SENTENZA N.529
ANNO 1988
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Dott. Francesco SAJA Presidente,
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 77 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (T.U. delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gl'infortuni sul lavoro e le malattie professionali), promosso con ordinanza emessa il 10 febbraio 1982 dal Pretore di Reggio Emilia nel procedimento civile vertente tra Bagni Partenopea e l'I.N.A.I.L., iscritta al n. 211 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 255 dell'anno 1982.
Visti gli atti di costituzione di Bagni Partenopea e del l'I.N.A.I.L.;
udito nell'udienza pubblica del 9 marzo 1988 il Giudice relatore Ettore Gallo;
uditi l'avv. Franco Agostini per Bagni Partenopea e l'avv. Antonino Catania per l'I.N.A.I.L.
Considerato in diritto
1.-Non sembra che l'eccezione di inammissibilità proposta dall'I.N.A.I.L. abbia fondamento.
In realtà, non può dirsi che la questione di legittimità costituzionale dell'art. 77, secondo comma, d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, sia formulata in modo generico. Lamentando che la donna infortunata non possa ricevere, per l'epoca antecedente all'entrata in vigore della l. 9 dicembre 1977 n. 903, quelle quote integrative della rendita infortunistica che le vengono corrisposte a far epoca dal 18 dicembre 1977, l'ordinanza ha correttamente messo in luce che la disparità di trattamento tra uomini e donne (che la legge citata ha eliminato da quel momento) permane però per il periodo precedente, fino ai limiti della prescrizione quinquennale: e ciò perchè l'I.N.A.I.L. eccepiva la vigenza dell'art. 77, secondo co., del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, fino all'entrata in vigore della citata nuova legge. Secondo tale articolo, infatti, le quote integrative della rendita infortunistica dovevano essere corrisposte anche nel caso in cui l'infortunio fosse occorso ad una donna, semprechè, però, il coniuge versasse nelle condizioni di cui al secondo e terzo co. dell'art. 85 n.1 della stessa legge: e cioé che la sua attitudine al lavoro fosse ridotta a meno di un terzo. Laddove al marito venivano corrisposte per il solo fatto che la moglie vivesse a suo carico, senza ulteriori condizioni.
Ebbene, tutto questo ad avviso del Pretore si pone in contrasto sia con il principio d'uguaglianza (art. 3 Cost.) sia con la parità fra coniugi nella famiglia (art. 29 Cost.). Non e, dunque, consistente la censura di genericità.
Nemmeno può essere accolto il secondo profilo di inammissibilità, secondo cui si sarebbe verificata aberratio ictus in quanto la condizione che non consente la corresponsione delle quote integrative non e posta dall'articolo impugnato ma dal successivo art. 85 della legge. Articolo che é stato abrograto dalla l. n. 903 del 1977, mentre la disciplina sarebbe ora contenuta nell'art. 12 della nuova legge. Ma l'assunto non e esatto, perchè e proprio il secondo comma dell'art. 77 impugnato che pone l'esclusione ove non ricorrano le condizioni descritte nell'art. 85 successivo: dove appare evidente che il rinvio all'art. 85 e ricettizio, e che quelle condizioni vanno lette come se fossero parte integrante dell'art. 77 che le recepisce interamente.
2. - Nel merito la questione é fondata.
E' vero, infatti, come oppone l'I.N.A.I.L., che le sentenze nn. 6 e 105 del 1980 di questa Corte hanno provveduto nei sensi ora richiesti dall'ordinanza in esame, ma in materia di pensioni d'invalidità e vecchiaia e, rispettivamente, di assegni famigliari. Non sono, però, condivisibili le conseguenze che l'I.N.A.I.L. vorrebbe trarne. Secondo la difesa di quest'ultima, infatti, trattandosi in quei casi di assicurazioni gestite dall'I.N.P.S., i presupposti che regolano la particolare assicurazione infortuni sarebbero diversi. Non spiega, però, la difesa dell'Ente per quali ragioni quei differenti presupposti dovrebbero comportare la legittimità di una disuguaglianza fra i coniugi, tale da giustificare la disapplicazione dei principi costituzionali sanciti negli art.li 3 e 29 della Costituzione.
Ed é strano che si faccia riferimento all'art. 9 della nuova legge n. 905 del 1977 per escludere che la legge stessa abbia inteso modificare anche la speciale disciplina delle quote integrative di rendita infortunistica, quando dalla stessa ordinanza risulta che alla parte privata ricorrente proprio l'I.N.A.I.L. corrisponde le quote integrative a far epoca dal 18 dicembre 1977, giusto sulla base dell'art. 9 della l. 9 dicembre 1977 n. 903: nè la difesa dell'I.N.A.I.L. ha contestato questa affermazione, che rappresenta la premessa dell'ulteriore pretesa della ricorrente in ordine al periodo precedente.
In effetti, il punto non é in contestazione; tant'é vero che la questione sollevata dal Pretore riguarda soltanto il tempo che precede l'entrata in vigore della legge fino alla prescrizione.
Evidentemente gli uffici amministrativi dell'I.N.A.I.L., come il Pretore nell'ordinanza, hanno dato all'art. 9 un'interpretazione estensiva in relazione alla voce <pensioni per famigliari a carico>, ricomprendendovi anche le rendite per infortunio sul lavoro.
D'altra parte, lo spirito generale della legge é quello di eliminare qualunque disparità di trattamento fra uomini e donne in materia di lavoro, e la nuova legge non si riferisce, perciò, soltanto agl'istituti previdenziali ed assistenziali, ma anche a quelli delle assicurazioni contro gl'infortuni sul lavoro (cfr. art.li 10 e 12).
3. -Ciò chiarito, appare di tutta evidenza che gl'interventi operati dalla Corte con le precedenti sentenze per rendere applicabile la parità al marito superstite (quando sia venuta a morte la moglie assicurata) anche per il periodo precedente al decesso, devono ora essere estesi, nell'ambito della stessa ratio, anche alle quote integrative della rendita infortunistica, per il periodo precedente all'entrata in vigore della legge n. 903/1977.
Tale risultato non può essere ottenuto in altro modo se non dichiarando l'illegittimità dell'art. 77 nella parte impugnata, in modo da eliminare l'operatività per il tempo antecedente all'entrata in vigore della legge.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale del secondo comma dell'art. 77 del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 (T.U. delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gl'infortuni sul lavoro e le malattie professionali), nella parte in cui dispone che, per quanto riguarda il coniuge, debbano ricorrere le condizioni di cui al secondo e terzo comma del n. 1 dell'art. 85 stessa legge.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10/05/88.
Francesco SAJA, PRESIDENTE
Ettore GALLO, REDATTORE
Depositata in cancelleria il 12 Maggio 1988.