Ordinanza n.301 del 1988

 CONSULTA ONLINE 

ORDINANZA N.301

ANNO 1988

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Prof. Francesco SAJA Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 17 della legge 13 aprile 1977, n. 114 (Modificazioni alla disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche), promosso con ordinanza emessa il 22 novembre 1986 dal Pretore di Avigliano, iscritta al n. 765 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 53/prima serie speciale dell'anno 1987.

Udito nella camera di consiglio del 10 febbraio 1988 il Giudice relatore Francesco Saja.

Ritenuto che nel corso del procedimento civile promosso da Genovese Carmine, ed avente per oggetto la sospensione dell'efficacia della cartella esattoriale con la quale si pretende va l'assolvimento di debito per irpef da reddito della moglie, il Pretore di Avigliano sollevava, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 17 l. 13 aprile 1977 n. 114 nella parte in cui, prevedendo la facoltà per i coniugi non legalmente ed effettivamente separati di presentare la dichiarazione dei redditi su un unico modello e stabilendo che, in tale eventualità, i coniugi sono responsabili in solido per il pagamento dell'imposta, soprattasse, pene pecuniarie ed interessi iscritti a ruolo a nome del marito, contrasterebbe con i principi di eguaglianza e di equità contributiva, imponendo al marito un debito d'imposta per i redditi della moglie.

Considerato che la questione sollevata nella ordinanza di rimessione é sostanzialmente analoga a quella, riguardante l'art. 17 citato, già decisa da questa Corte con ordinanza n. 316 del 1987 nel senso della manifesta infondatezza, giacchè anche in quella occasione si lamentava il contrasto tra l'art. 53 Cost. e la posizione di oneri contributivi a carico di uno dei coniugi dovendo questi, in virtù del vincolo della solidarietà, rispondere di beni e di redditi dell'altro;

che la Corte ha già avuto pertanto modo di ritenere infondata la questione, osservando come il collegamento con la capacità contributiva non escluda che la legge possa stabilire prestazioni tributarie a carico, oltrechè del debitore principale, anche di altri soggetti, comunque non estranei alla posizione giuridica a cui inerisce il rapporto tributario (v. sent. n. 120 del 1972);

che tale solidarietà tributaria si giustifica, nella fattispecie in esame, con la scelta dei contribuenti di avvalersi della facoltà di presentare dichiarazione congiunta, con i conseguenti vantaggi od oneri;

che per le considerazioni suesposte la normativa impugnata non contrasta con i principi della equità contributiva e, a fortiori, con i principi di eguaglianza e ragionevolezza e, pertanto, la questione si appalesa manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 17 l. 13 aprile 1977, n. 114, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., dal Pretore di Avigliano con la ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25/02/88.

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Francesco SAJA, REDATTORE

Depositata in cancelleria il 10 Marzo 1988.