Sentenza n.105 del 1980
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SENTENZA N.105

ANNO 1980

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

 composta dai signori giudici

Avv. Leonetto AMADEI  Presidente

Dott. Giulio GIONFRIDA

Prof. Edoardo VOLTERRA

Prof. Guido ASTUTI

Dott. Michele ROSSANO

Prof. Antonino DE STEFANO

Prof. Leopoldo ELIA

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Avv. Alberto MALAGUGINI

Prof. Livio PALADIN

Prof. Antonio LA PERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 3 (anche in relazione agli artt. 1, primo comma, 3, ultimo comma, e 5) e 6 del d.P.R. 30 maggio 1955, n. 797, e dell'art. 2 della legge 26 febbraio 1963, n. 329 (norme sugli assegni familiari) promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 18 febbraio 1975 dal giudice del lavoro del tribunale di Genova nel procedimento civile vertente tra Albertoni Elena e l'INPS, iscritta al n. 227 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 202 del 30 luglio 1975;

2) ordinanza emessa il 7 giugno 1977 dal pretore di Bologna nel procedimento civile vertente tra Franchini Giorgia e l'INAM ed altro, iscritta al n. 462 del registro ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 334 del 7 dicembre 1977;

3) ordinanza emessa il 17 ottobre 1977 dal pretore di Arezzo nel procedimento civile vertente tra Ariboli Franca e l'INPS, iscritta al n. 564 del registro ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 46 del 15 febbraio 1978;

4) ordinanza emessa il 30 novembre 1977 dal pretore di Roma nel procedimento civile vertente tra Crociani Simonetta e l'INPS, iscritta al n. 32 del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 87 del 29 marzo 1978;

5) ordinanza emessa il 13 febbraio 1978 dalla Corte di cassazione sul ricorso proposto da Pizzirani Maria Maddalena contro l'INPS, iscritta al n. 338 del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 285 dell'11 ottobre 1978;

6) ordinanza emessa il 24 marzo 1979 dal pretore di Arezzo nel procedimento civile vertente tra Diotto Franca ed altra e l'INPS, iscritta al n. 449 del registro ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 217 dell'8 agosto 1979.

Visti gli atti di costituzione di Albertoni Elena, Ariboli Franca, Diotto Franca ed altra e dell'INPS nonchè gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 23 aprile 1980 il Giudice relatore Giulio Gionfrida;

uditi l'avv. Franco Agostini (per Albertoni Elena, Ariboli Franca e Diotto Franca ed altra), l'avv. Giacomo Giordano per l'INPS e l'avvocato dello Stato Renato Carafa, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Considerato in diritto

1. - I giudizi relativi alle ordinanze in epigrafe concernono questioni identiche o comunque connesse e pertanto possono riunirsi al fine della decisione con unica sentenza.

2. - Il dubbio di legittimità costituzionale investe, in primo luogo, l'art. 3 del d.P.R. 1955 n. 797, per la parte in cui esclude la corresponsione degli assegni per i figli a carico in favore della donna lavoratrice dipendente, qualora il marito presti attività lavorativa anche se questa non dia titolo ai detti assegni.

La detta disposizione è denunziata dal tribunale di Genova, dai pretori di Roma e Bologna e, in correlazione agli artt. 1 e 5 dello stesso d.P.R. n. 797, dalla Corte di cassazione, con varia indicazione di parametri che vanno dagli artt. 3 e 29, agli artt. 30, 31, 36, 37 della Costituzione ma con sostanziale convergenza di argomentazioni.

Queste muovono dalla constatazione del deteriore trattamento riservato in tal modo alla donna coniugata lavoratrice rispetto all'uomo cui gli assegni in questione competono invece in ogni caso anche se la moglie lavori per pervenire alla comune conclusione della mancanza assoluta di giustificazione, con riguardo sia al regime familiare che a quello previdenziale di tale disciplina, che appare quindi differenziata solo in relazione al sesso.

Da ciò, appunto, la prospettazione di vulnerazione del precetto dell'eguaglianza (art. 3), in particolare dei coniugi nel matrimonio (art. 29), che costituisce il punto centrale delle censure di incostituzionalità, cui si affiancano profili collaterali di contrasto con l'esigenza di tutela della famiglia e dei minori (artt. 31 e 30) e di violazione dei diritti della donna lavoratrice (artt. 36 e 37 Cost.).

Le parti private costituite condividono come in narrativa detto le conclusioni dei giudici a quibus, e le sostengono con motivazioni adesive traenti argomento anche dalle sopravvenute leggi di riforma del diritto di famiglia (legge 1975 n. 151) e sulla parità di trattamento tra uomo e donna in materia di lavoro (legge 1977 n. 903).

All'opposto l'INPS e l'intervenuta Presidenza del Consiglio dei ministri hanno difeso la legittimità della norma impugnata, sostenendo che la posizione differenziata che in essa è riservata ai coniugi, per cui ai fini del diritto a percepire gli assegni familiari per i figli minori a carico è considerato capo famiglia il marito lavoratore in ogni caso e la moglie lavoratrice solo quando il marito sia permanentemente invalido al lavoro, razionalmente si spieghi siccome rivolta a garantire, sia pure al solo fine del diritto agli assegni predetti, la priorità della posizione del padre, legata al ruolo (cui anche la Corte ha fatto riferimento nelle precedenti decisioni nn. 119, 201 e 202 del 1972) di sostegno economico della famiglia; ruolo che appunto verrebbe meno nelle sole ipotesi, contemplate nell'art. 3 d.P.R. n. 797 in discussione, di permanente invalidità al lavoro o di disoccupazione senza titolo a percepire la relativa indennità.

2. - La questione è fondata.

Proprio la ratio della norma impugnata, quale del resto esattamente individuata dall'Avvocatura, rende evidente il suo contrasto con il dettato costituzionale.

La presupposta priorità della posizione del padre si pone, infatti, in insanabile contraddizione con l'esigenza di equiparazione della moglie al marito, nel matrimonio e nella famiglia.

Esigenza che, già prima di riflettersi nella disciplina dettata dalla legge di riforma del diritto di famiglia n. 151 del 1975 (alla cui logica si è poi ispirata la legge 1977 n. 903 sulla parità tra uomo e donna in materia di lavoro e rapporti con nessi), < risultava, sul piano del fondamento normativo, direttamente dal principio di parità dei coniugi sancito dagli articoli 3 e 29 della Carta costituzionale >: così come questa Corte ha riconosciuto nella recente sentenza n. 6 del 1980, che ha superato la giurisprudenza espressa dalle precedenti decisioni citate dall'Avvocatura di Stato.

Ed è appunto per il contrasto con il detto principio di parità e di conseguenza con gli artt. 3 e 29 della Costituzione che va dichiarata l'illegittimità dell'esaminato art. 3 del d.P.R. 1955 n. 797, nella parte in cui non prevede che gli assegni familiari spettanti per i figli a carico possano essere corrisposti (così come, per gli assegni familiari in genere, dispone ora l'art. 9 della menzionata legge 1977 n. 903), in alternativa, alla donna lavoratrice alle stesse condizioni e con gli stessi limiti previsti per il lavoratore. Resta così assorbito ogni ulteriore dedotto profilo di incostituzionalità.

3. - Analoghe considerazioni inducono a ritenere fondata anche l'ulteriore questione, sollevata dal pretore di Arezzo, di legittimità costituzionale dell'art. 6 d.P.R. 1955 citato, per la parte in cui, relativamente agli assegni spettanti per il coniuge a carico, stabilisce che la moglie ha diritto a percepirli per il marito solo se questi sia permanentemente invalido al lavoro, mentre analoga condizione non prevede per l'ipotesi inversa di assegni dovuti al marito per la moglie a carico.

Anche in questo caso, infatti, la ritenuta necessità di un fatto limitativo della capacità di lavoro del marito (quale appunto l'invalidità), per superare la presunzione di estraneità della donna al mantenimento della famiglia e quindi del coniuge, si collega ad una concezione dell'organizzazione domestica (riflessa nella disciplina del codice del 1942), in stridente contrasto con il principio di parità dei coniugi, come si è detto, direttamente enucleabile dagli artt. 3 e 29 della Costituzione.

La norma denunziata va quindi, per tale ragione, dichiarata illegittima, relativamente alla parte in cui non dispone che gli assegni familiari spettanti per il coniuge a carico possano essere corrisposti alla moglie lavoratrice alle stesse condizioni previste per il marito lavoratore.

4. - Per quanto infine attiene all'art. 2 della legge 26 febbraio 1963, n. 329 (sull'assicurazione malattia per i lavoratori agricoli), poiché la denunzia del pretore di Bologna investe detta norma non per alcun vizio autonomo ma unicamente quale disposizione di rinvio, formale e non ricettizio, alla disciplina dell'art. 3 d .P.R. 1955 n. 797 (in tema di individuazione della qualità di capofamiglia al fine del diritto alle prestazioni previdenziali per i figli a carico), la relativa questione risulta conseguentemente non fondata una volta ricondotta a legittimità la norma dell'art. 3 succitata.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma primo, del d.P.R. 30 maggio 1955, n. 797, t.u. delle leggi sugli assegni familiari, nella parte in cui non dispone che gli assegni familiari, spettanti per i figli a carico, possano essere corrisposti in alternativa alla donna lavoratrice alle stesse condizioni e con gli stessi limiti previsti per il lavoratore;

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 6 del predetto d.P.R. 1955 n. 797 nella parte in cui non dispone che gli assegni familiari spettanti per il coniuge a carico possano essere corrisposti alla moglie lavoratrice alle stesse condizioni previste per il marito lavoratore;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 26 febbraio 1963, n. 329, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 29 della Costituzione, dal pretore di Bologna.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 02/07/80.

Leonetto AMADEI – Giulio GIONFRIDA - Edoardo  VOLTERRA – Guido  ASTUTI – Michele  ROSSANO – Antonino  DE STEFANO – Leopoldo  ELIA – Guglielmo  ROEHRSSEN – Oronzo REALE - Brunetto  BUCCIARELLI DUCCI – Alberto  MALAGUGINI – Livio  PALADIN – Antonio  LA PERGOLA – Virgilio  ANDRIOLI

Giovanni  VITALE - Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 07/07/80.