ORDINANZA N.581
ANNO 1988
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Francesco SAJA Presidente,
Prof. Giovanni CONSO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 80 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), pro mosso con ordinanza emessa l'8 febbraio 1985 dal Pretore di Saronno nel procedimento penale a carico di Pezzaglia Caterina, iscritta al n. 232 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 173-bis dell'anno 1985.
Udito nella camera di consiglio del 23 marzo 1988 il Giudice relatore Giovanni Conso.
Ritenuto che il Pretore di Saronno, con ordinanza dell'8 febbraio 1985, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità dell'art. 80 della legge 24 novembre 1981, n. 689, <nella parte in cui esclude l'applicabilità del provvedimento previsto dall'art. 77 a chi già ne ha beneficiato, quando il reato per cui l'imputato e nuovamente citato a giudizio sia legato con il vincolo della continuazione a quello per cui il provvedimento previsto dall'art. 77 é stato applicato>.
Considerato che questa Corte con sentenza n. 267 del 1987 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 80 della legge 24 novembre 1981, n. 689, proprio <nella parte in cui esclude la reiterabilità del provvedimento previsto dall'art. 77 della stessa legge quando l'imputato debba rispondere di reati che si legano con il vincolo della continuazione a quelli per i quali egli già ha beneficiato del provvedimento>;
e che, quindi, la questione proposta deve essere dichiarata manifestamente inammissibile (cfr. sentenza n. 577 del 1987, ordinanze n. 486 del 1987 e n. 333 del 1987).
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 80 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), già dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza n. 267 del 1987, <nella parte in cui esclude la reiterabilità del provvedimento previsto dall'art. 77 della stessa legge quando l'imputato debba rispondere di reati che si legano con il vincolo della continuazione a quelli per i quali egli ha beneficiato del provvedimento>, questione sollevata dal Pretore di Saronno con ordinanza dell'8 febbraio 1985.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 11/05/88.
Francesco SAJA, PRESIDENTE
Giovanni CONSO, REDATTORE
Depositata in cancelleria il 19 Maggio 1988.