ORDINANZA N.317
ANNO 1988
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Dott. Francesco SAJA Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 31, 34, 35, 38 e 44 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie), promossi con ordinanze emesse il 31 ottobre e il 14 novembre 1985 dal Tribunale di Lucera, iscritte ai nn. 866 e 899 del registro ordinanze 1985 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 23, prima s.s., dell'anno 1986; visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 27 gennaio 1988 il Giudice relatore Ettore Gallo.
Ritenuto che il Tribunale di Lucera con le ordinanze in epigrafe ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 31, 34, 35, 38 e 44 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, nella parte in cui non ammettono ad oblazione la lottizzazione abusiva puramente negoziale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.
Considerato che il Tribunale ha omesso ogni esposizione dei fatti del giudizio e ciò prescindendo dal rilevare che non ha nemmeno valutato se questi costituiscono ancora reato ai sensi della nuova configurazione della lottizzazione abusiva negoziale recata dall'art. 18 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, che quindi, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, la questione é manifestamente inammissibile.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 31, 34, 35, 38 e 44 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, promossa dal Tribunale di Lucera, con le ordinanze in epigrafe, in riferimento all 'art. 3 Cost.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10/03/88.
Francesco SAJA, PRESIDENTE
Ettore GALLO, REDATTORE
Depositata in cancelleria il 17 Marzo 1988.