Ordinanza n. 244 del 1989

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ORDINANZA N.244

ANNO 1989

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Dott. Francesco SAJA, Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale delle norme del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 (Revisione della disciplina del contenzioso tributario) e del d.P.R. 3 novembre 1981, n. 739 (Norme integrative e correttive del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, concernente la revisione della disciplina del contenzioso tributario), promosso con ordinanza emessa il 23 marzo 1988 dalla Commissione tributaria di primo grado di Genova sul ricorso proposto dalla s.r.l. R.A. contro l'Ufficio del registro atti pubblici di Genova, iscritta al n. 645 del registro ordinanze 1988 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 47, prima serie speciale, dell'anno 1988.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 12 aprile 1989 il Giudice relatore Francesco Saja.

Ritenuto che nel corso di un procedimento iniziato dalla s.r.l. R.A. avverso un avviso di accertamento in materia di IN.V.IM. dell'Ufficio del registro di Genova la Commissione tributaria di primo grado della stessa città sollevava, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., questione di legittimità costituzionale delle norme del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 (Revisione della disciplina del contenzioso tributario) e del d.P.R. 3 novembre 1981, n. 739 (Norme integrative e correttive del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, concernente la revisione della disciplina del contenzioso tributario), <per omessa previsione della condanna alle spese della parte soccombente nel giudizio avanti alle Commissioni tributarie>;

che il giudice a quo, pur riconoscendo che la mancata previsione della condanna alle spese della parte soccombente valeva ugualmente sia per il contribuente che per l'Ufficio finanziario, ravvisava una disparità di trattamento nel fatto che, mentre l'Ufficio e rappresentato e difeso in giudizio da propri funzionari esperti, il contribuente dovrebbe <necessariamente> ricorrere all'opera, non gratuita, di un professionista;

che, quindi, ad avviso dello stesso giudice, sarebbe lesiva del diritto di difesa l'eventualità per il contribuente di dover sopportare rimborsi irripetibili, talvolta sproporzionati al vantaggio economico conseguito con il riconoscimento della fondatezza delle proprie ragioni;

che e intervenuta la Presidenza del Consiglio dei ministri instando per la declaratoria di inammissibilità e, in subordine, di infondatezza della proposta questione.

Considerato che, a prescindere da ogni rilievo relativo al merito (sul quale peraltro la Corte si é ripetutamente pronunciata nel senso della infondatezza della questione di legittimità costituzionale delle norme che escludono l'applicazione nel processo tributario della regola della condanna alle spese: v. sent. n. 196 del 1982; ord. n. 41 del 1984; ord. n. 335 del 1987), la questione risulta priva di rilevanza, in quanto la stessa risulta proposta in via meramente eventuale, difettando il necessario presupposto per la condanna alle spese dell'Ufficio finanziario, costituito dalla illegittimità dell'accertamento operato dall'Ufficio stesso;

che, quindi, la questione va dichiarata manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale delle norme del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 (Revisione della disciplina del contenzioso tributario) nonchè del d.P.R. 3 novembre 1981, n. 739 (Norme integrative e correttive del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, concernente la revisione della disciplina del contenzioso tributario), in quanto non prevedono la condanna alle spese della parte soccombente nel giudizio davanti alle Commissioni tributarie, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., dalla Commissione tributaria di primo grado di Genova con l'ordinanza indicata in epigrafe.

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13/04/89.

 

Francesco SAJA, - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Renato DELL'ANDRO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA - Antonio BALDASSARRE - Mauro FERRI - Luigi MENGONI - Enzo CHELI.

 

Depositata in cancelleria il 28/04/89.

 

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Francesco SAJA, REDATTORE