Ordinanza n. 933 del 1988

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ORDINANZA N.933

ANNO 1988

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Dott. Francesco SAJA, Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

 

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 175, quarto comma, del codice penale, promossi con ordinanze emesse il 27 ottobre, il 10 novembre e il 22 dicembre 1987 dal Pretore di Palma di Montechiaro nei procedimenti penali a carico di Frangiamone Diego, Amato Rosario e Vinci Salvatore, iscritte ai nn. 57, 58-e 83 del registro ordinanze 1988 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 9 e 12, prima serie speciale, dell'anno 1988.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 9 giugno 1988 il Giudice relatore Giovanni Conso.

Ritenuto che il Pretore di Palma di Montechiaro, con ordinanze del 27 ottobre 1987, del 10 novembre 1987 e del 22 dicembre 1987, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità dell'art. 175, quarto comma, del codice penale <nella parte in cui fa divieto di concedere il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziario spedito a richiesta del privato, non per ragione di diritto elettorale, nel caso di irrogazione della pena accessoria della pubblicazione della sentenza di condanna per emissione aggravata di assegni a vuoto>;

e che in tutti i giudizi é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;

considerato che i giudizi riguardano un'identica questione e vanno, quindi, riuniti;

e che tale questione é già stata dichiarata manifestamente infondata con ordinanza n. 888 del 1988 e che nelle ordinanze di rimessione non vengono addotti argomenti diversi rispetto a quelli già esaminati dalla Corte.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 175, quarto comma, del codice penale, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore di Palma di Montechiaro con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 08/07/88.

 

Francesco SAJA - Giovanni CONSO

 

Depositata in cancelleria il 28/07/88.