ORDINANZA N.359
ANNO 1988
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Francesco SAJA Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 27 dicembre 1953, n. 967 (Previdenza dei dirigenti di aziende industriali), come modificato dall'art. 4, lett. a, della legge 15 marzo 1973, n. 44 (Norme integrative della l. 27 dicembre 1953, n. 967 sulla previdenza dei dirigenti di aziende industriali), promosso con ordinanza emessa l'11 giugno 1986 dal Pretore di Firenze, iscritta al n. 687 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 57/1a s.s. dell'anno 1986.
Visti gli atti di costituzione del Mediocredito Toscano, dell'I.N.P.S. e dell'I.N.P.D.A.I., nonchè l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 25 novembre 1987 il Giudice relatore Francesco Greco.
Ritenuto che con ordinanza dell'11 giugno 1986 (R.O. n. 687/86) il Pretore di Firenze, nel giudizio promosso dal Mediocredito Toscano contro l'I.N.P.S. avente ad oggetto il riconoscimento del suo diritto-dovere di iscrivere il proprio personale dirigente all'I.N.P.D.A.I. anziche all'I.N.P.S. e del suo diritto al rimborso delle somme versate all'I.N.P.S. dal 1° giugno 1974 al 31 dicembre 1984, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 27 dicembre 1953 n. 967, come modificato dall'art. 4, lett. a della legge n. 44 del 1973 nella parte in cui limita ai dirigenti delle aziende industriali l'iscrizione obbligatoria all'I.N.P.D.A.I.;
che il Mediocredito Toscano, costituitosi nel giudizio, ha rilevato la ragionevole differenziazione delle varie categorie di dirigenti nonchè l'affidamento alla discrezione del legislatore della omogeneizzazione dei conseguenti differenti sistemi di previdenza e di assicurazione e la gradualità della sua attuazione nel tempo in relazione alle disponibilità finanziarie dello Stato;
che analoghe considerazioni hanno svolto l'I.N.P.S., anch'esso costituito nel giudizio, il quale ha anche rilevato l'accertata natura non industriale dell'Istituto ricorrente e l'Avvocatura dello Stato, intervenuta nel giudizio in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, che ha anche eccepito la inammissibilità della questione per l'omesso accertamento dell'appartenenza categoriale dei dirigenti del ricorrente;
considerato che effettivamente vi é una netta e palese differenziazione delle varie categorie di dirigenti delle varie imprese, sancita dallo stesso codice civile, a cui consegue una diversità di sistemi previdenziali e assicurativi;
che, come più volte ha affermato questa Corte (sentt. nn. 173 del 1986; 31 del 1986; 144 del 1984), la loro omogeneizzazione é affidata alla discrezione del legislatore che la attua gradualmente in relazione alle esigenze di vita degli stessi lavoratori ed alle disponibilità finanziarie dello Stato;
che, pertanto, la questione sollevata é manifestamente inammissibile.
Visti gli artt. 26 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 27 dicembre 1953 n. 967 come modificato dall'art. 4, lett. a, della legge 15 marzo 1973 n. 44, sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dal Pretore di Firenze con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 11/03/88.
Francesco SAJA, PRESIDENTE
Francesco GRECO, REDATTORE
Depositata in cancelleria il 24 Marzo 1988.