ORDINANZA N.786
ANNO 1988
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Francesco SAJA, Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 34 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 601 (Disciplina delle agevolazioni tributarie), promossi con: 1) ordinanza emessa il 2 novembre 1987 dalla Commissione tributaria di primo grado di Verona sul ricorso proposto da Pieruccini Edilio contro l'Intendenza di finanza di Verona, iscritta al n. 847 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 2/ prima serie speciale dell'anno 1988; 2) ordinanza emessa il 22 maggio 1987 dalla Commissione tributaria di secondo grado di Milano sul ricorso proposto da Pignotti Severino contro l'Ufficio imposte dirette di Legnano, iscritta al n. 41 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 8/ prima serie speciale dell'anno 1988.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 9 giugno 1988 il Giudice relatore Francesco Saja.
Ritenuto che nel corso di un procedimento iniziato da Pignotti Severino ed avente per oggetto la richiesta di esonero dall'irpef di una pensione privilegiata militare ordinaria, la Commissione tributaria di secondo grado di Milano, con ordinanza del 22 maggio 1987 (reg. ord. n. 41 del 1988) sollevava, in riferimento all'art. 3 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 34 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 601, nella parte in cui non esonera le pensioni ordinarie privilegiate dall'imposta suddetta, a differenza di quelle privilegiate di guerra;
che la stessa questione veniva sollevata dalla Commissione tributaria di primo grado di Verona con ordinanza del 2 novembre 1987 (reg. ord. n. 847 del 1987);
che tale differenza sembrava ai giudici a quibus ingiustificata, con la conseguente violazione dell'art. 3 Cost.;
che la Presidenza del Consiglio dei ministri, intervenuta nella causa n. 41/1988, chiedeva dichiararsi non fondata la questione.
Considerato che la Corte ha dichiarato la non fondatezza della questione con sentenza n. 151 del 1981, escludendo l'assimilabilità delle pensioni di guerra, collegate a lesioni o infermità da eventi bellici - per le quali non e configurabile la nozione di reddito imponibile - a quelle delle pensioni privilegiate ordinarie, connesse sempre ad un rapporto di impiego o di servizio e quindi integrative, e talvolta sostitutive, delle pensioni normali, restando così escluso da esse il carattere risarcitorio (v. anche ord. n. 394 del 1988);
che nessun elemento nuovo é dedotto nelle ordinanze di rimessione, onde la questione deve essere dichiarata manifestamente infondata.
Visti gli artt. 26 l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 34 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 601, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. dalla Commissione tributaria di secondo grado di Milano e dalla Commissione tributaria di primo grado di Verona con le ordinanze indicate in epigrafe, in quanto già dichiarata non fondata con sent. n. 151 del 1981.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22/06/88.
Francesco SAJA
Depositata in cancelleria il 07/07/88.