SENTENZA N. 117
ANNO 1986
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Prof. Livio PALADIN, Presidente
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL’ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA, Giudici,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 12 della legge 9 dicembre 1977 n. 903 (Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro) e dell'art. 85 d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 (T.U. delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali) promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 7 marzo 1984 dal Pretore di Milano nel procedimento civile vertente tra Tremendi Francesco e l'INAIL iscritta al n. 857 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 2 bis dell'anno 1985;
2) ordinanza emessa il 12 luglio 1984 dal Pretore di Macerata nel procedimento civile vertente tra Marinangeli Gino e l'INAIL iscritta al n. 1078 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 34 bis dell'anno 1985;
3) ordinanza emessa il 17 maggio 1984 dal Pretore di Brescia nel procedimento civile vertente tra Schivalocchi Faustino e l'INAIL iscritta al n. 1153 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 59 bis dell'anno 1985.
Visti gli atti di costituzione di Tremendi Francesco, dell'INAIL e di Schivalocchi Faustino;
udito nell'udienza pubblica del 4 marzo 1986 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino;
uditi gli avv.ti Franco Agostini per Tremendi Francesco e Antonino Catania per l'INAIL.
Ritenuto in fatto
1. - Con ordinanze emesse, rispettivamente, in data 7 marzo 1984 (R.O. n. 857 del 1984) nel procedimento civile tra Tremendi Francesco e l'INAIL e 12 luglio 1984 (R.O. n. 1078 del 1984) nel procedimento civile tra Marinangeli Gino e l'INAIL, i Pretori di Milano e di Macerata hanno sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 85, terzo comma, del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, nonché dell'art. 12 della l. 9 dicembre 1977 n. 903 limitatamente alle parole "deceduta posteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge".
Analoga questione, con riguardo solo a quest'ultima norma, é stata sollevata dal Pretore di Brescia, con ordinanza emessa il 17 maggio 1984 (R.O. n. 1153 del 1984), nel procedimento civile tra Schivalocchi Faustino e l'INAIL.
Il dubbio di costituzionalità concerne, per la prima delle impugnate disposizioni, la previsione che subordina, in caso di morte della moglie per infortunio sul lavoro, la corresponsione della rendita al marito superstite alla condizione che la sua attitudine al lavoro sia permanentemente ridotta a meno di un terzo, mentre, per la seconda disposizione, la parte in cui la norma equipara il marito superstite alla moglie superstite, solo se la morte della lavoratrice sia avvenuta posteriormente all'entrata in vigore della legge.
La questione viene prospettata da tutte le ordinanze in riferimento all'art. 3 della Costituzione, mentre ulteriori dubbi vengono avanzati dal Pretore di Milano in riferimento generico al successivo art. 29 e dal Pretore di Macerata in riferimento agli artt. 37 e 38.
Il Pretore di Milano, nel reiterare la questione che in precedenza era stata ritenuta inammissibile per difetto di motivazione (ordinanza n. 344 del 1983), richiama - quanto all'art. 3 Cost. - il principio emergente dalla sentenza della Corte n. 6 del 1980 secondo cui, rispetto alle finalità di tutela perseguite dal legislatore con l'estensione del trattamento al coniuge superstite, la situazione si presenta con connotati assolutamente identici di fronte al decesso del lavoratore pensionato o assicurato, sia questi il marito ovvero la moglie.
Analoghe, sostanzialmente, le argomentazioni del Pretore di Macerata il quale richiamando del pari la sentenza n. 6 del 1980, osserva che l'art. 12 della l. n. 903/1977 e l'art. 85 del d.P.R. n. 1124/1965 confliggono con l'art. 3 della Costituzione, in quanto "la donna ha diritto di vedersi riconoscere una rendita dall'INAIL in caso di morte del marito a seguito di infortunio sul lavoro, senza alcuna limitazione in ordine alle proprie condizioni fisiche, mentre uguale diritto non compete al marito nella identica situazione e in ciò non può non configurarsi una evidente disparità di trattamento e manifesta disuguaglianza tra cittadini esclusivamente determinata dalla diversità di sesso".
Dal canto suo, il Pretore di Brescia - ma unicamente per l'art. 12 legge n. 903/1977 - rileva che la norma violerebbe l'art. 3 Cost. che prevede l'uguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge, senza distinzione di sesso.
2. - Nel primo giudizio (R.O. n. 857 del 1984), si é costituito il Tremendi, rappresentato e difeso dall'avv. Franco Agostini, il quale deduce che la situazione della vedova del lavoratore deceduto per infortunio si presenta assolutamente identica a quella del vedovo della lavoratrice deceduta per la stessa causa e conclude chiedendo che venga dichiarata costituzionalmente illegittima la norma denunciata.
Nel terzo giudizio (R.O. n. 1153 del 1984), si é costituito lo Schivalocchi, rappresentato e difeso dall'avv. Mattia Persiani, il quale, richiamati i principi della sentenza di questa Corte n. 6 del 1980, osserva che "la discriminazione che viene in esame nella specie é assolutamente in funzione al sesso ed é pertanto vietata dall'art. 3 della Costituzione". E ciò tenuto anche conto che "le prestazioni previdenziali hanno tutte quante la natura di erogazioni fatte nell'interesse pubblico alla liberazione dal bisogno come mezzo per garantire l'effettivo godimento dei diritti civili e politici. Effettivo godimento che, nel nostro ordinamento, non può e non deve essere vanificato per ragioni inerenti esclusivamente al sesso". Di qui la richiesta di declaratoria di illegittimità dell'art. 12 legge n. 903.
In tutti i giudizi si é costituito l'INAIL rappresentato e difeso dagli avv.ti Lucio Mancini, Carlo Graziani e Antonino Catania.
Nelle deduzioni riguardanti il giudizio di cui all'ordinanza del Pretore di Milano la difesa dell'Ente, ricordato che già la Corte costituzionale con ordinanza n. 344 del 1983 ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione per difetto di motivazione, prospetta la non riproponibilità della questione stessa per effetto della precedente declaratoria.
Sul merito, osserva che a far tempo dal 18 dicembre 1977, l'art. 85 del T.U. n. 1124/1965 non é più operante nella sua originaria portata, bensì in quella ricavabile dall'art. 12 della legge 9 dicembre 1977 n. 903 entrata in vigore appunto il detto giorno.
Perciò, "in tale situazione, nella controversia di che trattasi, promossa con ricorso del 16 ottobre 1980 ed ancora pendente alla data del 7 marzo 1984 - epoca dell'ordinanza di rimessione - (e tuttora), non poteva disquisirsi sul contenuto di una norma non più esistente, secondo i termini nell'ordinanza stessa rappresentati, nel nostro ordinamento e che non avrebbe più potuto essere applicata secondo appunto quei termini".
In ogni caso l'INAIL rileva la conformità ai precetti costituzionali delle disposizioni dell'art. 85 del d.P.R. n. 1124 e dell'art. 12 della l. n. 903, anche in considerazione dei differenti presupposti che regolano la particolare assicurazione infortuni rispetto alla materia delle assicurazioni gestite dall'INPS, oggetto della sentenza n. 6 del 1980 e conclusivamente chiede una declaratoria di inammissibilità ovvero di infondatezza della proposta questione.
Argomentazioni in buona parte analoghe vengono svolte nelle deduzioni prodotte per il secondo (ord. Pretore di Macerata) e terzo (ord. Pretore di Brescia) giudizio.
Non ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri.
Considerato in diritto
1. - Le ordinanze di rimessione concernono questioni identiche o comunque connesse. Pertanto, i relativi giudizi vanno riuniti per formare oggetto di un'unica sentenza.
2.1 - Secondo due dei giudici a quibus (Pretore di Milano: ord. n. 857/1984; Pretore di Macerata: ord. n. 1078/1984) l'art. 85, comma terzo del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali) relativo alla corresponsione di una rendita a favore dei superstiti violerebbe segnatamente l'art. 3 della Costituzione, oltre che i successivi artt. 29,37,38.
Dispone, infatti, la norma che - restando superstite della donna lavoratrice il marito - la rendita in parola é a lui corrisposta sol nel caso in cui la sua attitudine al lavoro sia permanentemente ridotta a meno di un terzo: il che - secondo le ordinanze - comporterebbe una posizione deteriore del coniuge della infortunata deceduta a fronte di una situazione assolutamente identica, conseguente al decesso di lavoratore, assicurato o pensionato, sia questo l'uno o l'altro coniuge. In tali sensi di ripiano dell'eguaglianza, di una identica illegittimità resterebbe colpito anche l'art. 12 della legge 9 dicembre 1977, n. 903 (Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro), là dove le prestazioni ai superstiti, in materia di infortuni sul lavoro, vengono sì parificate, e rese reversibili tra coniugi, ma solo a far tempo dalla entrata in vigore di detta legge (e non quindi anche per eventi - così nella fattispecie all'esame - occorsi in precedenza).
2.2 - In adverso l'INAIL ha eccepito in limine una presunta inammissibilità dell'ordinanza del Pretore di Milano poiché l'identica questione era stata dichiarata, in passato, manifestamente inammissibile (ord. n. 344/1983) per inadeguata motivazione.
Ma l'eccezione non ha pregio, rituali prospettandosi, per i fini di causa, i contenuti degli elementi odiernamente offerti.
Oppone, peraltro, l'INAIL che l'art. 85 del d.P.R. n. 1124/1965 non era più presente nell'ordinamento alla data di emanazione delle ordinanze (come non lo é più attualmente), nei termini in cui esso é stato preso in esame dai mentovati giudici a quibus di Milano e di Macerata.
La successiva legge n. 903 del 1977, chiarisce la difesa dell'Ente, col suo art. 12 ha parificato in tema di prestazioni ai superstiti a seguito di infortunio del lavoratore (come, del resto, le ordinanze di rimessione han tenuto presente e si é qui esposto) le posizioni tra uomo e donna, sì da fornire una diversa chiave interpretativa - non più limitativa, cioé - del richiamato terzo comma dell'art. 85.
L'obiezione é conferente nel senso - non per questo preclusivo dell'intera questione - che la norma va, e andava dai giudici a quibus, letta (per effetto dell'art. 19 legge n. 903/1977 in relazione all'art. 15 delle preleggi) secondo quanto stabilito dal qui già richiamato art. 12 della legge medesima, la quale - s'é già detto - ha cancellato qualsiasi discriminazione tra uomo e donna in materia di lavoro e relativa previdenza.
3.1 - A questo punto, si pongono esatti i termini dell'ordinanza del Pretore di Brescia (n. 1153/1984), che circoscrive l'esame della questione - una volta che l'art. 12 preriportato ha identicamente posto l'apprezzamento della posizione dei coniugi - incentrandola sull'assunta illegittimità costituzionale, ex art. 3 Cost., dei soli limiti temporali che la disposizione contiene: parità del marito, nelle prestazioni a seguito della scomparsa della moglie lavoratrice, ma per decesso occorso posteriormente all'entrata in vigore della norma.
3.2 - In questi rigorosi termini, che assorbono ogni disamina sull'art. 85 d.P.R. n. 1124/1965, la questione é fondata.
L'intera normativa contenuta nella legge 9 dicembre 1977 n. 903 é intesa a vietare discriminazioni di sorta, in materia di lavoro, fondate sul sesso (art. 1, primo comma).
E la Corte ricorda che anche con l'art. 11, inerente a prestazioni ai superstiti nell'ambito dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità e la vecchiaia, pur parificandosi i diritti dei coniugi era stato imposto consimile limite temporale (decesso dell'assicurata o della pensionata posteriore alla data di entrata in vigore della legge).
Senonché, sul piano della legittimità costituzionale venne considerata ed affermata l'equiparazione assoluta, oggetto dell'intera legge, anche in chiave di fattori temporali, espungendosi il conseguente limite (sentenza n. 6 del 1980).
La raggiunta posizione paritaria anche nel tempo, tra vedovo ovvero vedova comportò, poi, l'estensione ablatoria di ogni relativo limite, per analoghe discriminanti concernenti la materia pensionistica, tanto nei confronti di dipendenti statali che di amministrati dagli Istituti di previdenza (sentenza n. 75/1981; ord. n. 50/1986).
Or dunque l'unicità negli scopi decisamente avversi ad ogni discriminazione, contenuti nella legge n. 903/1977, ha ricevuto ulteriori precisi contorni da parte della giurisprudenza costituzionale. Il che comporta, per l'identità della matrice cui restano certamente avvinte le prestazioni economiche continuative e d'assicurazione per l'invalidità e la vecchiaia (art. 11 della legge) e di rendita vitalizia (successivo art. 12), l'uguaglianza delle consimili riferite disposizioni. Non può, infatti, ex art. 3 Cost., restar temporalmente claudicante l'una rispetto all'altra.
Va riconosciuto, pertanto, che le prestazioni ai Superstiti previste dalle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (art. 12 legge 9 dicembre 1977, n. 903) spettano, comunque, al marito quale che sia la data del decesso della moglie lavoratrice.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi (ordinanze n. 857, 1078, 1153 del 1984);
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 12 della legge 9 dicembre 1977 n. 903 (Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro) limitatamente alle parole "deceduta posteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge".
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale Palazzo della Consulta, il 24 aprile 1986.
Livio PALADIN - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Renato DELL’ANDRO – Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA
Depositata in cancelleria il 30 aprile 1986.