Ordinanza n.604 del 1987

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ORDINANZA N. 604

ANNO 1987

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici

Dott. Francesco SAJA , Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Prof. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco P. CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 9 del d.P.R. 25 ottobre 1981, n. 737 ("Sanzioni disciplinari per il personale dell'Amministrazione di pubblica sicurezza e regolamentazione dei relativi procedimenti") e 70, n. 8, della legge 1ø aprile 1981, n. 121 ("Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della Pubblica sicurezza"), promosso con ordinanza emessa il 14 luglio 1983 dal T.A.R. della Liguria, iscritta al n. 89 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 169 dell'anno 1984;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 25 novembre 1987 il Giudice relatore Gabriele Pescatore;

Ritenuto che il Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria, con ordinanza 14 luglio 1983, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 27, secondo comma, e 97, primo comma, Cost., dell'art. 9 del d.P.R. 25 ottobre 1981, n. 737 ("Sanzioni disciplinari per il personale dell'Amministrazione di pubblica sicurezza e regolamentazione dei relativi procedimenti"), nella parte in cui dispone che l'appartenente ai ruoli dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, sottoposto a procedimento penale per uno dei delitti indicati all'art. 8 della stessa legge, deve essere sospeso;

che il predetto Tribunale amministrativo, con la medesima ordinanza ha sollevato anche questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 76 e 77, primo comma, Cost., dell'art. 70, n. 8, della legge 1ø aprile 1981, n. 121 ("Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza") - nella parte in cui demanda al legislatore delegato "la previsione dei casi di sospensione cautelare dalle funzioni in pendenza di procedimento penale" senza ulteriore precisazione di criteri direttivi al riguardo - e dell'art. 9 del d.P.R. 25 ottobre 1981, n. 737, nella parte in cui con esso si é data attuazione a tale delega;

che il giudice a quo reputa che il vizio di incostituzionalità sia determinato dalla genericità della formulazione della norma, la quale consentirebbe di applicare la sospensione cautelare obbligatoria dal servizio del personale appartenente ai ruoli della P.S. anche in pendenza di procedimenti penali allo stadio iniziale e comunque non caratterizzati dall'acquisizione di sufficienti elementi di colpevolezza a carico dell'imputato;

che nel giudizio é intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri chiedendo che le questioni siano dichiarate infondate;

Considerato che la questione appare palesemente inammissibile in quanto, da un lato il giudice a quo, con il prospettare varie soluzioni per eliminare la dedotta illegittimità costituzionale ha omesso di precisare con esattezza il petitum (cfr. al riguardo ord. 19 novembre 1987, n. 406);

che, d'altro canto, la individuazione della fase del procedimento cui imputare l'effetto della sospensione obbligatoria del dipendente, si riconduce a scelte non necessariamente univoche né prive di margini di discrezionalità, come tali demandate al legislatore ordinario (cfr. Sentenza 28 gennaio 1986, n. 14);

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 9 del d.P.R. 25 ottobre 1981, n. 737 ("Sanzioni disciplinari per il personale dell'Amministrazione di pubblica sicurezza e regolamentazione dei relativi procedimenti") e 70, n. 8, della l. 1ø aprile 1981, n. 121 ("Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza"), sollevate con l'ordinanza di cui in epigrafe in riferimento agli artt. 27, 97, 76 e 77 Cost.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 dicembre 1987.

 

Il Presidente: SAJA

Il redattore: PESCATORE

Depositata in cancelleria il 23 dicembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI