ORDINANZA N. 486
ANNO 1987
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici
Dott. Francesco SAJA , Presidente
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Prof. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco P. CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 13, quinto comma, lett. b), della legge 27 luglio 1978, n. 392 ('Disciplina delle locazioni di immobili urbani), promosso con ordinanza emessa il 22 gennaio 1987 dal Pretore di Roma nel procedimento civile vertente tra Vergari Bruno e l'Enasarco, iscritta al n. 95 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 14, prima serie speciale, dell'anno 1987;
Udito nella camera di consiglio del 14 ottobre 1987 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello;
Ritenuto che nel corso di un giudizio promosso ex art. 45 della legge 27 luglio 1978, n. 392 il Pretore di Roma con ordinanza in data 22 gennaio 1987 (reg. ord. n. 95 del 1987) ha sollevato, in riferimento all'art. 3 Cost., questione di legittimità costituzionale della lettera b) quinto comma dell'art. 13 della legge n. 392 del 1978, nella parte in cui, per effetto dell'applicazione del coefficiente correttivo, consente che unità immobiliari con superficie reale compresa tra mq. 46,01 e 70 siano soggette ad un canone più alto di quello previsto per unità immobiliari comprese nella fascia superiore e cioè con superficie reale eccedente i mq. 70, con conseguente ed ingiustificata disparità di trattamento;
Considerato che questa Corte con sentenza n. 236 del 1987 ha già deciso identica questione dichiarando l'illegittimità costituzionale della lettera b) dell'art. 13, quinto comma, della legge 27 luglio 1987, n. 392, nella parte in cui, mediante l'applicazione dei coefficienti maggiorativi, consente che il canone relativo ad immobili di dimensioni inferiori ai 70,01 mq. possa essere maggiore di quello previsto per immobili compresi nella fascia superiore, anziché equiparato a quello previsto per immobili di mq. 70;
che la questione in quanto già decisa va dichiarata manifestamente inammissibile;
Visti gli artt. 26 comma secondo legge 11 marzo 1953 n. 87, e 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi dinanzi a questa Corte;
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale della lettera b), quinto comma dell'art. 13 legge 27 luglio 1978, n. 291, "Disciplina delle locazioni di immobili urbani", sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore di Roma con ordinanza in data 22 gennaio 1987 (reg. ord. n. 95 del 1987).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 novembre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il Redattore: CAIANIELLO
Depositata in cancelleria il 10 dicembre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI