Sentenza n.89 del 1987

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SENTENZA N. 89

ANNO 1987

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici

Prof. Antonio LA PERGOLA, Presidente

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Prof. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco P. CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

        ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, n. 3, d.P.R. 5 gennaio 1950 n.180 (t.u. delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti della Pubblica Amministrazione), in relazione all' art. 545, comma 4, cod. proc. civ. promosso con ordinanza emessa il 16 gennaio 1984 dal Pretore di Catania nel procedimento civile vertente tra S.p.A. Universo Finanziaria e Scuderi Orazio Carmelo iscritta al n. 254 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 238 dell'anno 1984;

Udito nella camera di consiglio del 25 febbraio 1987 il Giudice relatore Virgilio Andrioli;

Ritenuto in fatto

1. - Con ordinanza emessa il 16 gennaio 1984 (notificata il 27 e comunicata il 30 gennaio successivi; pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 29 agosto 1984 e iscritta al n. 254 R.O. 1984) nell'udienza fissata ex art. 547 c.p.c. per la dichiarazione del terzo pignorato Banca Nazionale del Lavoro, sede di Catania, ad istanza della Universo Finanziaria s.p.a., creditrice di Scuderi Orazio Carmelo, dipendente della Banca, il Pretore di Catania ha giudicato rilevante e, in riferimento all'art. 3 Cost., non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 co. 1 n. 3 d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180 in relazione all'art. 545 co. 4 c.p.c. nella parte in cui non prevede la pignorabilità e sequestrabilità degli stipendi, salari e retribuzioni equivalenti, nonché delle pensioni, indennità che tengano luogo di pensioni e degli altri assegni di quiescenza corrisposti dallo Stato e dagli altri Enti, aziende ed imprese di cui all'art. 1 del citato d.P.R., fino alla concorrenza di un quinto, per ogni credito vantato nei confronti del personale.

2. - Nella adunanza del 25 febbraio 1987, fissata in camera di consiglio per non essersi costituita alcuna delle parti del giudizio a quo (né ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri), il giudice Andrioli ha svolto relazione sul proposto incidente.

Considerato in diritto

3.1. - La disposizione normativa impugnata dal Pretore di Catania é del d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180 (t.u. delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti delle pubbliche Amministrazioni) l'art. 2 (Eccezioni alla insequestrabilità ed impignorabilità) co. 1 n. 3, a tenore del quale gli stipendi, i salari e le retribuzioni equivalenti nonché le pensioni, le indennità che tengono luogo di pensione e gli altri assegni di quiescenza corrisposti dallo Stato e dagli altri enti, aziende ed imprese indicati nell'art. 1, sono soggetti a sequestro ed a pignoramento fino alla concorrenza di un quinto valutato al netto di ritenute, per tributi dovuti allo Stato, alle province ed ai comuni, facenti carico, fin dalla loro origine, all'impiegato o salariato.

Dal suo canto dispone il richiamato art. 5 che - ad esclusione degli appartenenti al ruolo diplomatico e consolare e al ruolo degli addetti commerciali all'estero e del personale dipendente delle Camere del Parlamento (2.,3.) - gli impiegati e salariati dipendenti dallo Stato e dagli altri enti, aziende ed imprese indicati nell'art. 1 possono contrarre prestiti da estinguersi con cessione di quote dello stipendio e del salario fino al quinto dell'ammontare di tali emolumenti valutato al netto di ritenute e per periodi non superiori a dieci anni, secondo le disposizioni stabilite dai titoli II (Della cessione degli stipendi e dei salari degli impiegati salariati dello Stato) e III (Della cessione degli stipendi e salari degli impiegati e salariati non dipendenti dello Stato) del testo unico (1.).

3.2. - A sostegno della declaratoria di non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 co. 1 n. 3 d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, in relazione all'art. 545 co. 4 c.p.c. e per contrasto con l'art. 3 Cost. nella parte in cui non prevede la pignorabilità e sequestrabilità degli stipendi, salari e retribuzioni equivalenti nonché delle pensioni, indennità che tengano luogo di pensione e degli altri assegni di quiescenza corrisposti dallo Stato e dagli altri Enti, aziende ed imprese di cui all'art. 1 del citato d.P.R., fino alla concorrenza di un quinto, per ogni credito vantato nei confronti del personale, il Pretore di Catania - premesso che allo stato della legislazione e in base allo status giuridico della Banca Nazionale del Lavoro sono da ritenersi impignorabili, ai sensi dell'art. 1 d.P.R. 180/1950, gli emolumenti corrisposti dall'istituto di credito ai propri dipendenti - reputa violato l'art. 3 Cost. per ciò che a) l'esigenza del regolare svolgimento della funzione pubblica non giustifica il trattamento, in punto di pignorabilità degli emolumenti, fatto ai dipendenti dello Stato e degli altri enti indicati nell'art. 1, in guisa più vantaggiosa rispetto al trattamento riservato ai dipendenti privati, b) sussiste discrasia tra la disposizione impugnata e l'art. 5 d.P.R. 180/1950 che assicura la validità, fino al quinto degli emolumenti, della cessione di questi agli istituti indicati nell'art. 15 nella quale la C. cost. 49/76 ha ravvisato una vera e propria assistenza creditizia a favore del dipendente della P.A., c) il progressivo costante dilatarsi del settore pubblico nel Paese comporta il proliferare di enti ed istituti pubblici sottoposti a tutela o vigilanza della P.A., i cui dipendenti fruiscono della normativa del d.P.R. 180/1950, laddove tali enti ed istituti, come nel caso del settore del credito, svolgono le medesime funzioni ed attività di altri che continuano a far parte del settore privato dando vita, in punto di aggredibilità delle loro retribuzioni, a diversità tra le due classi di dipendenti del tutto ingiustificata.

3.3. - Questa Corte deve limitare l'esame della prospettata questione ai corrispettivi dovuti ai dipendenti in corso di rapporto perché oggetto del pignoramento praticato dalla s.p.a. Universo Finanziaria sono emolumenti, spettanti al dipendente in virtù del rapporto di lavoro in corso, e ai corrispettivi dei dipendenti di enti diversi dallo Stato (più puntualmente di imprese esercenti il credito bancario) perché terzo creditore pignorato é (non lo Stato ma) un ente diverso dallo Stato (più puntualmente un istituto di credito: Banca Nazionale del Lavoro).

Nei limiti ad un tempo oggettivi e soggettivi imposti dal rispetto della direttiva della correlazione tra chiesto e pronunciato, la questione é fondata perché - il Pretore di Catania ha a ragione posto tali constatazioni a base del terzo ordine di motivi di sospetto di incostituzionalità della normativa impugnata - nessuna distinzione ontologica residua, a seguito del progressivo costante dilatarsi del settore pubblico, per oggetto dell'attività degli imprenditori e oggetto delle prestazioni dei dipendenti tra imprese private ed enti, aziende e imprese di cui al ripetuto art. 1.

Ne seguono l'illegittimità costituzionale dell'art. 2 co. 1 n. 3 e quindi l'ampliatio dell'art. 545 co. 4 c.p.c. per essere venute meno le divergenze tra pubblico e privato che indussero la Corte ad optare con le sentenze nn. 209/1975 e 49/1976 per l'infondatezza della allora proposta questione. 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2 co. 1 n. 3 d.P.R. 5 gennaio 1950 n. 180 (t.u. delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti della Pubblica Amministrazione) nella parte in cui, in contrasto con l'art. 545 co. 4 c.p.c., non prevede la pignorabilità e la sequestrabilità degli stipendi, salari e retribuzioni corrisposti da altri enti diversi dallo Stato, da aziende ed imprese di cui all'art. 1 dello stesso d.P.R., fino alla concorrenza di un quinto per ogni credito vantato nei confronti del personale.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta il 25 marzo 1987.

 

Il Presidente: LA PERGOLA

Il Redattore: ANDRIOLI

Depositato in cancelleria il 31 marzo 1987.

Il direttore della cancelleria: VITALE