Ordinanza n.41 del 1984

 

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ORDINANZA N. 41

 

ANNO 1984

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

 

In nome del Popolo Italiano

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

 

Prof. Leopoldo ELIA, Presidente

Prof. Antonino DE STEFANO

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Avv. Alberto MALAGUGINI

Prof. Livio PALADIN

Dott. Arnaldo MACCARONE

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI,Giudici

 

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 39 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 (Nuova disciplina del contenzioso tributario) promossi con quindici ordinanze emesse il 5 maggio 1981 dalla Commissione tributaria di secondo grado di Grosseto iscritte ai nn. da 886 a 900 del registro ordinanze 1982 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 121, 135, 142, 149 del 1983. Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

 

udito nella camera di consiglio del 23 novembre 1983 il Giudice relatore Guglielmo Roehrssen.

 

Ritenuto che la commissione tributaria di secondo grado di Grosseto, con quindici ordinanze di identico contenuto, emesse il 5 maggio 1981, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 39 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 ("Nuova disciplina del contenzioso tributario"), nella parte in cui esclude l'applicabilità al processo tributario degli artt. da 90 a 97 c.p.c., in riferimento agli artt. 3, 23, 24, 28 e 113 della Costituzione.

 

Considerato che la questione di legittimità costituzionale dell'art. 39 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, nella parte nella quale esclude l'applicabilità dell'art. 91 c.p.c. (condanna nelle spese) é stata sollevata in riferimento agli artt. 3, 23, 24, 28 e 113 della Costituzione, ma é stata già dichiarata non fondata da questa Corte con la sentenza n. 196 del 1982, in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione; che non vengono addotti nuovi argomenti che inducano a discostarsi da tale decisione mentre nessuna motivazione é addotta a sostegno della pretesa violazione dell'art. 23 della Costituzione.

 

Considerato che la questione di legittimità costituzionale dello stesso art. 39, nella parte nella quale esclude l'applicabilità al processo tributario degli artt. 90, 92, 93, 94, 95, 96 e 97 c.p.c., appare ictu oculi irrilevante, dato che alla commissione tributaria, secondo quanto risulta dalle stesse ordinanze di rimessione, era stata richiesta unicamente la condanna della parte soccombente al pagamento delle spese processuali.

 

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i Giudizi dinanzi alla Corte costituzionale.

 

PER QUESTI MOTIVI

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara:

 

a) la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 39 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 ("Nuova disciplina del contenzioso tributario") - nella parte in cui esclude l'applicabilità al processo tributario degli artt. 90, 92, 93, 94, 95, 96 e 97 c.p.c.;

 

b) la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dello stesso art. 39 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 - nella parte in cui esclude l'applicabilità al processo tributario dell'art. 91 c.p.c., proposta dalla commissione tributaria di secondo grado di Grosseto, con le ordinanze di cui in epigrafe, in rifornente agli artt. 3,23,24 e 113 della Costituzione

 

Così deciso in Roma, in camera di consiglio nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 febbraio 1984.

 

 Leopoldo ELIA - Antonino DE STEFANO - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE  -Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA  -Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI

 

Depositata in cancelleria il 22 febbraio 1984.