Ordinanza n.316 del 1987

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ORDINANZA N. 316

ANNO 1987

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici

Dott. Francesco SAJA , Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Prof. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco P. CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 17, ultimo comma, legge 13 aprile 1977 n. 114 (Modificazioni alla disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche): promossi con ordinanze emesse il 13 maggio 1980 dalla Commissione Tributaria di primo grado di Napoli, il 2 aprile 1984 dalla Commissione tributaria di primo grado di Roma, l'11 febbraio 1985 dalla Commissione tributaria di primo grado di Ancona, il 27 febbraio 1986 dalla Commissione tributaria di primo grado di Voghera, iscritte rispettivamente al n. 160 del registro ordinanze 1981, al n. 1114 del registro ordinanze 1984, al n. 484 del registro ordinanze 1985 e al n. 405 del registro ordinanze 1986, e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 165 dell'anno 1981 e n. 42- bis dell'anno 1984, al n. 293- bis dell'anno 1985 e al n. 43 prima serie speciale dell'anno 1986;

Visto l'atto di costituzione di Sancinelli Marcella nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 30 settembre 1987 il Giudice relatore Francesco Saja;

Ritenuto che la Commissione tributaria di primo grado di Napoli con ordinanza emessa il 13 maggio 1980 (r.o. n. 160 del 1981), la Commissione tributaria di primo grado di Roma con ordinanza emessa il 2 aprile 1984 (r.o. n. 1114 del 1984), la Commissione tributaria di primo grado di Ancona con ordinanza emessa l'11 febbraio 1985 (r.o. n. 484 del 1985) e la Commissione tributaria di primo grado di Voghera con ordinanza emessa il 27 febbraio 1986 (r.o. n. 405 del 1986) hanno sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., dell'art. 17, ultimo comma, della legge 13 aprile 1977 n. 114, che stabilisce, nel caso di coniugi non legalmente ed effettivamente separati, che si siano avvalsi della facoltà di presentare su unico modello la dichiarazione unica dei redditi di ciascuno di loro (c.d. dichiarazione congiunta), la responsabilità in solido degli stessi per il pagamento dell'imposta, soprattasse, pene pecuniarie e interessi iscritti a ruolo a nome del marito;

che ad avviso dei giudici rimettenti la disposizione censurata, stabilendo l'assunzione di responsabilità solidale dei coniugi in dipendenza della mera presentazione congiunta della dichiarazione, viola:

a) il principio di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost., per l'ingiustificato diverso trattamento, a parità di posizione contributiva, tra coniugi che hanno presentato un'unica dichiarazione congiunta, essendo ciascuno di essi tenuto solidalmente verso l'erario anche per i debiti fiscali dell'altro, e i coniugi che hanno presentato una distinta dichiarazione, nel qual caso ciascuno risponde solo dei propri debiti;

b) il principio di adeguatezza del tributo alla capacità contributiva di cui all'art. 53 Cost. per il fatto che si pongono oneri contributivi a carico di uno dei coniugi prescindendo del tutto dalle sue effettive capacità contributive, dovendo egli, in definitiva, in virtù del vincolo della solidarietà, rispondere di beni e di redditi dell'altro e dei quali, perciò, non ha la disponibilità;

che avanti la Corte si é costituita la parte privata Sancinelli Marcella, che ha svolto considerazioni adesive alla ordinanza di rimessione della Commissione tributaria di primo grado di Roma;

che la Presidenza del Consiglio dei ministri é intervenuta in tutti i predetti giudizi chiedendo che la questione fosse dichiarata infondata;

Considerato che i giudizi, per l'identità della norma impugnata, debbono essere riuniti;

che la questione sollevata dalle Commissioni tributarie di primo grado di Napoli, Roma, Ancona e Voghera, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., per quanto concerne il primo profilo - ossia quello della disparità di trattamento a parità di posizione contributiva tra coniugi che si sono avvalsi della facoltà di presentare dichiarazione congiunta e coniugi che hanno presentato una distinta dichiarazione - é manifestamente infondata giacché é rimesso ai contribuenti, nelle due particolari situazioni sopra descritte, la libera scelta di avvalersi dell'uno o altro sistema attraverso la presentazione o meno della dichiarazione congiunta, con i conseguenti vantaggi o oneri ad essa connessi: ne deriva che la disposizione in esame non può considerarsi irragionevole;

che quanto al secondo profilo, va osservato come il collegamento con la capacità contributiva non escluda che la legge possa stabilire prestazioni tributarie solidali a carico oltreché del debitore principale anche di altri soggetti, comunque non estranei alla posizione giuridica a cui inerisce il rapporto tributario;

Visti gli artt, 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara manifestamente non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 17, ultimo comma, della legge 13 aprile 1977 n. 114, sollevata in riferimento agli artt., 3 e 53 Cost. dalle Commissioni tributarie di primo grado di Napoli, Roma, Ancona e Voghera con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 ottobre 1987.

 

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: SAJA

Depositata in cancelleria il 22 ottobre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI