Sentenza n. 881 del 1988

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SENTENZA N.881

ANNO 1988

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. Francesco SAJA, Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 190, secondo comma, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (Legge fallimentare), promosso con ordinanza emessa il 18 luglio 1987 dal Tribunale di Catania sul reclamo proposto da Gallenti Giovanni contro la S.p.A. Realizzazioni Turistiche Alberghiere, iscritta al n. 716 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 51/I ss. dell'anno 1987; Visto l'atto di costituzione di Gallenti Giovanni;

udito nell'udienza pubblica del 5 luglio 1988 il Giudice relatore Francesco Greco;

uditi gli avv.ti Francesco Magnano e Gaetano Tafuri per Gallenti Giovanni.

 

Considerato in diritto

 

1.- Il Tribunale di Catania dubita della legittimità costituzionale dell'art. 190, secondo comma, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (Legge fallimentare), nella parte in cui prevede che il termine di dieci giorni per proporre reclamo avverso il decreto del giudice delegato che dichiara cessati gli effetti del provvedimento di ammissione alla procedura di amministrazione controllata (art. 189 del r.d. 267/1942) decorra dalla data del decreto anziché dalla comunicazione dello stesso decreto, ritualmente eseguita, in quanto risulterebbe leso il diritto di difesa costituzionalmente garantito (art. 24 Cost.).

2. - La questione é fondata.

Questa Corte ha già ritenuto (sentt. nn. 255 del 1974; 120 del 1986; 156 del 1986) che del diritto di difesa fa parte integrante il diritto dei soggetti interessati ad impugnare determinati atti processuali di essere posti in grado di averne tempestiva conoscenza, in modo da potere utilizzare, nella loro interezza, i termini legali di decadenza, di volta in volta prestabiliti dalla legge per l'esperimento del gravame.

Ha anche affermato che alle stesse esigenze, ora assunte e tutelate a livello costituzionale, é informato il codice di procedura civile che contiene il principio di ordine generale (artt. 133 e 136 c.p.c.) per cui i termini previsti per le impugnazioni decorrono dalla notificazione all'interessato del provvedimento da impugnare ed, in determinati casi, dalla sua comunicazione.

In altri termini, l'effettivo esercizio del diritto di difesa costituzionalmente garantito (art. 24 Cost.) postula che il termine di decadenza previsto per le impugnazioni decorra solo dal momento in cui l'interessato abbia avuto notizia dell'atto da impugnare o, quanto meno, abbia attinto detta notizia ad un livello di conoscibilità.

Invece, nel procedimento che si dovrebbe instaurare, secondo il giudice a quo, ex art. 190, secondo comma, r.d. n. 267/1942, di impugnazione del decreto del giudice delegato con il quale, a norma dell'art. 189 s.l., si dichiarano cessati gli effetti della procedura di amministrazione controllata con successivo inizio della procedura fallimentare, l'interessato non e posto in condizione di utilizzare nella sua interezza il termine di decadenza di dieci giorni, previsto per la proposizione del necessario reclamo al Tribunale, perché esso e fatto decorrere dalla data del provvedimento anziché dalla sua comunicazione rituale allo stesso interessato, che solo così può averne notizia; tanto più se, come nella specie, il detto provvedimento e emesso dal giudice a scioglimento di una riserva e, quindi, in assenza delle parti interessate.

Pertanto, per la evidente lesione del diritto di difesa, va dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 190 del r.d. n. 267 del 1942 nella parte in cui il termine di decadenza di dieci giorni previsto per il reclamo avverso il provvedimento del giudice delegato e fatto decorrere dalla data del decreto anziché dalla sua rituale comunicazione agli interessati.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 190, secondo comma, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (Legge fallimentare) nella parte in cui fa decorrere il termine di decadenza di dieci giorni per il reclamo avverso il provvedimento del giudice delegato di cessazione degli effetti dell'amministrazione controllata, dalla data del decreto anziché dalla sua rituale comunicazione all'interessato.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 07/07/88.

 

Francesco SAJA - Francesco GRECO

 

Depositata in cancelleria il 26/07/88.