SENTENZA N. 55
ANNO 1981
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici
Avv. Leonetto AMADEI, Presidente
Dott. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Leopoldo ELIA
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Antonio LA PERGOLA
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 4 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (t.u. delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), promosso con ordinanza emessa il 30 aprile 1979 dal Pretore di Genova, nel procedimento civile vertente tra Rossini Liliana e l'INAIL, iscritta al n. 524 del registro ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 251 del 12 settembre 1979.
Visto l'atto di costituzione dell'INAIL;
udito nell'udienza pubblica del 21 gennaio 1981 il Giudice relatore Virgilio Andrioli;
udito l'avv. Carlo Graziani per l'INAIL.
Ritenuto in fatto
Rossini Liliana, dipendente della ditta Gadolla e Luglio s.a.s., mentre attendeva alle sue mansioni di cassiera presso il "Cinema Lido", venne aggredita, verso le 22,50 del 19 febbraio 1977, da due malviventi che la colpivano con manganellate alla testa e ferita a un braccio con un colpo di rivoltella da parte di uno dei due, e ciò al fine di impadronirsi dell'incasso giornaliero.
Ciò esposto, la Rossini, alla quale, rimasta in temporanea sino al 26 settembre 1977, residuavano postumi invalidanti nella misura dell'80 %, chiese, con ricorso del 19 settembre 1978, al Pretore di Genova che dichiarasse spettarle il trattamento previdenziale, negatole dall'INAIL, e in via subordinata e/o alternativa che fosse la datrice di lavoro, del pari chiamata in giudizio, condannata a suo favore al risarcimento dei danni.
Con ordinanza 30 aprile 1979, debitamente comunicata e notificata, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.251 del 12 settembre 1979 e iscritta al n. 524 R.O. 1979, l'adito Pretore, dopo aver disposto consulenza tecnica e acquisito documenti, ha dichiarato rilevante e giudicato non manifestamente infondata la questione di legittimità, in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost., degli artt. 1 e 4 d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, per il primo dei quali l'assicurazione è obbligatoria, seppure non soccorrano gli estremi delle ipotesi descritte nei commi primo e secondo della disposizione medesima, per le persone che, nelle condizioni previste dal titolo I del t.u. (e, segnatamente, nell'art. 4), siano, tra l'altro, addette ai lavori "per l'allestimento, la prova o l'esecuzione di pubblici spettacoli, per l'allestimento e l'esercizio dei parchi di divertimento, escluse le persone addette ai servizi di sala dei locali cinematografici e teatrali".
A sostegno del provvedimento di rimessione a questa Corte, il Pretore ha in linea preliminare osservato che la ricorrente ha subito un danno di gravissima entità nello svolgimento delle proprie mansioni "in quanto il rischio (di aggressioni a scopo di rapina), cui la Rossini era esposta nello svolgimento del lavoro di cassiera, era specificamente aggravato - rispetto al rischio generale cui ogni cittadino è esposto - dall'entità della somma raccolta, dalla brevità del tempo in cui ciò avveniva e dal carattere notorio che la detenzione di rilevanti somme di denaro da parte sua - in situazioni date di tempo e di luogo - assumeva"; ha soggiunto che la esclusione della Rossini, in tal guisa danneggiata, dalla copertura assicurativa non era conforme all'art. 38 Cost., in quanto la necessità che siano "preveduti e assicurati mezzi adeguati alle esigenze di vita dei lavoratori in caso di infortunio" deve essere posta non in relazione alla intensità del rischio cui i lavoratori sono esposti, ma alla posizione di favore, nell'ordinamento repubblicano, di coloro che "svolgono un'attività e una funzione che concorra al progresso materiale e spirituale della società" (art. 4, secondo comma Cost.) in posizione subordinata che renda necessaria la predisposizione di particolari forme di tutela "per rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale", di cui all'art. 3, secondo comma Cost. Ha rilevato infine il Pretore che il processo storico di estensione dell'assicurazione obbligatoria dell'INAIL, avendo ormai coperto i rischi anche di lavoratori non direttamente addetti a macchinari di cui all'art. 1 del t.u., ed i rischi specifici anche indipendenti dal concreto funzionamento dei macchinari per i lavoratori addettivi, ha finito con creare una zona marginale di esclusione che risulta ormai priva di una reale ragionevolezza, tanto da apparire sostanzialmente casuale: rilievo confermato da ciò che, se l'aggressione, di che trattasi, avesse colpito l'operatore cinematografico, accorso per difendere i beni aziendali, l'infortunio sarebbe stato indennizzabile, pur non dipendendo l'evento lesivo dalla manovra della macchina di proiezione.
In questa sede si è costituito il solo INAIL, che, rappresentato e difeso dagli avvocati Vincenzo Cataldi, Francesco Hernandez e Pasquale Napolitano, ha, nelle deduzioni 12 luglio 1979, richiamato l'attenzione sulla circostanza che l'infortunata, seppur non può godere della tutela assicurativa gestita dall'INAIL, può beneficiare - e ne beneficia - di adeguate forme di assistenza gestite da altri Enti previdenziali diversi dall'INAIL. Il Presidente del Consiglio dei ministri non è intervenuto.
Alla pubblica udienza del 21 gennaio 1981, cui la trattazione dell'incidente è stata rinviata dalla udienza del 26 novembre 1980, il Giudice Andrioli ha svolto la relazione; per l'INAIL l'avv. Graziani ha insistito nelle già esposte argomentazioni e conclusioni.
Considerato in diritto
1. - Le forme di assistenza, gestite da enti diversi dall'INAIL, cui l'Istituto ha fatto sol in questa sede richiamo per inferirne la irrilevanza della prospettata questione di costituzionalità, non attribuirebbero, pur se riconosciute, alla ricorrente il trattamento richiesto e, pertanto, la questione è da stimarsi rilevante.
2. - L'incidente è altresì fondato sebbene non tutti gli argomenti esposti nella ordinanza di rimessione meritino credito, né la violazione di precetti costituzionali sia dell'ampiezza lamentata dal giudice a quo.
Giova muovere dai nn. 27 e 24 dell'art. 1, comma terzo, d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 (t.u. delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali) per il complesso disposto dei quali l'assicurazione è obbligatoria, pur quando non ricorrano le ipotesi di cui ai commi precedenti, per le persone che, nelle condizioni previste nel primo titolo del testo unico (assicurazione infortuni e malattie professionali nell'industria) siano addette a lavori "per l'allestimento, la prova o l'esecuzione di pubblici spettacoli, per l'allestimento o l'esercizio dei parchi di divertimento, escluse le persone addette ai servizi di sala dei locali cinematografici e teatrali" (n. 27), e "per il servizio di vigilanza privata, comprese le guardie giurate addette alla sorveglianza delle riserve di caccia e pesca" (n. 24).
Dal raffronto delle due fattispecie legali emerge che il legislatore ordinario, se non ha esitato a riconoscere la fruizione dell'assicurazione obbligatoria da un lato agli addetti ai lavori per l'esecuzione di pubblici spettacoli ecc., per i quali pur non ricorrono per certo i presupposti previsti nei due primi commi dell'art. 1, e dall'altro lato alle guardie giurate, per le quali in ancor più incisiva guisa non soccorrono le situazioni descritte nei ripetuti due primi commi dell'art. 1, non ha con pari perspicacia avvertito che non diverso trattamento dovesse razionalmente riservarsi a persone, che, come i cassieri in contatto con il pubblico, nell'ambito dell'impresa di esecuzione di spettacoli pubblici ecc., incontrano rischi non diversi da quelli cui si espongono guardie giurate (tuttoché addette alla sorveglianza di riserve di caccia e pesca).
La esclusione, decretata dal n. 24 in sfavore delle persone addette ai servizi di sala nell'esercizio di pubblici spettacoli, si giustifica perchè per costoro non ricorrono il presupposto che si coglie per le persone addette al servizio per l'esercizio dei pubblici spettacoli ecc., né il rischio cui sono per le loro funzioni esposte le guardie giurate.
Pertanto implica violazione degli artt. 3 e 38 Cost. l'art. 1 t.u. del 1965 nella parte in cui non comprende nelle previsioni descritte nel terzo comma le persone che siano comunque addette, in rapporto diretto con il pubblico, a servizio di cassa alle dipendenze di imprese, per le quali sia, a sensi del titolo I del testo unico, obbligatoria l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
Per fondare la statuizione che la Corte va a rendere, non necessita far leva, come dal Pretore si è fatto, sulla posizione di favore dei lavoratori nell'ordinamento repubblicano, cui si ispira l'art. 4, comma secondo Cost., né devesi, come dal giudice a quo si è pur ritenuto, far getto del concetto di "rischio", di cui è per contro d'uopo farsi carico, e, ancor meno, preoccuparsi della sorte dell'operatore cinematografico, che sia fatto segno di aggressione per essere accorso a difendere i beni aziendali, perchè tale specie è estranea, sotto il profilo subiettivo, alla res in iudicium deducta anche in questa sede.
Più pianamente è da ripercorrere il processo storico di espansione dell'assicurazione obbligatoria, di cui si fa parola nelle ultime pagine dell'ordinanza di rimessione, per convincere che l'esclusione dei cassieri in rapporto diretto con il pubblico, dipendenti da imprese destinatarie del titolo primo del testo unico, comporta attentato vuoi all'art. 3 vuoi all'art. 38 della Carta costituzionale.
Il rispetto del canone della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato vieta alla Corte di scrutinare se per analogo rischio meritino obbligatoria copertura assicurativa i dipendenti da imprese che non siano destinatarie del titolo primo del t.u., e - lo si è già rilevato - i dipendenti impegnati nelle lavorazioni proprie delle imprese pur destinatarie del t.u.; dipendenti, i quali pur siano esposti ai rischi cui vanno incontro i cassieri in rapporto diretto con il pubblico.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (t.u. delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali) in relazione all'art. 4 n. 1 dello stesso testo unico, nella parte in cui non comprende nelle previsioni, di cui al terzo comma dell'art. 1 medesimo, le persone che siano comunque addette, in rapporto diretto con il pubblico, a servizio di cassa presso imprese, i cui dipendenti sono soggetti all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, così come disciplinata dal titolo primo del testo unico.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 marzo 1981.
Leonetto AMADEI – Giulio GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA - Michele ROSSANO - Leopoldo ELIA - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE - Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI.
Giovanni VITALE - Cancelliere
Deposito in cancelleria il 7 aprile 1981.