Ordinanza n. 46 del 1989

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ORDINANZA N.46

ANNO 1989

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. Giovanni CONSO, Presidente

Prof. Ettore GALLO

Prof. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 12 d.l. 10 luglio 1982, n. 429 (Norme per la repressione dell’evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria), convertito con modificazioni sulla 1. 7 agosto 1982, n. 516, promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 13 febbraio 1987 dalla Commissione tributaria di primo grado di Fermo sul ricorso proposto da Turtu Achille ed altro, iscritta al n. 432 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 41/1a s.s. dell'anno 1988;

2) ordinanza emessa il 2 novembre 1987 dalla Commissione tributaria di primo grado di Bergamo sul ricorso proposto dalla Società Frankly di Perletti e Tebaldi contro l'Uff.II.DD. ed Ufficio IVA di Bergamo, iscritta al n. 434 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 41/1a s.s. dell'anno 1988;

udito nella camera di consiglio dell'11 gennaio 1989 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino.

Ritenuto che con ordinanze emesse il 13 febbraio e il 2 novembre 1987 (pervenute il 13 e il 14 luglio 1988), rispettivamente dalle Commissioni tributarie di primo grado di Fermo e di Bergamo, é stata sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 24 e 53 Cost., questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 12, comma primo, d.l. 10 luglio 1982, n. 429 (Norme per la repressione dell’evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria), convertito con modificazioni nella l. 7 agosto 1982, n. 516, nella parte in cui vieta, in deroga all'art. 3 c.p.p., la sospensione del procedimento tributario in pendenza di un giudizio penale la cui decisione potrebbe influire sulla vertenza in atto, creando ingiustificata disparita di trattamento tra contribuenti che pur indiziati di uno stesso reato possono o meno avvalersi del giudizio penale a seconda che per essi il processo penale si concluda prima di quello tributario o viceversa, in violazione anche del diritto di difesa data l'impossibilità da parte delle Commissioni tributarie, stante il divieto di sospensione, di prendere conoscenza di atti o elementi coperti dal segreto istruttorio;

che é intervenuta in entrambi i giudizi l'Avvocatura generale dello Stato per il Presidente del Consiglio dei ministri, concludendo per la m ani festa infondatezza della questione.

Considerato che i giudizi vanno riuniti in quanto concernenti un'identica questione;

che la medesima questione é già stata dichiarata non fondata da questa Corte con la sentenza n. 349 del 1987 (confermata dalle ordd. nn. 432 e 988 del 1988), senza che risultino dedotti profili e argomenti diversi da quelli già presi in esame, o comunque tali da indurre questa Corte a modificare il precedente orientamento.

Visti gli artt. 26 1. 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

Riuniti i giudizi;

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 12, comma primo, d.l. 10 luglio 1982, n. 429 (Norme per la repressione dell’evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria), convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 1982, n.516, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 24 e 53 Cost., dalle Commissioni tributarie di primo grado di Fermo e di Bergamo con le ordinanze in epigrafe.

 

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 08/02/89.

 

Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Renato DELL'ANDRO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA - Antonio BALDASSARRE - Vincenzo CAIANIELLO - Mauro FERRI - Luigi MENGONI - Enzo CHELI.

 

Depositata in cancelleria il 14/02/89.

 

Giovanni CONSO, PRESIDENTE

Giuseppe BORZELLINO, REDATTORE