SENTENZA N. 577
ANNO 1987
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici
Dott. Francesco SAJA , Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Prof. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco P. CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 12 della legge 9 dicembre 1977, n.903 (Parità di trattamento tra uomini e donne), promosso con ordinanza emessa il 2 maggio 1981 dal pretore di Siena nel procedimento civile vertente tra Neri Aldo e l'I.N.A.I.L., iscritta al n. 478 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 297 dell'anno 1981;
Visti gli atti di costituzione dell'avv. Franco Agostini per Neri Aldo e dell'I.N.A.I.L., nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 10 novembre 1987 il giudice relatore Giuseppe Borzellino;
Uditi gli avv.ti Enrico Ruffini e Antonino Catania per l'I.N.A.I.L. e l'avvocato dello Stato Paolo D'Amico per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
Con ordinanza emessa il 2 maggio 1981 nel procedimento civile vertente tra Neri Aldo e l'INAIL (n. 478 del 1981) il pretore di Siena ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art.12 della l. 9 dicembre 1977, n. 903, limitatamente all'inciso "deceduto (recte: deceduta) posteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge", in riferimento agli artt. 3 e 29 della Costituzione.
Secondo il giudice a quo, resta limitata irrazionalmente la piena eguaglianza dei coniugi, in materia di prestazioni erogate nel caso di infortuni sul lavoro e malattie professionali, per le ipotesi in cui il decesso della lavoratrice sia avvenuto anteriormente.
Nel novembre del 1981 si é costituito l'INAIL difeso dagli avvocati Vincenzo Cataldi, Carlo Graziani ed Antonino Catania per sostenere la conformità al precetto costituzionale della norma impugnata.
Analogo l'intervento dell'Avvocatura generale dello Stato.
Considerato in diritto
L'ordinanza si duole della irrazionalità - ex artt. 3 e 29 Cost. - dell'art.12 legge 9 dicembre 1977, n. 903 (Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro) per il limite temporale ivi imposto, nel senso di applicabilità delle prestazioni ai superstiti, solo a seguito di decesso della lavoratrice posteriore alla data di entrata in vigore della legge.
Sennonché la Corte ha già affermato che le dette prestazioni spettano, comunque, al marito quale che sia la data del decesso della moglie lavoratrice, dichiarando in conseguenza l'illegittimità costituzionale dell'art.12 sovra riferito, quanto alle parole "deceduta posteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge (sentenza n. 117 del 1986).
La questione é rimasta priva, pertanto, del relativo supporto normativo a va dichiarata inammissibile.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale della legge 9 dicembre 1977, n. 903 (Parità di trattamento tra uomini e donne): art. 12 limitatamente all'inciso "deceduta posteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge", sollevata dal Pretore di Siena, in riferimento agli artt. 3 e 29 Cost., con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 dicembre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: BORZELLINO
Depositata in cancelleria il 23 dicembre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI