ORDINANZA N.1092
ANNO 1988
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente
Prof. Francesco SAJA,
Giudici
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 175, quarto comma, del codice penale, promossi con n. 2 ordinanze emesse il 27 ottobre 1987 dal Pretore di Palma di Montechiaro nei procedimenti penali a carico di Di Mauro Vito e Lo Nobile Calogero, iscritte ai nn. 154 e 155 del registro ordinanze 1988 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 18, prima serie speciale, dell'anno 1988.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 12 ottobre 1988 il Giudice relatore Giovanni Conso.
Ritenuto che il Pretore di Palma di Montechiaro, con due ordinanze del 27 ottobre 1987, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità dell'art. 175, quarto comma, del codice penale, ;
e che in entrambi i giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;
considerato che i giudizi riguardano un'identica questione e vanno, quindi, riuniti;
e che la stessa questione è stata dichiarata manifestamente infondata con
ordinanze n. 888 del 1988 e n. 933 del 1988 e che nelle ordinanze di rimessione non vengono addotti argomenti diversi rispetto a quelli già esaminati dalla Corte.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 175, quarto comma, del codice penale, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore di Palma di Montechiaro con due ordinanze del 27 ottobre 1987.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30/11/88.
Francesco SAJA, PRESIDENTE
Giovanni CONSO, REDATTORE
Depositata in cancelleria il 13/12/88.