ORDINANZA N.788
ANNO 1988
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Francesco SAJA, Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 77 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), pro mosso con ordinanza emessa il 21 ottobre 1987 dal Pretore di Firenze nel procedimento penale a carico di Bocchetti Antonio, iscritta al n. 85 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 12, prima s.s. dell'anno 1988;
udito nella camera di consiglio del 9 giugno 1988 il Giudice relatore Ettore Gallo;
Ritenuto che con ordinanza 21 settembre 1987 il Pretore di Firenze sollevava, con riferimento all'art. 3 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 77 della l. 21 novembre 1981 n. 689 nella parte in cui non dispone l'applicabilità di sanzioni sostitutive ai reati puniti con sola pena pecuniaria;
Considerato che la questione é già stata decisa con sentenza di questa Corte n. 148 del 1984, e con numerose successive ordinanze, fra cui da ultimo l' ordinanza n. 533 del 1987;
che nessun nuovo argomento é segnalato dall'ordinanza del giudice rimettente, il quale, anzi, non fa nessun riferimento ne alla giurisprudenza della Corte di Cassazione, anche a Sezioni Unite, né a quella di questa Corte;
che, pertanto, la questione deve essere dichiarata manifestamente inammissibile come tutte le precedenti analoghe e per le stesse ragioni.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 77 della l. 21 novembre 1981 n. 689 (Riforma del sistema penale), sollevata dal Pretore di Firenze con ordinanza 21 settembre 1987 con riferimento all'art. 3 Cost.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte Costituzionale, palazzo della Consulta, il 22/06/88.
Francesco SAJA - Ettore GALLO
Depositata in cancelleria il 07/07/88.