ORDINANZA N.806
ANNO 1988
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Dott. Francesco SAJA, Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge 18 aprile 1975, n. 110 (Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi) promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanze emesse il 18 dicembre 1985 e il 29 gennaio 1986 dal Pretore di Lucca nei procedimenti penali a carico di Giannotti Leonello e Ciuffi Gaetano, iscritte ai nn. 810 e 811 del registro ordinanze 1987 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 54/1 a SS. dell'anno 1987;
2) ordinanza emessa il 29 giugno 1987 dal Pretore di Bra nel procedimento penale a carico di Genta Paolo, iscritta al n. 818 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 54/1a ss. dell'anno 1987;
3) ordinanza emessa il 28 settembre 1987 dal Pretore di Verona nel procedimento penale a carico di Del Conte Domenico, iscritta al n. 823 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 54/1a ss. dell'anno 1987;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 20 aprile 1988 il Giudice relatore Renato Dell'Andro;
Ritenuto che il pretore di Lucca, con ordinanze del 18 dicembre 1985 (R.O. n. 810/87) e del 29 gennaio 1986 (R.O. n. 811/87), il pretore di Bra, con ordinanza del 29 giugno 1987 (R.O. n. 818/87) ed il pretore di Verona, con ordinanza del 28 settembre 1987 (R.O. n. 823/87) hanno sollevato, in riferimento all'art. 3 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, quarto e sesto comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi) in quanto per la detenzione di un'arma giocattolo priva del prescritto tappo rosso e prevista una pena detentiva edittale superiore nel minimo a quella prevista per la detenzione od il porto d'armi e parti di armi comuni da sparo, anche per l'inapplicabilità alla prima ipotesi dell'attenuante del caso di lieve entità di cui all'art. 5 della legge 2 ottobre 1967, n. 895, sotto il profilo che viene in tal modo determinata un'irrazionale disparità di trattamento a sfavore della prima detenzione, che presenta invece evidenti aspetti di minore pericolosità e gravità;
che nei giudizi promossi con le ordinanze dei Pretori di Lucca e Bra é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, chiedendo che le questioni siano dichiarate manifestamente infondate o, comunque, infondate;
Considerato che, per l'identità delle questioni, i giudizi possono essere riuniti;
che identica questione é già stata dichiarata non fondata da questa Corte con la sent. n. 171 del 1986 e manifestamente infondata con le ordd. n. 307 del 1986, n. 162 del 1987 e n. 154 del 1988 e che nelle ordinanze di rimessione non si rinvengono profili o motivi nuovi rispetto a quelli già esaminati dalla Corte con le decisioni in parola;
che, in particolare, per quanto concerne l'ordinanza del Pretore di Verona, non può ritenersi che la stessa abbia offerto elementi idonei ad indurre la Corte a mutare la propria giurisprudenza, laddove ricorda la giurisprudenza secondo la quale non sono puniti i reati impossibili (e reati impossibili possono essere sia il detenere armi comuni da sparo inefficienti sia il detenere giocattoli senza tappo rosso allorché questi ultimi non riproducano armi in maniera ingannevole) e laddove assume che la giurisprudenza dei giudici di merito, malgrado la previsione di cui agli artt. 132 e 133 cod. pen., é di regola attestata sui minimi di pena, giacché non é in base ad assunte illegittime applicazioni delle norme sul minimo e massimo della pena che può dichiararsi irrazionale la disposizione impugnata;
che, pertanto, la questione va dichiarata manifestamente infondata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi;
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, quarto e sesto comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi) sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dai Pretori di Lucca, Bra e Verona con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 04/07/88.
Francesco SAJA - Renato DELL'ANDRO
Depositata in cancelleria il 14/07/88.