ORDINANZA N.861
ANNO 1988
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Francesco SAJA, Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 10, secondo e terzo comma, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), nel testo risultante dalla sentenza n. 22 del 1967 della Corte costituzionale, promosso con ordinanza emessa il 4 maggio 1987 dal Pretore di Modena nel procedimento civile vertente tra l'I.N.A.I.L. e la S.p.a. Ceramica Keramus ed altro, iscritta al n. 383 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 37/I ss. dell'anno 1987;
Visti l'atto di costituzione dell'I.N.A.I.L. nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 23 marzo 1988 il Giudice relatore Francesco Greco.
Ritenuto che il Pretore di Modena, con l'ordinanza in epigrafe, ha sollevato questione di legittimità, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma, Cost.: a) dell'art. 10, terzo comma, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, nella parte in cui dispone che, nel giudizio di danno a carico del datore di lavoro per un infortunio di cui sia civilmente responsabile per fatto di un proprio dipendente, l'accertamento dei fatti materiali che furono oggetto di un giudizio penale sia vincolante anche nei confronti del datore di lavoro rimasto ad esso estraneo perché non posto in condizione di intervenire; b) del secondo comma dello stesso art. 10 nella parte in cui dispone che il condannato in sede penale non possa più contestare la propria responsabilità nel giudizio civile <anche nei confronti dei soggetti rimasti estranei al giudizio penale, perché non legittimati a costituirsi in esso parte civile o, comunque, di fatto non posti in grado di parteciparvi>;
che, nel giudizio innanzi alla Corte, si é costituito l'INAIL ed é altresì intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri;
considerato che la prima questione é manifestamente inammissibile perché la norma impugnata, precisamente in parte qua, é già stata dichiarata costituzionalmente illegittima con sentenza della Corte n. 102 del 1981; onde l'odierna denuncia é sostanzialmente carente di oggetto;
che, a sua volta, la seconda questione é manifestamente infondata, poiché nessuna discriminazione sul terreno della difesa può evidentemente derivare all'imputato dalla opponibilità (nelle successive sedi in cui rilevi) del giudicato di condanna formatosi nel processo penale, cui egli abbia partecipato e nel quale gli siano stati garantiti tutti i diritti di difesa (tra i quali, ovviamente, non rientra quello di instaurare il contraddittorio con tutti i possibili danneggiati civili);
Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
a) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, terzo comma, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma, Cost., dal Pretore di Modena con l'ordinanza in epigrafe;
b) dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, secondo comma, d.P.R. n. 1124 del 1965 cit., sollevata dal Pretore di Modena con la medesima ordinanza.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 05/07/88.
Francesco SAJA - Francesco GRECO
Depositata in cancelleria il 21/07/88.