Ordinanza n.162 del 1987

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ORDINANZA N. 162

ANNO 1987

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici

Prof. Antonio LA PERGOLA, Presidente

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Prof. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco P. CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5, commi 4 e 6, della legge 18 aprile 1975 n. 110 ("Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi"), promosso con ordinanza emessa il 24 gennaio 1986 dal Pretore di Torino nel procedimento penale a carico di Bechis Claudio, iscritta al n. 536 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 47, prima serie speciale dell'anno 1986;

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 26 marzo 1987 il Giudice relatore Renato Dell'Andro;

Ritenuto che il Pretore di Torino, con ordinanza 24 gennaio 1986 (Reg. ord. n. 536/86), ha sollevato questione di legittimità costituzionale, con riferimento all'art. 3 Cost, dell'art. 5, commi 4 e 6, della legge 18 aprile 1975 n. 110 ("Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi"), nella parte in cui é prevista un'identica sanzione sia per l'ipotesi di fabbricazione di giocattoli trasformabili in armi da guerra o comuni da sparo e di armi giocattolo aventi la canna priva del tappo rosso incorporato sia per l'ipotesi di detenzione dei medesimi giocattoli, sotto il profilo che sono in tal modo irrazionalmente parificati fatti criminosi di diversa portata, nonché nella parte in cui la detenzione di un'arma giocattolo priva del prescritto tappo rosso é punita con un minimo edittale maggiore rispetto alla detenzione illegale di arma comune da sparo, anche per l'inapplicabilità alla prima ipotesi dell'attenuante del caso di lieve entità, sotto il profilo che viene in tal modo determinata una irrazionale disparità di trattamento a sfavore della prima detenzione, che presenta invece evidenti aspetti di minore pericolosità e gravità;

Considerato che identica questione é già stata dichiarata non fondata da questa Corte con la sentenza n. 171 del 1986 e manifestamente infondata con l'ordinanza n. 307 del 1986, e che nell'ordinanza di rimessione non si rinvengono profili o motivi nuovi rispetto a quelli già esaminati dalla Corte con le decisioni in parola;

che, pertanto, la questione va dichiarata manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, comma secondo, legge 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, commi 4 e 6, della legge 18 aprile 1975 n. 110, sollevata, con riferimento all'art. 3 Cost., dal Pretore di Torino con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 maggio 1987.

 

Il Presidente: LA PERGOLA

Il Redattore: DELL'ANDRO

Depositata in cancelleria il 13 maggio 1987.

Il direttore della cancelleria: VITALE