ORDINANZA N. 257
ANNO 1986
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Prof. Antonio LA PERGOLA. Presidente
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL’ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO, Giudici,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 10 del r.d. 4 maggio 1925, n. 653 ("Regolamento sugli alunni, gli esami e le tasse negli istituti medi di istruzione"), promosso con ordinanza emessa il 27 dicembre 1985 dal Pretore di Castiglione del Lago nel procedimento civile vertente tra Pazzaglia Lanfranco ed altro ed il Ministero della pubblica istruzione, iscritta al n. 134 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 22/1, Serie speciale, dell'anno 1986.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri ;
udito nella camera di consiglio del 29 ottobre 1986 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola.
Ritenuto che il Pretore di Castiglione del Lago, con ordinanza del 27 dicembre 1985, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in relazione agli artt. 3, secondo comma e 34 della Costituzione, dell'art. 10 del r.d. 4 maggio 1925, n. 653 (regolamento degli istituti medi di istruzione), nella parte in cui, prevedendo la divisione in "zone" degli istituti scolastici agli effetti delle iscrizioni degli studenti, viene a comprimere "di fatto" la libera determinazione dei genitori nella scelta della sede di scuola media cui iscrivere i propri figli.
Considerato che l'atto normativo, di cui fa parte la norma impugnata, non ha forza di legge - alla stregua della costante giurisprudenza di questa Corte - trattandosi di un decreto che contiene, come espressamente dichiarato nella premessa, un regolamento di esecuzione, approvato in applicazione del r.d. 6 maggio 1923, n. 1054, dopo che il Consiglio dei ministri aveva udito il parere del Consiglio di Stato;
che la questione proposta é pertanto manifestamente inammissibile.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 10 del r.d. 4 maggio 1925, n. 653, sollevata dal Pretore di Castiglione del Lago, in riferimento agli artt. 3, secondo comma, e 34 della Costituzione, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 novembre 1986.
Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - BORZELLINO - Francesco GRECO - Renato DELL’ANDRO – Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA - Antonio BALDASSARRE - Vincenzo CAIANIELLO
Depositata in cancelleria il 28 novembre 1986.