Sentenza n. 137 del 1989

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SENTENZA N.137

ANNO 1989

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Dott. Francesco SAJA, Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Prof. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 4 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), promosso con ordinanza emessa il 27 gennaio 1988 dal Pretore di Firenze nel procedimento civile vertente tra Bindelli Laura e l'Ente autonomo teatro comunale ed altro iscritta al n. 417 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica n. 39/1a Serie speciale dell'anno 1988;

Visto l'atto di costituzione dell'I.N.A.I.L. nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 13 dicembre 1988 il Giudice relatore Aldo Corasaniti;

uditi l'avv. Vittorio Lai per l'I.N.A.I.L. e l'Avvocato dello Stato Pier Giorgio Ferri per il Presidente del Consiglio dei ministri.

 

Considerato in diritto

 

 

1. - Sono impugnati innanzi a questa Corte gli artt. 1 e 4 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), nella parte in cui non prevedono l'obbligatorietà dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro a favore dei ballerini e tersicorei.

Tali lavoratori dello spettacolo, infatti, ad avviso del giudice a quo:

a) non rientrano nella previsione dell'art. 1, commi primo e secondo, poiché essi non sono addetti, né in via permanente né in via transitoria, a macchine, apparecchi e impianti, né occupati in opifici o ambienti organizzati per lavorazioni che comportino l'impiego di macchine o apparecchi, né addetti alla vendita, presentazione pratica, Q esperimento di dette macchine, apparecchi o impianti;

b) non sono ricompresi nell'ambito di applicazione dell'art. 1, comma terzo, numero 27, poiché le attività ivi contemplate sono protette in quanto comportino comunque l'utilizzazione di macchine, apparecchi o impianti, ovvero in quanto siano comunque collegate, anche parzialmente, con ambienti in cui le attrezzature suddette trovano utilizzazione;

c) sono comunque esclusi dall'obbligo assicurativo per difetto della condizione, posta dall'art. 4, della prestazione di < opera manuale retribuita>, dal momento che la loro attività, pur caratterizzata da notevole gestualità, non si inquadra nell'ambito della manualità in senso proprio, che comporta l'uso di attrezzi e strumenti, ma rappresenta di per se esplicazione di attività lavorativa.

Ma siffatta esclusione, sempre ad avviso del giudice a quo, sarebbe lesiva di vari precetti costituzionali, e precisamente:

a) dell'art. 3 della Costituzione, apparendo i ballerini ed i tersicorei ingiustificatamente discriminati rispetto ai prestatori d'opera manuale, a favore dei quali soltanto e apprestata la tutela antinfortunistica, nonostante che l'attività dei primi, per la spiccata gestualità che la contraddistingue, sia tale da esporli ad infortuni non diversamente da quanto accade per i lavoratori che prestino opera manuale in senso stretto;

b) degli artt. 35 e 38 della Costituzione, derivando dalla mancata previsione dell'obbligo assicurativo l'elusione del precetto di tutela del lavoro < in tutte le sue forme ed applicazioni>, e la sottrazione, ai lavoratori in questione, dei mezzi necessari per far fronte, in caso di infortunio, alle loro esigenze di vita.

2. - La questione é fondata.

In effetti l'insussistenza, per i ballerini e i tersicorei, dell'obbligo dell'assicurazione contro gli infortuni discende dal combinato disposto degli artt. 1, comma terzo, numero 27, e 4, comma primo, numero 1, del d.P.R. n. 1124 del 1965.

La prima delle citate disposizioni, infatti, prevede una serie di attività lavorative (elencate in 28 numeri) per le quali sussiste l'obbligo assicurativo, anche indipendentemente dalla circostanza che esse vengano eseguite con macchine, apparecchi o impianti (< anche quando non ricorrano le ipotesi di cui ai commi precedenti>), in ragione di una presunzione legislativa di pericolosità, e comprende tra queste le attività di allestimento, prova od esecuzione di pubblici spettacoli (numero 27).

La stessa disposizione, tuttavia, stabilisce che l'assicurazione e obbligatoria solo per le persone che siano addette alle attività in essa considerate < nelle condizioni previste dal presente titolo>. E tra tali condizioni rientra quella enunciata dal successivo art. 4, comma primo, numero 1, in base al quale < < sono compresi nell'assicurazione: l) coloro che in modo permanente o avventizio prestano alle dipendenze e sotto la direzione altrui opera manuale retribuita, qualunque sia la forma di retribuzione>.

Orbene, se per < opera manuale> deve intendersi - come sembra corretto intendere, pur con le estensioni operate dalla giurisprudenza - l'impiego di attività fisica diretto al raggiungimento di un ulteriore risultato, ne deriva che in tale nozione non e compresa l'ipotesi di un’attività fisica che integri essa stessa un risultato produttivo, come appunto accade per quei lavoratori dello spettacolo, i quali, attraverso il muoversi, il gestire, il parlare, il cantare e addirittura il semplice essere fisicamente presenti, diano vita ad uno spettacolo.

Va peraltro rilevato che la limitatezza della definizione dell'< opera manuale> desumibile dalla legge appare un residuo della concezione originaria dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro come volta a proteggere gli operai addetti a macchine, apparecchi o impianti, in quanto particolarmente esposti al rischio nascente dai suindicati strumenti. Ma in un contesto normativo nel quale é già ammessa, sia pure in via di eccezione e per ipotesi tassativamente determinate (art. 1, comma terzo, numeri da 1 a 28), un’esposizione a rischio assicurabile anche al di fuori dell'impiego delle macchine, la limitatezza in parola é contraddittoria ed ingiustificata, dovendosi per converso ritenere che l'assicurabilità del rischio va sancita in relazione alla natura obbiettiva di esso, e, soprattutto, che, qualora talune attività siano assicurate in quanto espongono ad un dato rischio, obbiettivamente considerato, non possa, senza offesa degli artt. 3 e 38 della Costituzione, non stabilirsi la copertura assicurativa per tutte quelle che espongono allo stesso rischio (cfr. sentenze n. 476 del 1987, n. 256 del 1986, n. 221 del 1985, nonché, in particolare, la sentenza n. 55 del 1981).

Va pertanto dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 del d.P.R. n. 1124 del 1965, in relazione all'art. 4, numero 1, nella parte in cui non comprende, nelle previsione di cui al terzo comma, numero 27, del medesimo art. 1, i ballerini ed i tersicorei.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, terzo comma, numero 27, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (T.U. delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), in relazione all'art. 4, numero 1, dello stesso d.P.R., nella parte in cui non comprende tra le persone soggette all'assicurazione obbligatoria i ballerini e i tersicorei addetti all'allestimento, alla prova o all'esecuzione di pubblici spettacoli.

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 08/03/89.

 

Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Renato DELL'ANDRO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA - Antonio BALDASSARRE - Vincenzo CAIANIELLO - Mauro FERRI - Luigi MENGONI - Enzo CHELI.

 

Depositata in cancelleria il 21/03/89.

 

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Aldo CORASANITI, REDATTORE