Sentenza n. 156 del 1986

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SENTENZA N. 156

ANNO 1986

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Prof. Livio PALADIN, Presidente 

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL’ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA, Giudici,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 26 del r.d. 16 marzo 1942 n. 267 (disciplina del fallimento del concordato preventivo dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa) in relazione all'art. 23, primo comma, stesso r.d. e degli artt. 739 e 741 del codice di procedura civile promosso con ordinanza emessa il 30 gennaio 1985 dal tribunale di Reggio Emilia sul ricorso proposto da Boiardi Albino iscritta al n. 508 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 297 bis dell'anno 1985;

udito nella camera di consiglio del 21 maggio 1986 il Giudice relatore Virgilio Andrioli.

Ritenuto in fatto

1.1. - Con ricorso depositato il 25 gennaio 1985 il geometra Albino Boiardi, nominato stimatore dei beni mobili e immobili della s.p.a. Castellarano Fiandro Ceramiche in amministrazione controllata, propose reclamo al Tribunale di Reggio Emilia avverso il decreto 19 dicembre 1984 (depositato in pari data) con il quale il giudice delegato aveva liquidato il compenso di sua spettanza in lire 12.793.050 anziché in lire 33.564.979 come richiesto.

1.2. - Con ordinanza emessa il 30 gennaio 1985 (notificata e comunicata il successivo 26 febbraio; pubblicata nella G. U. n. 297 bis del 18 dicembre 1985 e iscritta al n. 508/1985 R.O.) il Tribunale, premesso che la ratio della C. cost. 42/1981, dichiarativa della incostituzionalità dell'art. 26 in relazione all'art. 23 l. fall., nella parte in cui assoggettava al reclamo al tribunale, disciplinato nel modo previstovi, i provvedimenti decisori emessi dal giudice delegato in materia di piani di riparto dell'attivo, fosse da estendere alla analoga vicenda di amministrazione controllata ed era da considerare l'argomentazione, la quale aveva indotto le Sezioni Unite della Cassazione a rescrivere, con la sent. 9 aprile 1984, n. 2255, che la lacuna, aperta dalla declaratoria d'incostituzionalità degli artt. 23 e 26 l. fall., fosse da ripianare con il richiamo degli artt. 739 e 741 c.p.c., ha giudicato rilevanti e non manifestamente infondate a) in riferimento all'art. 24 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 26, in relazione all'art. 23 comma primo, l. fall., nella parte in cui assoggetta al reclamo al tribunale, nelle forme previste, i provvedimenti decisori del giudice delegato emessi nelle controversie su diritti soggettivi attribuite alla cognizione e decisione del medesimo giudice, con particolare riferimento al decreto di liquidazione del compenso agli incaricati per l'opera prestata nell'interesse del fallimento o di altra procedura concorsuale, b) subordinatamente e conseguentemente all'accoglimento della questione sub a), in riferimento all'art. 24 Cost., la questione di legittimità costituzionale degli artt. 739 e 741 c.p.c. nella parte in cui, disciplinando il reclamo avverso i decreti del giudice delegato di cui sub a), in seguito alla caducazione dell'art. 26 l. fall., fanno decorrere il termine per il reclamo dal deposito del decreto in cancelleria anziché dalla sua comunicazione o notificazione.

2.1. - Avanti la Corte non si é costituita alcuna delle parti del giudizio a quo né ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri.

2.2. - Nell'adunanza del 21 maggio 1986 in camera di consiglio il giudice Andrioli ha svolto la relazione.

Considerato in diritto

3. - L'esigenza di rispettare il canone della rilevanza dei sospetti d'incostituzionalità induce la Corte a limitare il giudizio sulla questione di legittimità sub a) (supra 1.2.) alla vicenda, sorta avanti il Tribunale di Reggio Emilia, di reclamo al tribunale avverso decreto, dal giudice delegato adottato, di liquidazione del compenso ad incaricati per l'opera prestata nell'interesse della procedura di amministrazione controllata sulla base degli artt. 23 e 26 l. fall. che si reputano richiamati dagli artt. 138 e 164 l. fall..

Comunque, la declaratoria d'incostituzionalità, resa con sent. 55/1986, degli artt. 26 comma primo, secondo e terzo, e 23 comma primo, in relazione agli artt. 188 comma secondo e terzo e 167 comma secondo e terzo, l. fall., nella parte in cui si assoggettano al reclamo al tribunale, nel termine di tre giorni decorrente dalla data del decreto del giudice delegato anziché dalla data della comunicazione dello stesso debitamente eseguita, i provvedimenti del giudice delegato all'amministrazione controllata con contenuto decisorio su diritti soggettivi induce a giudicare fondata la proposta questione, la quale é scaturita da contestazione sulla misura di compensi ad incaricati per opera prestata nell'interesse della procedura di amministrazione controllata, che pur dà vita a controversia su diritti soggettivi.

4. - Del pari fondata é da giudicare la questione d'incostituzionalità degli artt. 739 e 741 c.p.c., collegati con gli artt. 26 e 23 comma primo l. fall. (supra 1.2.) perché questa Corte ha giudicato, con sent. 303/1985, resa a proposito dell'art. 26 comma primo, l. fall., inidonea ad assicurare lo svolgimento di processo giusto l'identificazione del dies a quo del termine per il reclamo nella data della pronuncia del decreto impugnato e non già nella data della sua comunicazione eseguita con il rispetto delle vigenti disposizioni procedurali.

Mette conto di rilevare che soltanto il coordinamento, istituito dal giudice a quo, tra gli artt. 739 e 741 c.p.c. e l'art. 26 l. fall. rende necessaria la declaratoria d'incostituzionalità dei combinati disposti.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

a) dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 26 e 23 comma primo, r.d. 16 marzo 1942 n. 267 (disciplina del fallimento del concordato preventivo dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa) in relazione all'art. 188 dello stesso decreto, nella parte in cui assoggettano al reclamo al tribunale nel termine di tre giorni decorrente dalla data del decreto del giudice delegato anziché dalla data di comunicazione dello stesso debitamente eseguita i decreti, adottati dal giudice delegato, di determinazione dei compensi ad incaricati per opera prestata nell'interesse della procedura di amministrazione controllata;

b) dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 739 e 741 c.p.c., nella parte in cui, disciplinando il reclamo avverso i decreti del giudice delegato di cui sub a), fanno decorrere il termine per il reclamo dal deposito del decreto in cancelleria, anziché dalla comunicazione eseguita con il rispetto delle vigenti disposizioni procedurali.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 giugno 1986.

 

Livio PALADIN - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Renato DELL’ANDRO – Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA

 

Depositata in cancelleria il 27 giugno 1986.