Sentenza n. 231 del 1989

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SENTENZA N.231

ANNO 1989

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Dott. Francesco SAJA, Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. I e 2, primo comma, n. 3, del d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180 (T.U. delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti delle pubbliche Amministrazioni), in relazione all'art. 545, quarto comma, del codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 27 febbraio 1988 dalla Corte di cassazione nel procedimento civile vertente tra Tomei Flora e Pramaggiore Luigi, iscritta al n. 367 del registro ordinanze del 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 41, prima serie speciale, dell'anno 1988.

Udito nella camera di consiglio del 14 dicembre 1988 il Giudice relatore Mauro Ferri.

 

Considerato in diritto

 

1. - Il giudice a quo ritiene che la disciplina prevista dall'art. 1 del d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, che prevede in via generale l'impignorabilità delle pensioni dei pubblici dipendenti, e dell'art. 2, primo comma, n. 3, del medesimo decreto che consente la pignorabilità sino ad un quinto di dette pensioni solo per tributi verso lo Stato, le province e i comuni, si ponga in contrasto con l'art. 3 della Costituzione in quanto, senza ragionevoli giustificazioni, assicurerebbe ai pubblici dipendenti un trattamento più favorevole rispetto a quello riservato ai dipendenti di imprese private dall'art. 545, quarto comma, del codice di procedura civile, che autorizzerebbe invece la pignorabilità delle pensioni fino alla concorrenza di un quinto, per ogni tipo di credito.

2. - La questione non é fondata.

Occorre osservare che la tutela previdenziale nel campo del lavoro privato é realizzata essenzialmente attraverso il sistema delle assicurazioni obbligatorie costituite presso il <regime generale> dell'I.N.P.S., che accoglie, in linea di principio, i dipendenti privati, individuati come tali dal solo fatto di lavorare contro retribuzione alle dipendenze altrui (v. art. 37 del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827 e art. 3 del R.D.L. 14 aprile 1939, n. 636).

La pignorabilità della gran parte delle pensioni derivanti da rapporto di lavoro privato non é dunque regolata dall'art. 545 del codice di procedura civile-che si riferisce esclusivamente alle somme dovute <dai privati>-ma dalle norme speciali sulla previdenza sociale (art. 128 del R.D.L. n. 1827 del 4 ottobre 1935: <Perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale>, e art. 69 della legge n 153 del 30 aprile 1969: <Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale>) le quali, lungi dal disporre, sul punto, un trattamento meno favorevole di quello previsto per i pubblici dipendenti dalle richiamate disposizioni del Testo Unico n. 180 del 1950, escludono anch'esse in linea generale la pignorabilità delle pensioni erogate dall'I .N. P. S. finanche per crediti alimentari, consentita invece dall'art. 2 n. 1 del citato Testo Unico nei confronti delle pensioni dei pubblici dipendenti; esclusione che la recente sentenza n. 1041 del 1988 di questa Corte ha dichiarato costituzionalmente illegittima parificando, sul punto, i due regimi.

In definitiva, la disparità di disciplina tra settore pubblico e privato, in materia di pignorabilità degli emolumenti spettanti in virtù di rapporto di lavoro in corso, posta dal giudice remittente a base delle sue argomentazioni, é dichiarata costituzionalmente illegittima dalle sentenze nn. 89 del 1987 e 878 del 1988 di questa Corte, non é riscontrabile ove ci si riferisca invece alle pensioni, in ordine alle quali il regime generale é nel senso dell’impignorabilità (salve le poche eccezioni consentite) sia per l'uno che per l'altro settore.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2, primo comma, n. 3, del d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, (T.U. delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti delle pubbliche Amministrazioni), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, con l'ordinanza indicata in epigrafe, dalla Corte di cassazione.

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13/04/89.

 

Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Renato DELL'ANDRO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA - Antonio BALDASSARRE - Vincenzo CAIANIELLO - Mauro FERRI - Luigi MENGONI - Enzo CHELI.

 

Depositata in cancelleria il 21/04/89.

 

Giovanni CONSO, PRESIDENTE

Mauro FERRI, REDATTORE