ORDINANZA N. 988
ANNO 1988
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici
prof. Giovanni CONSO, Presidente
prof. Ettore GALLO
dott. Aldo CORASANITI
prof. Giuseppe BORZELLINO
dott. Francesco GRECO
prof. Renato DELL'ANDRO
prof. Gabriele PESCATORE
avv. Ugo SPAGNOLI
prof. Francesco Paolo CASAVOLA
prof. Antonio BALDASSARRE
prof. Vincenzo CAIANIELLO
avv. Mauro FERRI
prof. Luigi MENGONI
prof. Enzo CHELI,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art.12, primo comma, del d.l. 10 luglio 1982, n. 429 (Norme per la repressione della evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria), convertito con modificazioni in legge 7 agosto 1982, n. 516, promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 13 novembre 1987 dalla Commissione Tributaria di I° grado di Bolzano su ricorso proposto da PERNTHALER Franz contro l'Ufficio II.DD. di Bressanone, iscritta al n. 36 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 7, prima serie speciale, dell'anno 1988;
2) ordinanza emessa il 23 novembre 1987 dalla Commissione Tributaria di 1° grado di Piacenza su ricorso proposto dalla s.n.c. CAPPELLINI Carlo e GAZZOLA Luigi ed altri contro l'Ufficio I.V.A. di Piacenza, iscritta al n. 75 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 11, prima serie speciale, dell'anno 1988;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 28 settembre 1988 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino;.
Ritenuto che dalle Commissioni tributarie di primo grado di Bolzano e di Piacenza, con ordinanze rispettivamente emesse il 13 e il 23 novembre 1987, è stata sollevata questione incidentale di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., dell'art. 12, comma primo, d.l.10 luglio 1982, n. 429, convertito con modificazioni nella l. 7 agosto 1982, n. 516, nella parte in cui, per un verso, vieta, in deroga all'art. 3 c.p.p., la sospensione del procedimento tributario nella pendenza di un giudizio penale la cui decisione potrebbe influire sulla vertenza in atto e, per altro verso, sancisce la prevalenza del giudicato penale su quello conseguente al procedimento tributario, creando ingiustificata disparità di trattamento fra cittadini, che possono o meno usufruire della sospensione ex art. 3 c.p.p. secondo che siano o no imputati di reati finanziari, e lesione dei diritti della difesa, in quanto il giudice tributario non può avvalersi di tutti i mezzi di prova dei quali può usufruire il giudice penale;
che per la Presidenza del Consiglio dei ministri è intervenuta l'Avvocatura generale dello Stato, deducendo la manifesta infondatezza della questione.
Considerato che i giudizi vanno riuniti in quanto concernenti un'identica questione;
che la medesima questione è già stata dichiarata non fondata da questa Corte con la sentenza n. 349 del 1987 (confermata dall' ord. n. 432 del 1988), senza che siano stati dedotti profili e argomenti diversi da quelli già presi in esame, o comunque tali da indurre questa Corte a modificare il precedente orientamento.
Visti gli artt. 26 l. 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi,
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 12, comma primo, d.l. 10 luglio 1982, n. 429 (Norme per la repressione della evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria), convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 1982, n. 516, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., dalle Commissioni tributarie di primo grado di Bolzano e di Piacenza con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 ottobre 1988.
Giovanni CONSO – Giuseppe BORZELLINO
Depositata in cancelleria il 19 ottobre 1988.