ORDINANZA N.888
ANNO 1988
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Francesco SAJA, Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 175, quarto comma, del codice penale, promossi con ordinanze emesse il 12 maggio, il 7 e il 14 luglio 1987 dal Pretore di Palma di Montechiaro nei procedimenti penali a carico di Frangiàmone Diego, Cuffaro Salvatore e Ernandez Giovanni, iscritte ai nn. 312, 574 e 575 del registro ordinanze 1987 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 32 e 45, prima serie speciale, dell'anno 1987.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 1988 il Giudice relatore Giovanni Conso.
Ritenuto che il Pretore di Palma di Montechiaro, con ordinanze del 12 maggio 1987, del 7 luglio 1987 e del 14 luglio 1 987 , ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità dell'art. 175, quarto comma, del codice penale, <nella parte in cui fa divieto di concedere il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziario spedito a richiesta del privato, non per ragione di diritto elettorale, nel caso di irrogazione della pena accessoria della pubblicazione della sentenza di condanna per emissione aggravata di assegni a vuoto>;
e che, secondo il giudice a quo, la norma censurata risulterebbe <irragionevole... quando si raffrontino il limitato effetto temporale della pubblicazione della sentenza (che può essere disposta una sola volta...) e quello permanente della menzione della condanna nel certificato anzidetto (salvo, ma e controverso, la riabilitazione)>;
che in tutti e tre i giudizi é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;
considerato che i giudizi concernono un'identica questione e vanno, quindi, riuniti;
che la dedotta irragionevolezza non sussiste perché la pena accessoria della pubblicazione della sentenza, rendendo meno agevole il ripetersi di fatti criminosi dello stesso genere di quelli oggetto della condanna, mira a reprimere più efficacemente un tipo di comportamento, per un verso, ampiamente diffuso e, per un altro, gravemente insidioso nei confronti dei terzi;
e che, quindi, la scelta legislativa di utilizzare un meccanismo volto ad impedire che la pregressa attività criminosa del condannato rimanga ignota ai terzi, lungi dall'essere irragionevole, appare diretta a meglio salvaguardare gli interessi tutelati dall'art. 116 del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 175, quarto comma, del codice penale, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore di Palma di Montechiaro con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzione, Palazzo della Consulta, il 07/07/88.
Francesco SAJA - Giovanni CONSO
Depositata in cancelleria il 26/07/88.