente la revisione della disciplina del contenzioso tributario), promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 15 aprile 1985 dalla Commissione tributaria di primo grado di Verbania sui ricorsi riuniti proposti da Cipolli Gianfranco, iscritta al n. 548 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 306- bis dell'anno 1985;

2) n. 4 ordinanze emesse l'11 luglio 1986 dalla Commissione tributaria di primo grado di Grosseto sui ricorsi proposti da Pennacchini Dante contro l'Ufficio I.V.A. di Grosseto, iscritte ai nn. 729,730,731 e 732 del registro ordinanze 1986 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 59, 1a serie speciale, dell'anno 1986;

3) ordinanza emessa il 18 novembre 1986 dalla Commissione tributaria di primo grado di Firenze sul ricorso proposto da Anichini Luciano ed altra, iscritta al n. 124 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 16, 1a serie speciale, dell'anno 1987;

4) ordinanza emessa il 18 giugno 1986 dalla Commissione tributaria di primo grado di Milano sul ricorso proposto da Musselli Bruno contro l'Ufficio II.DD. di Milano, iscritta al n. 184 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 22, 1a serie speciale, dell'anno 1987;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 29 settembre 1987 il Giudice relatore Virgilio Andrioli;

Udito l'Avvocato dello Stato Franco Favara per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1.1. - Con ordinanza emessa il 15 aprile 1985 (notificata l'8 e comunicata il 15 del successivo maggio; pubblicata nella G.U. n. 36- bis del 31 dicembre 1985 e iscritta al n. 548 R.O. 1985) sui ricorsi proposti da Cipolli Gianfranco contribuente di IVA nei confronti dell'Ufficio imposte dirette di Arona, la Commissione tributaria di primo grado di Verbania ha sollevato d'ufficio e giudicato I) rilevante e, in riferimento all'art. 3, non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 12 co. 1 d.P.R. 10 luglio 1982, n. 429, conv., con modificazioni, con l. 7 agosto 1982, n. 516 ("In deroga a quanto disposto dall'art. 3 del codice di procedura penale il processo penale non può essere sospeso; tuttavia la sentenza irrevocabile di condanna o di proscioglimento pronunciata in seguito a giudizio relativo a reati previsti in materia di imposte sui redditi e di IVA ha autorità di cosa giudicata nel processo tributario per quanto concerne i fatti materiali che sono stati oggetto di giudizio penale"), sul duplice riflesso che un criterio meramente cronologico e non logico determinerebbe l'autorità del giudicato penale nei procedimenti tributari e che il processo penale offre, sul piano probatorio, maggiori garanzie del processo tributario per l'imputato il quale avrebbe interesse a che il primo si svolga prima del secondo, e II) rilevante e, in riferimento agli artt. 97 co. 1, 101 co. 2, 108 co.1 e 2, 110 Cost., la questione di legittimità costituzionale degli artt. 2, 4, 12, 13 e 13- bis d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 - modificato dal d.P.R. 3 novembre 1981, n. 739 - riflettenti la struttura e il funzionamento delle commissioni tributarie, la cui disciplina normativa non assicurerebbe il rispetto delle menzionate norme della Carta costituzionale.

1.2. - Avanti la Corte nessuna delle parti del procedimento a quo si é costituita; ha spiegato intervento per il Presidente del Consiglio dei ministri l'Avvocatura generale dello Stato con atto 13 gennaio 1986, depositato il successivo 17, con il quale ha argomentato e concluso per la inammissibilità e, in subordine, per la infondatezza della prima questione e per l'inammissibilità in parte e per la manifesta infondatezza in parte della seconda questione.

2.1. - Con quattro ordinanze emesse sotto la stessa data dell'11 luglio 1986 (comunicate il 28 e notificate il 30 dello stesso mese; pubblicate nella G.U. n. 54, 1a serie speciale, del 17 dicembre 1986 e iscritte ai nn. 729, 730, 731 e 732 R.O. 1986) su quattro distinti ricorsi proposti da Pennacchini Dante contro l'Ufficio IVA di Grosseto, la Commissione tributaria di primo grado di Grosseto ha giudicato rilevante e, in riferimento agli artt. 2, 3 e 25 Cost., non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 12 co. 1 d.P.R. 10 luglio 1982, n. 429, conv., con modificazioni, con l. 7 agosto 1982, n. 516 denunciando la violazione delle garanzie sancite dalle invocate norme della Costituzione.

2.2. - Avanti la Corte nessuna delle parti dei procedimenti a quibus si é costituita; ha spiegato intervento per il Presidente del Consiglio dei ministri l'Avvocatura generale dello Stato con quattro atti nella sostanza identici dd. 29 dicembre 1986, depositati il 3 gennaio 1987, rinviando alla questione per prima proposta nell'incidente sollevato dalla Commissione tributaria di primo grado di Verbania, e concludendone per l'inammissibilità e, in subordine, per l'infondatezza.

3.1. - Con ordinanza emessa il 15 novembre 1986 (notificata il successivo 11 dicembre e comunicata il 12 gennaio 1987; pubblicata nella G.U. 16, 1a serie speciale, del 15 aprile 1987 e iscritta al n. 124 R.O. 1987) sul ricorso proposto da Anichini Luciano e Torelli Ida contro l'avviso di irrogazione sanzioni notificato il 23 febbraio 1985 dall'ufficio IVA di Firenze la Commissione tributaria di primo grado di Firenze ha sollevato d'ufficio e giudicato rilevante e, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 12 co. 1 d.P.R. 10 luglio 1982, n. 429, conv., con modificazioni, con l. 7 agosto 1982, n. 516.

3.2. - Avanti la Corte nessuna delle parti del procedimento a quo si é costituita; ha spiegato intervento per il Presidente del Consiglio dei ministri l'Avvocatura generale dello Stato con atto 30 aprile 1987, depositato il successivo 5 maggio, con il quale ha argomentato e concluso per l'inammissibilità per inconferenza o quanto meno per l'infondatezza della proposta questione.

4.1. - Con ordinanza emessa il 18 giugno 1986 (pervenuta alla Corte il 9 aprile 1987; notificata il 30 luglio e comunicata il 13 agosto successivi; pubblicata nella G.U. n. 22, 1a serie speciale, del 27 maggio 1987 e iscritta al n. 184 R.O. 1987) sul ricorso proposto da Musselli Bruno contro l'Ufficio II.DD. Milano - Rep. XV St. 3191-IRPEF/ILOR 1975/1976/1977/1978, la Commissione tributaria di primo grado di Milano ha dichiarato manifestamente non infondata, in riferimento agli artt. 2, 3, 24 e 53 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 12 d.l. 10 luglio 1982, n. 429, conv. nella l. 7 agosto 1982, n. 516.

4.2. - Avanti la Corte nessuna delle parti del procedimento a quo si é costituita; ha spiegato intervento per il Presidente del Consiglio dei ministri l'Avvocatura generale dello Stato con atto 9 giugno 1987, depositato il successivo 13, con il quale ha argomentato e concluso per la non fondatezza della proposta questione.

5. - Alla pubblica udienza del 29 settembre 1987, nella quale il Giudice Andrioli ha svolto congiunta relazione sui sette incidenti, l'avv. Stato Favara si é rimesso allo scritto.

Considerato in diritto

6. - Tutte le ordinanze di rimessione hanno per oggetto l'art. 12 co. 1 d.P.R. 10 luglio 1982, n. 429 (Norme per la repressione della evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria), - conv., con modificazioni, dalla l. 7 agosto 1982, n. 516 -, per il quale "In deroga a quanto disposto dall'art. 3 del codice di procedura penale il processo tributario non può essere sospeso; tuttavia la sentenza irrevocabile di condanna o di proscioglimento pronunciata in seguito a giudizio relativo a reati previsti in materia di imposte sui redditi e di imposta sul valore aggiunto ha autorità di cosa giudicata nel processo tributario per quanto concerne i fatti che sono stati oggetto del giudizio penale", laddove identica unanimità non si avverte nell'assumere a parametri gli artt. 2, 3, 24, 25 e 53 Cost. che si adducono per proclamare la "superiorità" della sentenza penale che ne imporrebbe il rispetto a tutti i giudici.

Le premesse non sorreggono la conclusione perché nessuna delle invocate norme costituzionali la giustifica e pertanto non perpetra violazione della Costituzione l'impugnato art. 12 co.1 che per un verso consente alle commissioni tributarie di espletare il proprio ministero sebbene penda giudizio penale e per altro verso statuisce che la sentenza definitiva - sia essa di condanna o di proscioglimento - esplichi l'autorità di giudicato nel processo tributario con il rispetto dei limiti soggettivi segnati dalla C. cost. 15 luglio 1983, n. 247.

7. - Inammissibile é l'altra questione prospettata dalla sola Commissione tributaria di primo grado di Verbania, che ha per oggetto gli artt. 2, 4, 12, 13, 13- bis d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 (Revisione della disciplina del processo tributario) modificato dal d.P.R. 3 novembre 1981, n. 739 (Norme integrative e correttive del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, concernente la revisione della disciplina del contenzioso tributario), riflettenti la struttura e il funzionamento delle commissioni tributarie, per contrasto con gli artt. 97 co. 1, 101 co. 2, 108 co. 1 e 2, 110 Cost., e per giustificare la pronuncia questa Corte può limitarsi a richiamare la motivazione della sent. 17 giugno 1987, n.230, resa sui dipendenti della Corte dei Conti, le cui vicende non differiscono dall'attuale. Anche se il Parlamento non emana le pur necessarie norme la Corte non gli si può sostituire.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti gli incidenti iscritti ai nn. 548/1985, 729 a 732/1986, 124 e 184/1987;

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 12 co.1 d.P.R. 10 luglio 1982, n. 429 (Norme per la repressione della evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria), conv., con modificazioni, dalla l. 7 agosto 1982, n. 516, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 24, 25 e 53 Cost., con ordinanze 15 aprile 1986 della Commissione tributaria di primo grado di Verbania (n. 548/1985), 11 luglio 1986 della Commissione tributaria di primo grado di Grosseto (n. 729 a 732/1986), 15 novembre 1986 della Commissione tributaria di primo grado di Firenze (n. 124/1987) e 18 giugno 1986 della Commissione tributaria di primo grado di Milano (n. 184/1987);

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 2, 4, 12, 13 e 13- bis d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 (Revisione della disciplina del processo tributario), modificato con d.P.R. 3 novembre 1981, n. 739 (Norme integrative e correttive del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, concernente la revisione della disciplina del contenzioso tributario), sollevata, in riferimento agli artt. 97 co. 1, 101 co. 2, 108 co. 1 e 2, 110 Cost., con ord. 15 aprile 1986 della Commissione tributaria di primo grado di Verbania.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 ottobre 1987.

 

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: ANDRIOLI

Depositata in cancelleria il 29 ottobre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI