Ordinanza n.394 del 1988

 CONSULTA ONLINE 

ORDINANZA N.394

ANNO 1988

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Dott. Francesco SAJA Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 34 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 (disciplina delle agevolazioni tributarie) promosso con ordinanza emessa il 6 febbraio 1985 dalla Commissione tributaria di secondo grado di Milano, iscritta al n. 567 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 44/prima serie speciale dell'anno 1987.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 1988 il Giudice relatore Francesco Saja.

Ritenuto che nel corso di un procedimento iniziato da Capelli Virgilio ed avente per oggetto la richiesta di esonero dall'irpef di una pensione privilegiata militare ordinaria, la Commissione tributaria di secondo grado di Milano, con ordinanza del 6 febbraio 1985 (reg. ord. n. 567 del 1987), sollevava, in riferimento all'art. 3 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 34 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 601, nella parte in cui non esonera le pensioni ordinarie privilegiate dall'imposta suddetta, a differenza di quelle privilegiate di guerra;

che tale differenza sembrava al giudice a quo ingiustificata, con la conseguente violazione dell'art. 3 Cost.;

che la Presidenza del Consiglio dei ministri, intervenuta, chiedeva dichiararsi non fondata la questione.

Considerato che questa Corte, con sentenza n. 151 del 1981, ha ritenuto non fondata una questione strettamente analoga, concernente l'assoggettamento all'irpef delle pensioni che non siano privilegiate di guerra;

che la sentenza suddetta escluse l'assimilabilità delle situazioni poste a confronto, contrapponendo la funzione risarcitoria delle pensioni di guerra, collegate a lesioni o infermità da eventi bellici - per cui non e configurabile la nozione di reddito imponibile- a quella delle pensioni privilegiate ordinarie, connesse sempre ad un rapporto di impiego o di servizio e quindi integrative, e talvolta sostitutive, delle pensioni normali, restando così escluso da esse il carattere risarcitorio;

che tale ratio decidendi vale anche nel presente giudizio, non trattandosi, come si é detto, di pensione di guerra e non essendo configurabile quindi una funzione risarcitoria;

che nessun elemento nuovo é stato dedotto dall'ordinanza di rimessione, la quale si é limitata a indicare genericamente e assiomaticamente come ulteriore tertium comparationis le rendite Inail, le quali, per contro, non avendo carattere assistenziale ma previdenziale, sono anch'esse soggette al medesimo tributo (arg. ex art. 34 d.P.R. cit.);

che pertanto la questione dev'essere dichiarata manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26 l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 34 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 601, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. dalla Commissione tributaria di secondo grado di Milano con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23/03/88.

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Francesco SAJA, REDATTORE

Depositata in cancelleria il 31 Marzo 1988.