SENTENZA N. 303
ANNO 1985
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Prof. Livio PALADIN, Presidente
Avv. Oronzo REALE
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Antonio LA PERGOLA
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO, Giudici,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 26, comma primo, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa) promossi con le ordinanze emesse dal Tribunale di Roma in data 1, 2, 5 e 9 giugno 1982, 9 luglio e 15 dicembre 1982, 21 gennaio 1983, dal Tribunale di Milano in data 24 febbraio e 21 giugno 1983, dal Tribunale di Roma in data 27 aprile 1983, dal Tribunale di Ravenna in data 29 marzo 1984 e dalla Corte di Cassazione - Sez. Unite civili - in data 15 dicembre 1983, rispettivamente iscritte ai numeri da 554 a 557 e 685 del registro ordinanze 1982, ai numeri 49, 439, 568, 875 e 888 del registro ordinanze 1983 e ai numeri 803 e 895 del registro ordinanze 1984 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 39, 67, 177, 301 e 349 del 1983, nn. 67 e 307 del 1984 e n. 2 bis del 1985.
Visti gli atti di costituzione di Valdi Bruno, della S.p.a. Costan, di Boneschi Mario e della Cassa di Risparmio di Ravenna;
udito nell'udienza pubblica del 22 ottobre 1985 il Giudice relatore Virgilio Andrioli;
uditi l'avv. Vincenzo Mazzei per Boneschi Mario e l'avv. Giancarlo Calzetta, delegato dall'avv. Salvatore Maccarone, per la Cassa di Risparmio di Ravenna.
Ritenuto in fatto
1.1. - Con ordinanza emessa il 15 dicembre 1983 (pervenuta alla Corte il 5 luglio 1984; notificata e comunicata il 28 maggio 1984; pubblicata nella G. U. n. 2 bis del 3 gennaio 1985 e iscritta al n. 895 R.O. 1984) sul ricorso proposto da Del Villano Raffaele contro la ordinanza con cui il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere aveva dichiarato inammissibile per tardività, siccome proposto dopo la scadenza del termine di tre giorni dal deposito in cancelleria, il reclamo contro il decreto del giudice delegato che aveva sensibilmente ridotto l'ammontare dei diritti ed onorari richiesti per aver difeso la curatela del fallimento della società di fatto Antonio e Paolo Menale, la Corte di Cassazione a sezioni unite ha dichiarato rilevante e, in riferimento all'art. 24 commi primo e secondo Cost., non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 26 commi primo, secondo e terzo, in relazione all'art. 23 comma primo r.d. 16 marzo 1942, n. 267, nella parte in cui assoggetta al reclamo al tribunale, nel modo ivi previsto, i provvedimenti decisori del giudice delegato nelle controversie su diritti soggettivi ad esso attribuite dalla legge.
1.2. - Avanti la Corte nessuna delle parti del giudizio a quo si é costituita né ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri.
2.1. - Con ordinanza emessa il 24 febbraio 1983 (comunicata il 6 e notificata l'11 del successivo maggio; pubblicata nella G.U. n. 349 del 21 dicembre 1983 e iscritta al n. 568 R.O. 1983) nei giudizi promossi con tre atti di citazione in data 11 maggio 1981 con i quali l'avv. Mario Boneschi a suo tempo incaricato della difesa del fallimento Faber Costruzioni e del fallimento Tecnosud aveva chiesto che il Tribunale di Milano condannasse le curatele dei due fallimenti al pagamento degli onorari negli importi richiesti (richieste sulle quali erano stati già emessi decreti di liquidazione in minor misura dai giudici delegati) ha l'adito tribunale ritenuto rilevante e, in riferimento all'art. 24 commi primo e secondo Cost., non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 26 in relazione all'art. 25 n. 7 ultima proposizione della legge sul fallimento (r.d. 16 marzo 1942, n. 267) nella parte nella quale viene assoggettato a reclamo anche il decreto con cui il giudice delegato liquida il compenso dovuto a qualsiasi incaricato per l'opera prestata nell'interesse del fallimento.
2.2. - Avanti la Corte si sono costituiti, giusta delega in calce all'atto depositato il 1 agosto 1983, nell'interesse dell'avv. Boneschi lo stesso avv. Boneschi e l'avv. Vincenzo Mazzei; non ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri.
3.1. - Hanno giudicato rilevante e, in riferimento all'art. 24 comma primo Cost., non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 26 comma primo r.d. 16 marzo 1942, n. 267, nella parte in cui fissa in tre giorni il termine per il reclamo e fa decorrere il termine stesso dalla data del decreto anziché dalla comunicazione a) il Tribunale di Roma con ordinanza emessa il 1 giugno 1982 (comunicata il 14 e notificata il 17 dello stesso mese di giugno; pubblicata nella G.U. n. 39 del 9 febbraio 1983 e iscritta al n. 554 R.O. 1982) sui reclami proposti fuori termine dagli avv.ti Giorgio Stella Richter e Fabrizio Lemme avverso il decreto con cui il giudice delegato del fallimento della s.r.l. S.I.E.N.A. aveva liquidato i compensi per l'opera di legali della curatela, b) il Tribunale di Roma con ordinanza emessa il 2 giugno 1982 (comunicata il 17 e notificata il 29 dello stesso mese di giugno; pubblicata nella G.U. n. 39 del 9 febbraio 1983 e iscritta al n. 555 R.O. 1982) sul reclamo proposto fuori termine da Valdi Bruno avverso il decreto con cui il giudice delegato al fallimento della s.p.a. IDAC FOODS aveva liquidato il compenso per l'attività di coadiutore della curatela, c) il Tribunale di Roma con ordinanza emessa il 5 giugno 1982 (notificata e comunicata il successivo 17; pubblicata nella G.U. n. 39 del 9 febbraio 1983 e iscritta al n. 556 R.O. 1982) sul reclamo proposto fuori termine da Andreoli Giovanni avverso i decreti con cui il giudice delegato al fallimento della s.r.l. S.I.E.N.A. aveva respinto le istanze di liquidazione del compenso per la rappresentanza e la difesa del fallimento dinanzi alla commissione tributaria, d) il Tribunale di Roma con ordinanza emessa il 9 giugno 1982 (comunicata il 17 e notificata il 18 successivi; pubblicata nella G.U. n. 39 del 9 febbraio 1983 e iscritta al n. 557 R.O. 1982) sul reclamo proposto fuori termine dall'avv. Dino Valenza avverso i decreti con i quali il giudice delegato al fallimento della società di fatto tra Caltagirone Gaetano, Francesco e Camillo gli aveva liquidato il compenso per le prestazioni professionali svolte in qualità di legale della curatela nei giudizi di opposizione allo stato passivo dei fallimenti delle s.r.l. UPTO e Andros, e) il Tribunale di Roma con ordinanza emessa il 15 dicembre 1982 (notificata e comunicata il 21 successivo; pubblicata nella G.U. n. 177 del 29 giugno 1983 e iscritta al n. 49 R.O. 1983) sul reclamo proposto fuori termine dall'ing. Alberto Noli avverso il decreto con cui il giudice delegato al fallimento della s.r.l. S.I.E.N.A. gli aveva liquidato il compenso per l'attività svolta quale consulente di parte nel giudizio tra la curatela e il Comune di Roma, f) il Tribunale di Milano con ordinanza emessa il 21 giugno 1983 (notificata il 13 e comunicata il 14 del successivo mese di luglio; pubblicata nella G.U. n. 67 del 7 marzo 1984 e iscritta al n. 875 R.O. 1983) sul reclamo proposto fuori termine dal dott. Benedetto Leone avverso il decreto con cui il giudice delegato al fallimento s.a.s. ZENI gli aveva liquidato il compenso per l'attività professionale svolta nell'ambito del fallimento, g) il Tribunale di Roma con ordinanza emessa il 27 aprile 1983 (notificata il 2 e comunicata il 9 del successivo maggio; pubblicata nella G.U. n. 67 del 7 marzo 1984 e iscritta al n. 888 R.O. 1983) sul reclamo proposto fuori termine dal dott. Alberto Cavalieri avverso il decreto con cui il giudice delegato al fallimento s.r.l. Caltagia gli aveva liquidato il compenso per l'opera di consulente della curatela.
3.2. - Avanti la Corte si é costituito nell'incidente iscritto al n. 555 R.O. 1982 l'avv. Gregorio Iannotta giusta delega in margine alla memoria difensiva depositata il 1 marzo 1983 instando nell'interesse di Bruno Valdi per la declaratoria di fondatezza della proposta questione. In nessuno degli incidenti ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri.
4.1. - Con ordinanza emessa il 9 luglio 1982 (notificata il 26 e comunicata il 31 successivi; pubblicata nella G.U. n. 67 del 9 marzo 1983 e iscritta al n. 685 R.O. 1982) sul reclamo proposto fuori termine dalla s.r.l. Apollonia Immobiliare avverso il decreto con cui il giudice delegato al fallimento di Rella Giuseppe aveva sospeso ex art. 108 comma terzo r.d. 16 marzo 1942, n. 267 la vendita di un immobile già aggiudicato ad essa reclamante, il Tribunale di Roma ha dichiarato rilevante e, in riferimento all'art. 24 comma primo Cost., non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 26 comma primo r.d. 16 marzo 1942, n. 267, nella parte in cui fissa in tre giorni il termine per il reclamo avverso i decreti del giudice delegato incidenti su diritti soggettivi e fa decorrere il termine stesso dalla data del decreto.
4.2. - Avanti la Corte non si é costituita alcuna delle parti del giudizio a quo né ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri.
5.1. - Con ordinanza emessa il 21 gennaio 1983 (comunicata il 28 gennaio e notificata il 26 aprile dello stesso anno; pubblicata nella G.U. n. 301 del 2 novembre 1983 e iscritta al n. 439 R.O. 1983) sul reclamo proposto fuori termine dalla s.p.a. COSTAN, che era stata ammessa in via privilegiata al passivo "con privilegio ex art. 2762 c.c. in quanto o siano recuperabili i beni oggetto del privilegio" avverso il decreto con cui il giudice delegato al fallimento della s.r.l. DROMIA aveva respinto l'istanza intesa dalla s.p.a. COSTAN a che il curatore del fallimento della s.r.l. DROMIA esperisse le azioni necessarie al recupero dei beni venduti con patto di riservato dominio dalla s.p.a. COSTAN alla s.r.l. DROMIA e da questa ceduti a terzi, il Tribunale di Roma ha dichiarato rilevante e, in riferimento all'art. 24 Cost., non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 26 comma primo r.d. 16 marzo 1942, n. 267, nella parte in cui, fissando in tre giorni il termine per l'impugnazione, lo fa decorrere dalla data del decreto, anziché dalla comunicazione.
5.2. - Avanti la Corte si é costituito per la s.p.a. COSTAN chiedendo dichiararsi incostituzionale la disposizione impugnata con memoria depositata il 20 maggio 1983 l'avv. Giorgio Marucchi delegato dall'avv. Aldo Roveda mandatario generale alle liti della s.p.a. COSTAN giusta atto per notar Giuseppe Pavese; il Presidente del Consiglio dei ministri non é intervenuto.
6.1. - Con ordinanza emessa il 29 marzo 1984 (notificata il 16 e comunicata il 27 del successivo aprile; pubblicata nella G.U. n. 307 del 7 novembre 1984 e iscritta al n. 803 R.O. 1984) sul reclamo proposto fuori termine dalla Cassa di Risparmio di Ravenna avverso il decreto 21 marzo 1984 con cui il giudice delegato al fallimento Biondi Diana e Minghetti Luigi aveva autorizzato il curatore a stare in giudizio come attore contro la Cassa di Risparmio per recupero crediti, il Tribunale di Ravenna ha dichiarato rilevante e, in riferimento all'art. 24 comma primo Cost., non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 26 comma primo r.d. 16 marzo 1942, n. 267, nella parte in cui fissa in tre giorni il termine per il reclamo e fa decorrere il termine stesso dalla data del decreto.
6.2. - Avanti la Corte si sono costituiti, giusta delega in margine all'atto di deduzioni, depositato il 7 settembre 1984, gli avv.ti Salvatore Maccarone, Massimo Stanghellini Perilli e Ambrogio Alfieri instando nell'interesse della Cassa di Risparmio di Ravenna per la declaratoria di fondatezza della proposta questione; non é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri.
7.1. - Nei termini le difese dell'avv. Boneschi e della Cassa di Risparmio di Ravenna hanno depositato memorie illustrative.
7.2. - All'udienza pubblica del 22 ottobre 1985, nella quale il giudice Andrioli ha svolto la relazione congiunta sui dodici incidenti, l'avv. Mazzei nell'interesse dell'avv. Boneschi ha illustrato le gradate conclusioni d’inammissibilità e di fondatezza della proposta questione e l'avv. Giancarlo Calzetta in sostituzione dell'avv. Maccarone condifensore della Cassa di Risparmio di Ravenna ha illustrato la conclusione di fondatezza della proposta questione.
Considerato in diritto
8.1. - L’identità e la connessione delle questioni giustificano la riunione dei dodici incidenti, di cui formano oggetto, ai fini di contestuale decisione.
8.2. - L'ordinanza iscritta al n. 895/1984 solleva la questione d'incostituzionalità, per contrasto con l'art. 24 commi primo e secondo dell'art. 26 r.d. 16 marzo 1942 n. 267 in relazione all'art. 23 comma primo stesso decreto nella parte in cui assoggetta al reclamo al tribunale nei modi ivi previsti i provvedimenti decisori del giudice delegato nelle controversie su diritti soggettivi ad esso attribuite dalla legge, ma, poiché oggetto della controversia era il compenso dovuto al curatore fallimentare né spende il giudice a quo parola di motivazione sulla rilevanza della questione in tal guisa prospettata su controversie aventi per oggetto altri diritti soggettivi - comunque non assoggettate al suo giudizio - l'esame della Corte deve essere contenuto nell'ambito della controversia sul diritto del curatore a compenso.
La questione é da giudicare fondata perché gli artt. 23 e 26 della legge fallimentare dan vita ad un procedimento nel quale non sono adeguatamente garantiti né l'effettivo esercizio dell'azione in giudizio né la difesa della parte nel corso del procedimento stesso (in tali sensi la C. cost. 5 marzo 1981 n. 42, dichiarativa della illegittimità costituzionale dell'art. 26, in relazione all'art. 23 r.d. 16 marzo 1942, n. 267, nella parte in cui assoggetta al reclamo al tribunale, disciplinato nel modo ivi previsto, i provvedimenti decisori emessi dal giudice delegato in materia di piani di riparto dell'attivo).
8.3. - La declaratoria d'incostituzionalità, che la Corte va ad adottare, coinvolge non solo l'incidente iscritto al n. 568/1983, con il quale su reclamo al tribunale avverso decreto di liquidazione di compenso ad avvocato difensore di fallimento si sono impugnati gli artt. 25 n. 7 ultima proposizione e 26 r.d. 16 marzo 1942, n. 267, ma anche gli incidenti originati dalle ordinanze iscritte ai nn. 554 a 557/1982, e 49, 875 e 883/1983, con le quali i giudici a quibus han dubitato della conformità ai dettami costituzionali dell'art. 26 comma primo r.d. 16 marzo 1942, n. 267, nella parte in cui fissa in tre giorni il termine per il reclamo e fa decorrere il termine stesso dalla data del decreto, perché rese dette ordinanze su reclami al tribunale aventi ad oggetto il diritto a compenso dovuto ad incaricati che prestano la loro opera nell'interesse del fallimento.
Per vero é sin troppo evidente che il dubbio sulla congruità del termine in controversie aventi tale obietto é svuotato di contenuto a seguito della declaratoria d'incostituzionalità che ha coinvolto il reclamo al tribunale avverso decreti emanati dal giudice delegato per la liquidazione di compenso ad ausiliari della procedura fallimentare.
9. - Poiché le ordinanze iscritte ai nn. 685/1982, 439/1983 e 803/1984 non hanno per oggetto decreti di liquidazione di compenso ad incaricati nell'interesse del fallimento la declaratoria d'incostituzionalità sub 8. non esime la Corte dallo scrutinare la fondatezza della questione sulla congruità dei termini fissati nell'art. 26 comma primo r.d. 16 marzo 1942, n. 267; la quale disposizione é da giudicare incostituzionale non già per la brevità del termine che si deve escludere vuoi per la materia delle procedure concorsuali, nelle quali il tempo é moneta, vuoi, più in generale, per il ritmo della vita moderna, sibbene per il dies a quo identificato nella data della pronuncia del decreto e non già nella sua comunicazione eseguita con il rispetto delle vigenti disposizioni procedurali.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i dodici incidenti, iscritti ai nn. 554 a 557, 685/1982, 49, 439, 568, 875, 888/1983, 803 e 895/1984,
a) dichiara l'incostituzionalità dell'art. 26 r.d. 16 marzo 1942 , n. 267 (disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa) in riferimento agli artt. 23 comma primo e 25 n. 7 ultima proposizione stesso decreto nella parte in cui assoggetta a reclamo al tribunale il decreto con il quale il giudice delegato liquida il compenso a qualsiasi incaricato per l'opera prestata nell'interesse del fallimento;
b) dichiara l'incostituzionalità dell'art. 26 comma primo r.d. 16 marzo 1942, n. 267, nella parte in cui fa decorrere il termine di tre giorni per il reclamo al tribunale dalla data del decreto del giudice delegato anziché dalla data della comunicazione dello stesso ritualmente eseguita.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 novembre 1985.
Livio PALADIN - Virgilio ANDRIOLI
Depositata in cancelleria il 22 novembre 1985.