SENTENZA N. 120
ANNO 1986
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Prof. Livio PALADIN, Presidente
Prof. Antonio LAPERGOLA
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL’ANDRO
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA, Giudici,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 98, commi secondo e terzo r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, della amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa) promosso con ordinanza emessa il 20 marzo 1980 dal Tribunale di Catania nel procedimento civile vertente tra Battisti Olga e Fallimento S.p.a. Monteco iscritta al n. 103 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 130 dell'anno 1981;
udito nell'udienza pubblica dell'8 aprile 1986 il Giudice relatore Virgilio Andrioli.
Ritenuto in fatto
1. - Con ordinanza emessa il 20 marzo 1980 (comunicata il successivo 4 agosto e notificata il 9 gennaio 1981; pubblicata nella G. U. n. 130 del 13 maggio 1981 e iscritta al n. 103/1981) nel giudizio di opposizione al decreto 12 aprile 1978 adottato dal Giudice delegato sul ricorso di opposizione spiegato da Battista Olga avverso lo stato passivo del fallimento s.p.a. Monteco e reso esecutivo e depositato in cancelleria il 28 marzo 1978 dal quale era stato escluso il credito di complessive lire 3.000.000 della stessa Battista, il Tribunale di Catania ha giudicato rilevante perché "non può per un verso ritenersi che la mancata comunicazione del decreto del Giudice delegato all'opponente integri alcuna irregolarità del procedimento e, per altro verso, la tardiva costituzione in giudizio dell'opponente e la tardiva notifica del ricorso e del decreto al curatore determinerebbero l'improcedibilità o inammissibilità dell'opposizione e in ogni caso renderebbero preclusa all'opponente la possibilità di un'ulteriore impugnazione dello stato passivo, rendendo non più attaccabile il provvedimento dato dal Giudice delegato in sede di accertamento del passivo", e, in riferimento all'art. 24, comma secondo Cost., non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 98, commi secondo e terzo, r.d. 16 marzo 1942, n. 267, nella parte in cui non dispone che l'avvenuto deposito del decreto del Giudice delegato di fissazione dell'udienza di comparizione sia comunicato all'opponente allo stato passivo, che da tale comunicazione decorra il termine per la notificazione al curatore e che in relazione all'udienza fissata consenta all'opponente la tempestiva costituzione in giudizio, sul riflesso che a) l'art. 98 comma secondo ricollega il dies a quo del termine per la notificazione al curatore del decreto del Giudice delegato di fissazione della udienza all'evento del deposito del provvedimento di cui l'opponente può non acquisire tempestiva conoscenza, b) l'art. 98 comma terzo stabilisce un termine per la costituzione in giudizio dell'opponente da computarsi a ritroso con riferimento all'udienza di comparizione fissata dal Giudice delegato, della quale l'opponente può non venire a tempestiva conoscenza, senza la tempestiva comunicazione del decreto del Giudice delegato entro un termine che gli consenta la tempestiva costituzione in giudizio, e c) l'opponente non é in grado di evitare con certezza il pregiudizio del proprio diritto di difesa grazie ad una normale diligenza del suo procuratore perché - a parte l'ipotesi di una fissazione dell'udienza di comparizione entro un arco di tempo così ristretto da imporre una costituzione quasi immediata ed una notifica al curatore in tempi ridottissimi - solo un controllo giornaliero potrebbe consentire di fruire dell'intero termine la cui utilizzabilità é condizione di un effettivo esercizio del diritto di difesa. Il giudice a quo non ha mancato di richiamare le sentt. 4 gennaio 1977 nn. 14 e 15 della Corte costituzionale.
2.1. - Avanti la Corte nessuna delle parti si é costituita né ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri.
2.2. - Alla pubblica udienza dell'8 aprile 1986 il giudice Andrioli ha svolto la relazione.
Considerato in diritto
3. - Due sono le norme impugnate dal Tribunale di Catania investito del giudizio di opposizione allo stato passivo del fallimento s.p.a. Monteco proposto da creditore escluso: commi secondo ("Il giudice fissa con decreto la udienza in cui tutti i creditori opponenti e il curatore devono comparire avanti a lui, nonché il termine per la notificazione al curatore del ricorso e del decreto") e terzo ("Almeno cinque giorni prima della udienza, i creditori devono costituirsi. Se il creditore non si costituisce, l'opposizione si reputa abbandonata") dell'art. 98 (opposizione dei creditori esclusi o ammessi con riserva) r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa). Parametro l'art. 24 comma secondo Cost. che garantisce il diritto di difesa in ogni stato e grado del procedimento, e, più incisivamente, lo svolgimento di un processo giusto (da ultimo C. cost. 102/1986 che ha sancito incostituzionalità degli artt. 98 comma primo e 100 comma primo).