Ordinanza n.359 del 1988

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ORDINANZA N.359

ANNO 1988

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Prof. Francesco SAJA Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 27 dicembre 1953, n. 967 (Previdenza dei dirigenti di aziende industriali), come modificato dall'art. 4, lett. a, della legge 15 marzo 1973, n. 44 (Norme integrative della l. 27 dicembre 1953, n. 967 sulla previdenza dei dirigenti di aziende industriali), promosso con ordinanza emessa l'11 giugno 1986 dal Pretore di Firenze, iscritta al n. 687 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 57/1a s.s. dell'anno 1986.

Visti gli atti di costituzione del Mediocredito Toscano, dell'I.N.P.S. e dell'I.N.P.D.A.I., nonchè l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 25 novembre 1987 il Giudice relatore Francesco Greco.

Ritenuto che con ordinanza dell'11 giugno 1986 (R.O. n. 687/86) il Pretore di Firenze, nel giudizio promosso dal Mediocredito Toscano contro l'I.N.P.S. avente ad oggetto il riconoscimento del suo diritto-dovere di iscrivere il proprio personale dirigente all'I.N.P.D.A.I. anziche all'I.N.P.S. e del suo diritto al rimborso delle somme versate all'I.N.P.S. dal 1° giugno 1974 al 31 dicembre 1984, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 27 dicembre 1953 n. 967, come modificato dall'art. 4, lett. a della legge n. 44 del 1973 nella parte in cui limita ai dirigenti delle aziende industriali l'iscrizione obbligatoria all'I.N.P.D.A.I.;

che il Mediocredito Toscano, costituitosi nel giudizio, ha rilevato la ragionevole differenziazione delle varie categorie di dirigenti nonchè l'affidamento alla discrezione del legislatore della omogeneizzazione dei conseguenti differenti sistemi di previdenza e di assicurazione e la gradualità della sua attuazione nel tempo in relazione alle disponibilità finanziarie dello Stato;

che analoghe considerazioni hanno svolto l'I.N.P.S., anch'esso costituito nel giudizio, il quale ha anche rilevato l'accertata natura non industriale dell'Istituto ricorrente e l'Avvocatura dello Stato, intervenuta nel giudizio in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, che ha anche eccepito la inammissibilità della questione per l'omesso accertamento dell'appartenenza categoriale dei dirigenti del ricorrente;

considerato che effettivamente vi é una netta e palese differenziazione delle varie categorie di dirigenti delle varie imprese, sancita dallo stesso codice civile, a cui consegue una diversità di sistemi previdenziali e assicurativi;

che, come più volte ha affermato questa Corte (sentt. nn. 173 del 1986; 31 del 1986; 144 del 1984), la loro omogeneizzazione é affidata alla discrezione del legislatore che la attua gradualmente in relazione alle esigenze di vita degli stessi lavoratori ed alle disponibilità finanziarie dello Stato;

che, pertanto, la questione sollevata é manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 27 dicembre 1953 n. 967 come modificato dall'art. 4, lett. a, della legge 15 marzo 1973 n. 44, sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dal Pretore di Firenze con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 11/03/88.

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Francesco GRECO, REDATTORE

Depositata in cancelleria il 24 Marzo 1988.