Ordinanza n. 939 del 1988

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ORDINANZA N.939

ANNO 1988

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Dott. Francesco SAJA, Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 del d.P.R. 13 aprile 1987 (Integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1979, concernente il riconoscimento della denominazione tipica del formaggio <Mozzarella di bufala>), promosso con ordinanza emessa il 30 settembre 1987 dal Pretore di Salerno nel procedimento penale a carico di Pagliaroli Dante ed altro, iscritta al n. 827 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 54/I ss. dell'anno 1987;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 9 giugno 1988 il Giudice relatore Francesco Greco;

Ritenuto che nel corso del procedimento penale a carico di Pagliaroli Dante ed altro, il Pretore di Salerno, con ordinanza 30 settembre 1987, sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 del d.P.R. 13 aprile 1987 (Integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1979 concernente il riconoscimento della denominazione tipica del formaggio <Mozzarella di bufala>) in riferimento all'art. 3 Cost.;

che, secondo il giudice a quo, la norma impugnata, consentendo ai produttori di formaggio a pasta filata di usare l'indicazione merceologica di <Mozzarella>, avrebbe limitato la tutela apprestata ai produttori del formaggio denominato <Mozzarella di bufala> dall'art. 10 della l. 10 aprile 1954 n. 125, che stabilisce il divieto di utilizzazione anche solo parziale della denominazione tutelata per indicare un formaggio di qualità diversa;

che, pertanto, la norma impugnata creerebbe una ingiustificata disparità di trattamento, nell'ambito della categoria dei produttori di formaggi a denominazione <tipica> o <d'origine>, a scapito dei produttori del formaggio <Mozzarella di bufala>, ai quali soltanto sarebbe imposto il sacrificio della tutela generalmente offerta dall'art. 10 della legge 125 del 1954;

che l'Avvocatura generale dello Stato é intervenuta chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile sul rilievo che la norma impugnata non ha forza di legge;

considerato che la predetta eccezione deve essere accolta, in quanto l'atto impugnato e privo di forza di legge, trattandosi di un decreto che contiene, come esplicitamente evidenziato nella premessa, integrazioni ad altro decreto 28 settembre 1979, che e stato emesso dal Presidente della Repubblica sulla proposta del Ministro per l'Agricoltura e Foreste, di concerto con il Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato visto il parere favorevole espresso dal Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine e tipiche dei formaggi;

che, tenuto conto della posizione assunta in simili casi da questa Corte (v. ord. nn. 257 e 319 del 1986), la questione di legittimità costituzionale, in quanto concernente un atto non avente forza di legge, non e suscettibile di formare oggetto del giudizio di legittimità costituzionale.

Visti gli artt. 26 comma secondo della l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 d.P.R.

13 aprile 1987 (Integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1979 concernente il riconoscimento della denominazione tipica del formaggio <Mozzarella di bufala>), sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dal Pretore di Salerno con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 08/07/88.

 

Francesco SAJA - Francesco GRECO

 

Depositata in cancelleria il 28/07/88.