Ordinanza n. 932 del 1988

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ORDINANZA N.932

ANNO 1988

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Dott. Francesco SAJA, Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 80, tredicesimo comma, e 80-bis del d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 (Testo unico delle norme sulla circolazione stradale), introdotto dall'art. 142 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), promosso con ordinanza emessa il 21 maggio 1986 dal Pretore di Fermo nel procedimento penale a carico di Mule Santino, iscritta al n. 25 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 7, prima serie speciale, dell'anno 1988.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 9 giugno 1988 il Giudice relatore Giovanni Conso.

Ritenuto che il Pretore di Fermo, con ordinanza del 21 maggio 1986, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 4, 16, 35, 36 e 42, terzo comma, della Costituzione, <questione di legittimità> degli artt. 80, tredicesimo comma, e 80-bis del d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, introdotto dall'art. 142 della legge 24 novembre 1981, n. 689, <nella parte in cui, secondo la giurisprudenza costante della Corte di cassazione, colui che guida durante il periodo di sospensione della patente di guida disposta dal Prefetto per brevissima durata, e soggetto alle stesse sanzioni penali ed alla stessa sanzione della confisca rispetto a colui che guida senza mai aver ottenuto la patente di guida e con patente di guida revocata e sospesa a tempo indeterminato>;

considerato che il giudice a quo ha, in realtà, sollevato due distinte questioni di legittimità costituzionale: l'una avente ad oggetto l'art. 80, tredicesimo comma, del d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, denunciato, in riferimento al solo art. 3 della Costituzione, nella parte in cui prevede, per chi guida durante il periodo di sospensione della patente disposta <per brevissima durata>, la stessa misura della pena comminata a chi guida senza avere mai ottenuto la patente di guida o con patente di guida revocata o sospesa a tempo indeterminato; l'altra avente ad oggetto l'art. 80-bis dello stesso d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, introdotto dall'art. 142 della legge 24 novembre 1981, n. 689, denunciato, in riferimento agli artt. 3, 4, 16, 35, 36 e 42, terzo comma, della Costituzione, nella parte in cui prevede, per chi guida durante il periodo di sospensione della patente disposta <per brevissima durata>, la misura di sicurezza della confisca obbligatoria del veicolo, senza differenziare la sua posizione da quella di chi guida senza avere mai ottenuto la patente di guida o con patente di guida revocata o sospesa a tempo indeterminato;

e che entrambe le questioni risultano manifestamente inammissibili, richiedendosi sostanzialmente dal giudice a quo l'apprestamento, da parte di questa Corte, di un'apposita disciplina volta a differenziare-sia sul piano della comminatoria della pena sia sul piano della comminatoria della misura di sicurezza della confisca-le fattispecie del tipo di quella sottoposta al suo esame (e, cioè, la <guida durante il periodo di sospensione della patente disposta dal Prefetto per brevissima durata>, nozione per di più vaga e generica) da altre fattispecie di asserita maggiore gravita (e, cioè, la guida <senza mai aver ottenuto la patente di guida e con patente di guida revocata e sospesa a tempo indeterminato>), il che implica scelte discrezionali riservate al solo legislatore (v. ordinanze n. 604 del 1987, n. 48 del 1987, n. 290 del 1986).

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

1) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 80, tredicesimo comma, del d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 (Testo unico delle norme sulla circolazione stradale), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore di Fermo con ordinanza del 21 maggio 1986;

2) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 80-bis del d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 (Testo unico delle norme sulla circolazione stradale), introdotto dall'art. 142 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 4, 16, 35, 36 e 42, terzo comma, della Costituzione, dal Pretore di Fermo con ordinanza del 21 maggio 1986.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 08/07/88.

 

Francesco SAJA - Giovanni CONSO

 

Depositata in cancelleria il 28/07/88.