ORDINANZA N.1069
ANNO 1988
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Dott. Francesco SAJA, Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli art. 31, 34, 35, 38 e 44 legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico - edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie), promosso con l'ordinanza emessa il 23 novembre 1987 dal Pretore di Nola nel procedimento penale a carico di Falco Domenico ed altri, iscritta al n. 156 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 18, prima serie speciale, dell'anno 1988.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 12 ottobre 1988 il Giudice relatore Ettore Gallo.
Ritenuto che il Pretore di Nola, con ordinanza 23 novembre 1987, ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli art.li 31, 34, 35, 38 e 44 della legge 28 febbraio 1985 n. 47, nella parte in cui non ammetterebbe ad oblazione la lottizzazione abusiva negoziale, caratterizzata dal solo frazionamento e vendita di lotti, così come invece consente per la lottizzazione abusiva realizzata con l'esecuzione di opere, ex art. 17 della l. 28-1- 1977 n. 10, modificato dall'art. 20 della legge impugnata, in conseguente violazione dell'art. 3 Cost;
che è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato dall'Avvocatura Generale dello Stato, che ha richiesto declaratoria d'inammissibilità della questione o, in ogni caso, d'infondatezza.
Considerato che questa Corte ha ripetutamente dichiarato inammissibile la proposta questione, sotto il riflesso che i giudici a quo si limitano a riferire che si tratta di lottizzazione abusiva negoziale, caratterizzata da frazionamento e vendita di lotti, senza tenere conto che l'art. 18 della legge impugnata ha riformulata la fattispecie, attribuendo la qualifica di <abusiva> esclusivamente a quella lottizzazione negoziale che, attraverso il frazionamento e la vendita del terreno in lotti, abbia sostanzialmente predisposto l'illecita trasformazione urbanistica od edilizia dei terreni stessi (cfr. ordinanze 317, 369, 704 e 805 del 1988);
che, però, una siffatta predisposizione pur essere desunta soltanto da talune caratteristiche dei lotti, quali la dimensione, in relazione alla natura del terreno e alla sua destinazione secondo gli strumenti urbanistici, il numero, l'ubicazione o la eventuale previsione di opere di urbanizzazione: sempreché il tutto, in relazione ad elementi riferiti agli acquirenti, denunci in modo univoco la destinazione a scopo edificatorio;
che di tutti tali elementi nemmeno l'attuale ordinanza reca traccia, in guisa che la Corte ancora una volta non è in grado di valutare la rilevanza della questione per insufficienza della motivazione.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli art.li 31, 34, 35, 38 e 44 della legge 28 febbraio 1985 n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico - edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie), sollevata dal Pretore di Nola, con ordinanza 23 novembre 1987, in riferimento all'art. 3 Cost.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24/11/88.
Francesco SAJA - Ettore GALLO
Depositata in cancelleria il 06/12/88.