Ordinanza n. 154/1988

ORDINANZA N.154

ANNO 1988

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

 

 

ORDINANZA

 

Nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 5 comm1 4 e 6 l. 18 aprile 1975 n. 110 ("Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi"), promossi con ordinanze emesse il 26 marzo 1986 ed il 28 maggio 1986 dal Pretore di Lucca, iscritte rispettivamente ai nn. 543 e 542 7el registro ordinanze 1988 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 44, 1° serie spec., del 21 ottobre e 43, 1° serie spec., del 14 ottobre dell'anno 1987.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

udito nella camera di consiglio del 16 dicembre 1987 il Giudice relatore Renato Dell'Andro.

Ritenuto che il pretore di Lucca con ordd. 26 marzo 1986 (R.O. n. 543 del 1983) e 28 maggio 1986 (R.O. n. 542 del 1987) ha sollevato questione di legittimità costituzionale, con riferimento all'art. 3 comma 1 Cost, dell'art. 5 commi 4 e 6 l. 18 aprile 1975 n. 110 ("Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi"), nella parte in cui la detenzione di un'arma da giocattolo priva del prescritto tappo rosso è irrazionalmente punita con un minimo edittale maggiore rispetto alla detenzione illegale di arma comune da sparo, anche per l'inapplicabilità alla prima ipotesi della diminuente speciale del caso di lieve entità di cui all'art. 5 l. n. 895 del 1967, sotto il profilo che viene in tal modo determinata una irrazionale disparità di trattamento a sfavore della prima detenzione, che presenta invece evidenti profili di minore pericolosità e gravità.

Considerato che per l'identità delle questioni i giudizi possono essere riuniti;

che la questione sollevata con le predette ordinanze è stata già dichiarata non fondata da questa Corte con la

sent. n. 171 del 1986 e manifestamente infondata con ord. n. 307 del 1986 e n. 162 del 1987 e che nelle ordinanze di rimessione non si rinvengono profili o motivi nuovi rispetto a quelli già esaminati dalla Corte con le decisioni in parola;

che, pertanto, la questione va dichiarata manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26 comma 2° l. 1 marzo 1953 n. 87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

 

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

 

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 commi 4 e 6 l. 18 aprile 1975 n. 110, sollevata, con riferimento all'art. 3 Cost., dal Pretore di Lucca con le ordinanze indicate in epigrafe.

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27/01/1988.

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Renato DELL'ANDRO, REDATTORE

Depositata in cancelleria il 2/2/1988.