Ordinanza n.1100 del 1988

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ORDINANZA N.1100

ANNO 1988

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Prof. Francesco SAJA Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 116, secondo comma, R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736 (Disposizioni sull'assegno bancario e sull'assegno circolare) promosso con ordinanza emessa il 23 ottobre 1987 dal Pretore di Gardone Val Trompia, nel procedimento penale a carico di Bertuzzi Luciano, iscritta al n. 282 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25/1a ss. dell'anno 1988;

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 9 novembre 1988 il Giudice relatore Renato Dell'Andro;

Ritenuto che, con l'ordinanza in epigrafe, il Pretore di Gardone Val Trompia ha sollevato, in riferimento all'art. 25 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 116, secondo comma, R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736 (Disposizioni sull'assegno bancario e sull'assegno circolare);

che il giudice a quo lamenta, in particolare, che ai fini della configurabilità dell'aggravante di cui alla disposizione impugnata, la disposizione medesima non precisi i criteri atti ad individuare l'ipotesi astratta (<nei casi più gravi>) lasciando ciò all'apprezzamento del giudicante, con conseguente violazione del principio di tassatività della fattispecie penale;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per la manifesta infondatezza della questione;

Considerato che, con la sentenza n. 169 del 1985, questa Corte ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 116, secondo comma, del R.D. n. 1736 del 1933;

che, nella citata pronuncia, veniva ribadito quanto già affermato nella precedente sentenza n. 131 del 1970 e cioè che <la formula 6nei casi più gravi" ricorre più volte nelle leggi penali speciali; che la formula medesima implica un più vincolato governo del potere discrezionale del giudice, in quanto viene ad aggiungersi alla garanzia di legalità rappresentata dalla fissazione dei minimi e massimi della pena in esame; e che il giudice deve comunque tener conto dei criteri previsti in via generale dall'art. 133 c.p. circa la valutazione della 6gravita del reato6 )>;

che l'ordinanza di rimessione non svolge argomentazioni nuove ed idonee ad indurre la Corte a modificare la propria giurisprudenza;

che, pertanto, la questione prospettata dal Pretore di Gardone Val Trompia deve essere dichiarata manifestamente infondata;

Visti gli artt. 9, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 116, secondo comma, del R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736 (Disposizioni sull'assegno bancario e sull'assegno circolare) sollevata in riferimento all'art. 25 Cost., dal Pretore di Gardone Val Trompia, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30/11/88.

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Renato DELL'ANDRO, REDATTORE

Depositata in cancelleria il 13 Dicembre 1988.