ORDINANZA N.805
ANNO 1988
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Dott. Francesco SAJA, Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 31, 34, 35, 38 e 44 della legge 28 febbraio 1975, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico - edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie) promossi con n. 2 ordinanze emesse il 16 gennaio 1986 dal Tribunale di Lucera nei procedimenti penali a carico di Polisena Maria ed altri e Grasso Vincenzo ed altri, iscritte ai nn. 176 e 265 del registro ordinanze 1986 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 30 e 32/1a ss. dell'anno 1987;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 20 aprile 1988 il Giudice relatore Renato Dell'Andro;
Ritenuto che il Tribunale di Lucera, con due ordinanze del 16 gennaio 1986 (R.O. n. 176/86 e 265/86) ha sollevato, in riferimento all'art. 3 Cost., questione di legittimità costituzionale degli artt. 31, 34, 35, 38 e 44 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico - edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie) nella parte in cui non prevedono l'applicazione della disciplina ivi contenuta per il reato di lottizzazione abusiva c.d. negoziale, sotto il profilo che la mancata previsione del l'estinzione per un reato che costituisce in ogni caso un quid minus rispetto alla più grave ipotesi di lottizzazione abusiva con opere, determina un'irrazionale disparita di trattamento per condotte ugualmente lesive dello stesso bene;
che nei giudizi é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, chiedendo che le questioni siano dichiarate inammissibili o, in subordine, infondate;
Considerato che, per l'identità delle questioni, i giudizi possono essere riuniti;
che identica questione di legittimità costituzionale - sollevata dal Tribunale di Lucera con ordinanza 2 luglio 1985 (R.O. n. 694/85) e dal Pretore di Trentola con ordinanza 30 ottobre 1986 (R.O. n. 843/86)- é stata da questa Corte dichiarata inammissibile con la sent. n. 369 del 1988 per difetto di idonea motivazione sulla rilevanza in quanto, mancando nelle ordinanze di rimessione una sia pur sommaria indicazione degli elementi delle fattispecie concrete, non era possibile stabilire se alle fattispecie stesse fosse oppure no applicabile la nuova disciplina normativa <più favorevole al reo> di cui all'art. 18, primo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, la cui sola impossibilita d'applicazione avrebbe invero reso rilevante la sollevata questione;
che anche le ordinanze del Tribunale di Lucera del 16 gennaio 1986 (R.O. n. 176/86 e 265/86) ora in esame, contengono identico difetto di idonea motivazione sulla rilevanza e, pertanto, la questione con le stesse sollevata va dichiarata manifestamente inammissibile;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi;
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 31, 34, 35, 38 e 44 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico - edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie) sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dal Tribunale di Lucera con due ordinanze del 16 gennaio 1986 (R.O. nn. 176/86 e 265/86).
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 04/07/88.
Francesco SAJA - Renato DELL'ANDRO
Depositata in cancelleria il 14/07/88.