Sentenza n.532 del 1988

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SENTENZA N.532

 

ANNO 1988

 

REPUBBLICA ITALIANA

 

In nome del Popolo Italiano

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

 

Dott. Francesco SAJA Presidente,

 

Prof. Giovanni CONSO

 

Prof. Ettore GALLO

 

Dott. Aldo CORASANITI

 

Prof. Giuseppe BORZELLINO

 

Dott. Francesco GRECO

 

Prof. Renato DELL'ANDRO

 

Prof. Gabriele PESCATORE

 

Avv. Ugo SPAGNOLI

 

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

 

Prof. Antonio BALDASSARRE

 

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

 

Avv. Mauro FERRI

 

Prof. Luigi MENGONI

 

Prof. Enzo CHELI

 

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale della legge 21 ottobre 1978, n. 641, e specificamente degli artt. 1 quinquies, sexies e decies, concernente fissazione al 1° gennaio 1979 del termine previsto dall'art. 113, comma decimo, d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, per la cessazione di ogni contribuzione, finanziamento o sovvenzione a favore degli enti di cui alla tabella B del medesimo decreto, nonchè norme di salvaguardia del patrimonio degli stessi enti, delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e della disciolta Amministrazione per le attivita assistenziali italiane ed internazionali, promosso con ricorso della Provincia autonoma di Bolzano, notificato il 23 novembre 1978, depositato in cancelleria il 29 novembre successivo ed iscritto al n. 33 del registro ricorsi 1978.

 

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

 

udito nell'udienza pubblica dell'8 marzo 1988 il Giudice relatore Aldo Corasaniti;

 

uditi l'Avvocato Sergio Panunzio per la Provincia autonoma di Bolzano e l'Avvocato dello Stato Giorgio Azzariti per il Presidente del Consiglio dei ministri.

 

Considerato in diritto

 

1.-La Provincia di Bolzano propone questione di legittimità costituzionale in via principale degli artt. 1 quinquies, 1 sexies, 1 decies della legge 21 ottobre 1978, n. 641, di conversione del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, per violazione degli artt. 8, nn. 14 e 25, 18, 68, 78 dello Statuto speciale per il Trentino Alto Adige, oltrechè delle relative norme di attuazione in materia di (d.P.R. 28 marzo 1975, n. 469) e di attività ricreative (d.P.R. 28 marzo 1975, n. 475).

 

La legge n. 641 del 1978 non dovrebbe essere applicabile, secondo l'assunto della provincia ricorrente, alle Regioni a Statuto speciale e dunque neppure dovrebbe interferire con le competenze provinciali; ciò avuto riguardo al suo carattere generale di legge (di conversione di decreto legge) recante proroga del termine previsto dall'art. 113 del d.P.R. n. 616 del 1977 e, dunque, di legge che, in qualche modo, accede ad atto normativo concernente le Regioni a Statuto ordinario, e avuto altresì riguardo al richiamo, contenuto nell'art. 1 sexies, dell'art. 119 del detto d.P.R. n. 616 del 1977 che, per le Regioni ad autonomia differenziata, prevede il funzionamento di un ufficio-stralcio degli enti da sottoporre al procedimento di , fino a diversa disposizione della legge o delle norme di attuazione degli statuti speciali.

 

Per l'ipotesi che la legge sia ritenuta, invece, applicabile alla provincia ricorrente, sono censurate le seguenti norme:

 

a) l'art. 1 quinquies perchè, prevedendo il trasferimento del pacchetto azionario dell'E.A.G.A.T. (Ente autonomo di gestione delle aziende termali, istituito con d.P.R. 7 maggio 1958, n. 576, ed investito, con legge 21 giugno 1960, n. 649, della titolarità delle partecipazioni azionarie anche di società aventi per oggetto lo sfruttamento di acque minerali ed attività connesse), all'E.F.I.M. (Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera) con inquadramento in tale secondo ente anche delle società e stabilimenti di imbottigliamento delle acque minerali, prima inquadrati nell'E.A.G.A.T., violerebbe le competenze esclusive della Provincia di Bolzano in materia di acque minerali e termali (art. 8, n. 14, dello Statuto speciale). Alla provincia stessa, invece, dovrebbe essere trasferito il pacchetto azionario dell'E.A.G.A.T., come del resto tutti i diritti demaniali e patrimoniali dello Stato in corrispondenza delle materie attribuite alla competenza provinciale (art. 68 dello Statuto speciale);

 

b) ancora l'art. 1 quinquies, ultimo comma, lett. c), perchè, prevedendo il trasferimento alle Regioni delle attività, pertinenze, personale delle aziende termali, ivi comprese le attività ed i patrimoni alberghieri, con il vincolo di ulteriore destinazione agli enti locali, violerebbe le competenze della provincia nei rapporti con questi (art. 18, cpv., dello Statuto speciale);

 

c) l'art. 1 sexies, comma primo, perchè, prevedendo il trasferimento alle Regioni del patrimonio dell'O.N.P.I. e del l'E.N.A.O.L.I., violerebbe le competenze della Provincia di Bolzano in materia di assistenza e beneficenza (art. 8, n. 25, dello Statuto speciale), così come trasferite con d.P.R. 28 marzo 1975, n. 469, che attribuisce alla provincia stessa (art. 6) il potere di disporre la cessazione dell'attività degli enti nazionali e sovranazionali operanti nel settore; perchè, prevedendo il trasferimento alla Regione del patrimonio del l'E.N.A.L., violerebbe le competenze provinciali in tema di attività ricreativa (art. 9, n. 11, dello Statuto speciale), così come trasferite con il d.P.R. 28 marzo 1975, n. 475, che, analogamente, attribuisce alla Provincia (art. 4) il potere di disporre sulla acquisizione dei patrimoni degli enti che operano nel settore, potere esercitato con legge provinciale 20 giugno 1978, n. 29, che ha disposto l'effettiva acquisizione delle attività e dei beni. e perchè, prevedendo come destinatari ultimi del trasferimento dei beni dell'O.N.P.I., dell'E.N.A.L. e dell'E.N.A.O.L.I. agli enti locali, violerebbe le competenze della provincia in materia di rapporti con questi (art. 18, cpv. dello Statuto speciale);

 

d) ancora l'art. 1 sexies, comma nono, perchè, ripartendo fra i Comuni le entrate dell'E.N.A.L. e riservando allo Stato i proventi dell'Enalotto, violerebbe le competenze provinciali in materia di attività ricreative, trasferite senza restrizioni con il detto d.P.R. n. 475 del 1975, oltrechè le attribuzioni provinciali in materia finanziaria (art. 78 dello Statuto speciale);

 

e) l'art. 1 decies della legge n. 641 del 1978, perchè, prevedendo che l'assegno d'incollocabilità, prima erogato dal l'A.N.M.I.L. (art. 180 d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124), venga erogato dall'I.N.A.I.L., anzichè dalla provincia, violerebbe le competenze esclusive di questa in tema di assistenza e beneficenza (art. 8, n. 25, dello Statuto speciale).

 

2.-La legge 21 ottobre 1978, n. 641 converte, con modificazioni, il decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, di proroga del termine previsto dall'art. 113 del d.P.R. n. 616 del 1977 per la cessazione di ogni contribuzione, finanziamento e sovvenzione agli enti di cui all'allegata tabella B. La legge, peraltro, non si limita alla pura conversione, ma contiene (sotto forma di articoli aggiuntivi) un insieme di norme nuove rispetto a quanto dispone il decreto legge convertito.

 

Deve, anzitutto, ritenersi, stante il richiamo fatto dall'art. 1 sexies all'art. 119 del d.P.R. n. 616 del 1977, concernente il funzionamento di per l'esercizio delle funzioni degli enti pubblici trasferiti, che la nuova normativa si riferisce anche alle Regioni a statuto speciale e che i precetti di cui essa si compone sono applicabili alle medesime, salvo che sia specificamente disposto in senso contrario (cfr., del resto, sentenze di questa Corte nn. 31 del 1983; 219 del 1984; 165 del 1986; 51 del 1987).

 

Specificamente in senso contrario dispone, appunto, l'art. 1 sexies, primo comma, il quale, ribadendo la regola enunciata per le Regioni a statuto speciale dall'art. 119 del d.P.R. n. 616 del 1977, esclude la propria operatività per quanto concerne il trasferimento del patrimonio dell'O.N.P.I., dell'E.N.A.O.L.I. e dell'E.N.A.L. nei confronti della Provincia di Bolzano. La questione relativa all'art. 1 sexies, primo comma, é pertanto inammissibile. Analoghe ragioni d'inammissibilità, stante la correlazione fra trasferimento delle funzioni, devoluzione del patrimonio ed attribuzione delle entrate, valgono per la questione relativa alla prima parte del comma nono dello stesso art. 1 sexies, che prevede la ripartizione fra i Comuni delle entrate dell'E.N.A.L. (non, invece, per la questione relativa alla parte del medesimo comma nono che concerne la riserva allo Stato dei proventi dell'Enalotto su cui vedi, infra, n. 5).

 

3. - Per quanto concerne il trasferimento all'E.F.I.M. del pacchetto azionario dell'E.A.G.A.T., nonchè delle attività e degli stabilimenti di imbottigliamento delle acque minerali (commi terzo e quarto dell'art. 1 quinquies del decreto-legge n. 481 del 1978, così come convertito nella legge n. 641 del 1978) la questione non é fondata.

 

Il terzo comma dell'art. 1 quinquies citato riserva all'E.F.I.M. le partecipazioni azionarie delle società prima nell'E.A.G.A.T.

 

Il quarto comma del medesimo articolo, nel testo risultante dopo le modifiche introdotte in sede di conversione, provvede (lett. c) a trasferire alle Regioni <attività, patrimoni, pertinenze e personale delle aziende termali, ivi comprese le attività ed i patrimoni alberghieri>; mentre nella precedente lett. b) prevede l'inquadramento nell'E.F.I.M. e delle relative funzioni (art. 4 d.P.R. 20 gennaio 1973, n. 115).

 

Per quel che riguarda le acque minerali la normativa di cui si tratta non contiene ulteriori trasferimenti, mentre e chiaro che la provincia di Bolzano continua ad essere titolare del bene pubblico - ad essa trasferito, con le relative funzioni, congiuntamente alle acque termali e alle funzioni relative a queste ultime, dal detto art. 4 del d.P.R. n. 115 del 1973 - in attuazione degli artt. 8, n. 14, 68 e 108 dello Statuto speciale.

 

Ora le pretese che la provincia autonoma può vantare in relazione alle sue competenze in materia non possono estendersi alle partecipazioni azionarie delle società concessionarie dello sfruttamento delle acque minerali e termali prima nell'E.A.G.A.T., partecipazioni che sono cosa ben diversa dalla titolarità del bene pubblico e dalle relative funzioni amministrative.

 

Analoghe ragioni valgono ad escludere che le pretese statutarie della Provincia di Bolzano possano estendersi alle <società e stabilimenti di imbottigliamento delle acque minerali>, già nell'E.A.G.A.T. (art. 1 quinquies, comma quarto, lett. b), perchè anche tali complessi o elementi aziendali, attinenti ad un'attività connessa allo sfruttamento delle acque minerali, sono cosa diversa dal bene pubblico e dalle relative funzioni amministrative.

 

4. - Non é fondata la questione relativa alla lett. c) del quarto comma dell'art. 1 quinquies della legge n. 641 del 1978, nella parte in cui prevede la devoluzione agli enti locali delle aziende termali, vale a dire dei complessi aziendali predisposti all'uso delle acque termali, secondo la legge di riforma sanitaria (cfr. art. 36, comma quarto, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, con cui tali aziende termali sono dichiarate presidi e servizi delle unita sanitarie locali).

 

Infatti tale devoluzione, da un lato, non priva la Provincia del bene pubblico , dall'altro non preclude alla medesima l'esercizio delle sue potestà legislative e amministrative in materia, ma al più pone indirettamente alle dette potestà il solo limite-da ritenere essenziale alla realizzazione della riforma economico-sociale sanitaria-della destinazione del bene termale alla tutela della salute.

 

5.-Non é fondata la questione di legittimità costituzionale del comma nono dell'art. 1 sexies, per la parte che riserva al Tesoro i proventi dell'Enalotto; si tratta, infatti, di (facente capo al Ministero delle Finanze e gestito attraverso l'E.N.A.L., ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, secondo la disciplina data dal decreto del Ministro delle Finanze del 29 ottobre 1957 e successive modificazioni) estraneo alla materia delle attività ricreative ed, a maggior ragione, delle attività assistenziali, e avente, inoltre, carattere nazionale (in quanto comporta una scommessa relativa ai numeri del lotto estratti su tutte le ruote locali).

 

6. - Non é fondata, infine, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 decies, comma primo, della legge n. 641 del 1978, che prevede sia erogato dall'I.N.A.I.L. l'assegno di incollocabilità di cui all'art. 180 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, fino a quel momento erogato dall'A.N.M.I.L.

 

Si tratta, infatti, di prestazione che presuppone un rapporto assicurativo con l'I.N.A.I.L. e si inserisce, come elemento accessorio ed eventuale, in un rapporto di previdenza; data la sua stretta connessione con la materia previdenziale deve ritenersi estranea alla materia attribuita alla Provincia di Bolzano ai sensi dell'art. 8, n. 25, dello Statuto speciale e trasferita con d.P.R. n. 469 del 1975 (cfr. sent. di questa Corte n. 174 del 1981 per considerazioni che, toccando anche l'art. 38 della Costituzione, non possono essere prive di valore per le regioni a Statuto speciale e per le province autonome).

 

PER QUESTI MOTIVI

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1 sexies, primo comma, del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481 (Fissazione al 1° gennaio 1979 del termine previsto dall'art. 113, decimo comma, del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, per la cessazione di ogni contribuzione, finanziamento o sovvenzione a favore degli enti di cui alla tabella B del medesimo decreto, nonchè norme di salvaguardia del patrimonio degli stessi enti, delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e della disciolta Amministrazione per le attività assistenziali italiane ed internazionali), nel testo modificato dalla legge di conversione 21 ottobre 1978, n. 641; nonchè dello stesso art. 1 sexies, comma nono, nella parte che riguarda il riparto fra i Comuni delle entrate dell'E.N.A.L.; questioni proposte dalla Provincia di Bolzano per violazione degli artt. 8, n. 25, e 9, n. 11, dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, e degli artt. 6 del d.P.R. 28 marzo 1975, n. 469 e 4 del d.P.R. 28 marzo 1975, n. 475, di attuazione dello Statuto;

 

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 quinquies, comma terzo, del menzionato decreto-legge n. 481 del 1978, nel testo modificato dalla legge di conversione n. 641 del 1978, proposta dalla Provincia di Bolzano per violazione degli artt. 8, n. 14, e 68 dello Statuto speciale;

 

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 quinquies, comma quarto, lett. b), del menzionato decreto-legge n. 481 del 1978, nel testo modificato dalla legge di conversione n. 641 del 1978, proposta dalla Provincia di Bolzano per violazione degli artt. 8, n. 14, e 68 dello Statuto speciale;

 

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 quinquies, comma quarto, lett. c), del menzionato decreto-legge n. 481 del 1978, nel testo modificato dalla legge di conversione n. 641 del 1978, proposta dalla Provincia di Bolzano, per violazione dell'art. 18 cpv. dello Statuto speciale;

 

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale del comma nono dell'art. 1 sexies del menzionato decreto-legge n. 481 del 1978, nel testo modificato dalla legge di conversione n. 641 del 1978, nella parte in cui riserva allo Stato i proventi del concorso-pronostici Enalotto, proposta dalla Provincia di Bolzano per violazione degli artt. 8, n. 25, e 78 dello Statuto speciale, nonchè dei d.P.R. 28 marzo 1975 nn. 469 e 475, di attuazione dello Statuto;

 

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 decies del menzionato decreto-legge n. 481 del 1978, nel testo modificato dalla legge del 1978, n. 641 proposta dalla Provincia di Bolzano per violazione dell'art. 8, n. 25, dello Statuto speciale, nonchè del d.P.R. 28 marzo 1975, n. 469, di attuazione dello Statuto.

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10/05/88.

 

Francesco SAJA, PRESIDENTE

 

Aldo CORASANITI, REDATTORE

 

Depositata in cancelleria il 12 Maggio 1988.