ORDINANZA N.433
ANNO 1988
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Dott. Francesco SAJA Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 57 del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 (Stato giuridico del personale delle unita sanitarie locali), promosso con ordinanza emessa il 6 luglio 1983 dal T.A.R. del Friuli-Venezia Giulia, iscritta al n. 824 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 54/prima serie speciale dell'anno 1987;
udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 1988 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino.
Ritenuto che con ordinanza emessa il 6 luglio 1983 dal Tribunale amministrativo regionale del Friuli-Venezia Giulia sul ricorso proposto da Pansonato Bartolo contro l'U.S.L. 11, <Pordenonese>, é stata sollevata questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 57 d.P.R. 20 dicembre 1979 n. 761 (Stato giuridico del personale delle unita sanitarie locali) nella parte in cui, prevedendo la destituzione di diritto, determina una ingiustificata discriminazione tra dipendenti pubblici e dipendenti privati, nonchè irragionevole equiparazione tra personale pubblico salariato e quello impiegatizio, ovvero tra condanne penali con beneficio di legge e quelle per delitti più gravi, senza possibilità per l'ente pubblico di valutare discrezionalmente la gravita e le modalità del commesso reato, in riferimento all'art. 3 Cost.
Considerato che questa Corte con la sentenza n. 270 del 1986 ha già dichiarato inammissibile (e con le successive ordinanze nn. 187, 248 del 1987 manifestamente inammissibile), in relazione all'art. 3 Cost., questione assolutamente identica per argomenti, profili e parametri a quella sollevata con l'ordinanza in epigrafe;
che, pertanto, non ravvisandosi validi motivi o argomentazioni nuove tali da indurre questa Corte a modificare il proprio orientamento, va dichiarata la manifesta inammissibilità della questione sollevata dal T.A.R. Friuli-Venezia Giulia.
Visti gli artt. 26, secondo comma, l. 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 57 d.P.R. 20 dicembre 1979 n. 761 (Stato giuridico del personale delle unita sanitarie loca li) in riferimento all'art. 3 della Costituzione, sollevata dal T.A.R. Friuli-Venezia Giulia con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24/03/88.
Francesco SAJA, PRESIDENTE
Giuseppe BORZELLINO, REDATTORE
Depositata in cancelleria il 07 Aprile 1988.