ORDINANZA N.849
ANNO 1988
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Dott. Francesco SAJA, Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 24 maggio 1970, n. 336 (Norme a favore dei dipendenti civili dello Stato ed Enti pubblici ex combattenti ed assimilati), promosso con ordinanza emessa il 12 dicembre 1983 dalla Corte dei Conti - Sez. III giurisdizionale - sui ricorsi riuniti proposti da Lupica Francesco ed altro, iscritta al n. 976 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 19 bis dell'anno 1985;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 23 marzo 1988 il Giudice relatore Francesco Greco;
Ritenuto che la Corte dei Conti, con ordinanza in data 12 dicembre 1983 ha sollevato questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 24 maggio 1970, n. 336, nella parte in cui, in violazione dell'art. 3 Cost., non prevede un sistema di applicazione dei benefici da esso recati anche nei confronti degli ex combattenti che, come gli ufficiali giudiziari, fruiscano di pensioni liquidate con sistema tabellare;
che la violazione del principio di eguaglianza viene prospettata dal giudice a quo sotto un duplice profilo: sottolineando, cioè, sia la disparità di trattamento tra gli ufficiali giudiziari e le altre categorie di pubblici dipendenti (essendo soltanto i primi esclusi dall'applicabilità dei benefici previsti dalla norma censurata, per la ragione tecnica derivante dall'impossibilità di calcolo dei benefici stessi in un sistema pensionistico di tipo tabellare, vale a dire tale che, per la liquidazione del relativo trattamento, implica il riferimento ad apposite tabelle che tengono conto soltanto dell'anzianità maturata e non anche della retribuzione in godimento al momento del collocamento a riposo), sia l'arbitraria equiparazione che, limitatamente alla non operatività della medesima norma, viene a prodursi fra ufficiali giudiziari ex combattenti ed ufficiali giudiziari che non possano vantare siffatta qualità;
considerato che proprio le riconosciute peculiarità dell'ordinamento pensionistico degli ufficiali giudiziari (v. leggi nn. 586/75 e 167/81) escludono la possibilità di istituire un utile raffronto, ai fini della verifica di conformità della norma censurata al principio costituzionale di eguaglianza, fra la posizione di costoro e quella di altri dipendenti statali il cui trattamento pensionistico viene determinato in base al duplice parametro dell'anzianità maturata e dell'entità della retribuzione fruita al momento del collocamento a riposo: ciò conformemente al principio, ripetutamente espresso da questa Corte, che, appunto, esclude la possibilità di raffronti siffatti fra ordinamenti previdenziali eterogenei (v. sentt. nn. 26/80, 92/75 e 30/76);
che, d'altra parte, riconosciuta per tali ragioni la legittimità dell'esclusione del particolare beneficio de quo nei confronti della categoria degli ufficiali giudiziari, diviene ultronea qualsiasi questione di pretesa arbitraria parificazione, nell'ambito di tale categoria di dipendenti pubblici, fra coloro che possono vantare la qualità (utile in altro ordinamento) per la concessione del beneficio medesimo e coloro che, invece, tale qualità non posseggano;
che, pertanto, la questione si palesa manifestamente infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 24 maggio 1970, n. 336 (Norme a favore dei dipendenti civili dello Stato ed Enti pubblici ex combattenti ed assimilati), sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dalla Corte dei Conti con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 05/07/88.
Francesco SAJA - Francesco GRECO
Depositata in cancelleria il 21/07/88.